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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  24 aprile 2014, n. 9286

Svolgimento del processo

Con citazione 24.6.1997 T.A. conveniva davanti al Tribunale di Parma E.R.E. sri e premesso di aver stipulato il 2.9.1996 un contratto di appalto per l’esecuzione di opere di finiture esterne ed interne di un edificio in Parma via Bixio 115, chiedeva la risoluzione per grave inadempimento della convenuta con condanna alla penale di lire 24.000.000 per il ritardo oltre i danni, con accertamento dei lavori effettuati e relative detrazioni.
Esponeva che i lavori dovevano essere ultimati entro il 15.2.1997, che era prevista una penale di lire 200.000 al giorno e che a fronte di una fattura per lire 84.479.116 pro bono pacis aveva corrisposto lire 55.000.000; che 1’8.6.1997 aveva diffidato l’impresa ad ultimare i lavori ma la stessa aveva abbandonato il cantiere e che il 19.6.1997 aveva dichiarato di risolvere il contratto manifestando la disponibilità a pagare lire 75.000.000.
La E.R.E. svolgeva riconvenzionale e previa declaratoria di risoluzione per non avere l’attrice pagato il corrispettivo pattuito, ne chiedeva la condanna al pagamento di lire 31.479.116 e di lire 70.981.317 in relazione alle fatture nn. 6 e 11/1997 oltre i danni.
Con ordinanza ex art. 186 bis cpc, il Giudice, in accoglimento della richiesta della convenuta, condannava l’attrice a pagare lire 75.000.000 che la stessa aveva riconosciuto pur tenendo conto di ritardi e vizi e, con sentenza 19.10.2004, previa declaratoria che entrambe le parti erano inadempienti e che il corrispettivo ancora dovuto era di lire 93.1 17.863, la T. veniva condannata al pagamento di curo 48.091,36, oltre accessori, previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto in base all’ordinanza, rigettava ogni altra richiesta e condannava l’attrice a 2/3 di spese ponendo a carico di entrambe le parti quelle di ctu.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza 9.1.2008, in parziale riforma, determinava la sorte capitale in euro 41.274,13, compensava le spese, ritenendo fondato il gravame sulla ritenuta implicita rinunzia alla penale, affermata dal primo giudice, desumibile solo da un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi successivamente del diritto stesso, ma infondato quello sul riconoscimento all’impresa del compenso per gli intonaci, salvo una modesta riduzione di lire 2.851.700.
La ctu aveva evidenziato la scarsa rilevanza del difetto.
Ricorre T. con un motivo variamente articolato, non svolge difese controparte.

Motivi della decisione

Si denunzia violazione degli art. 1223 e 1226 cc in relazione alla liquidazione del danno lamentando l’erronea applicazione dei principi di diritto, l’inapplicabilità dell’art. 1226 cc, l’irrilevanza della scarsa gravità dei difetti, concludendo con il principio di diritto che il risarcimento deve avere ad oggetto l’intero pregiudizio del danneggiato col quesito se incorra nella violazione delle norme indicate la Corte che, in fattispecie caratterizzata dall’omesso completamento dell’opera, riconosciuta la difettosità dei lavori eseguiti, non liquidi le somme dovute in relazione all’integrale pregiudizio.
Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata ha ritenuto fondato il gravame sulla ritenuta implicita rinunzia alla penale, affermata dal primo giudice, desumibile solo da un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi successivamente del diritto stesso, ma infondato quello sul riconoscimento all’impresa del compenso per gli intonaci, salvo una modesta riduzione di lire 2.851.700.
La ctu aveva evidenziato la scarsa rilevanza del difetto.
Rispetto ad una decisione di primo grado che aveva affermato l’inadempienza di entrambe le parti e determinato il corrispettivo ancora dovuto in base alla disponibilità della stessa attrice a corrispondere lire 75.000.0000 pur tenendo conto degli asseriti ritardi e vizi, la sentenza di appello ha accolto il gravame applicando la penale nel ritardo e determinato il compenso con detrazione dei vizi riconosciuti dal ctu.
In via generale, anche nel caso in cui il danno sia in re ipsa, colui che lo reclama deve fornire elementi utili alla sua identificazione, non bastando, ad esempio, il mero riferimento ad una generica richiesta di ctu.
Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 CC espressione del più generale potere di cui all’art. 115 del codice del rito, dà luogo non ad un giudizio d’equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond’è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l’onere su di essa incombente ex art. 2697 CC di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell’iter della precisa determinazione dell’equivalente pecuniario del danno stesso.
Inoltre, poiché il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione d’un diritto soggettivo non è riconosciuto dall’ordinamento con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l’arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari potest cum aliena iactura), anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale; l’affermazione del danno in re ipsa si riferisce, dunque, esclusivamente all’au debeatur, che presuppone soltanto l’accertamento d’un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l’id quod plerumque accidit, onde permane la necessità della prova d’un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario, e non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate.
Tuttavia nella fattispecie la non grave entità dell’inadempimento osta alla risoluzione ma non al risarcimento del danno che, comunque, consegue ex art. 1453 cc e deve essere ex art. 1223 cc liquidato in misura pari al pregiudizio economico causato, per cui è corretta la richiesta di rimborso della spesa necessaria per rendere l’opera conforme alla pattuizione (Cass. n. 15726/2010, Cass. n. 6856/1988, Cass. n. 61971974).
Donde l’accoglimento del ricorso, con cassazione e rinvio sul punto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, altra sezione.

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