Corte di Cassazione bis

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 24 gennaio 2014, n. 3579

omissis

Motivi della decisione

 B.P. , tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 22.1.2013 con la quale la Corte d’Appello di Milano l’ha condannata alla pena di anni due di reclusione e 500,00 Euro di multa per la violazione degli artt. 110, 81 cpv. 643 cp.

La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo:

p.1.) erronea applicazione dell’art. 643 cp e vizio ex art. 606 1 comma lett. e) cpp, perché mancherebbero gli elementi costitutivi del delitto contestato, e vi sarebbero carenze nella motivazione in ordine ad elementi decisivi della causa. Sotto il primo profilo la difesa pone in evidenza che il fatto concreto ascritto all’imputata e descritto nelle sentenze di merito è difforme rispetto al modello della fattispecie astratta, mancando nella specie la prova che la ricorrente abbia ‘abusato’ dello stato di deficienza psichica della persona offesa e che fosse consapevole di tale condizione. Sotto il secondo profilo la sentenza lamenta che 1 sentenza descrive in termini giuridici un fatto che è avulso dal contesto storico effettivo, adagiandosi sul racconto del fratello della persona offesa, non tenendo conto del contenuto delle deposizioni dei testimoni B.R. , P.M.P. , A.A. e F.L. , dalle cui dichiarazioni emerge che esisteva un pluriennale rapporto di amicizia tra l’imputata e la C. e che quest’ultima non evidenziava patologie psichiche. La difesa lamenta che la Corte d’Appello non ha valutato in modo corretto quanto leggibile dagli estratti di conto corrente della C. pur essendo stato, il punto oggetto di specifico motivo di appello e segnala ancora che dalla istruttoria dibattimentale è emerso che: a) la C. aveva un carattere autonomo e volitivo, b) manca la prova di qualsivoglia atto di sfruttamento o induzione indebita; c) il prezzo derivante dalla vendita della nuda proprietà dell’immobile di proprietà della C. sarebbe stata incamerato da quest’ultima.

p.2.) ex art. 606 1 comma lett. b) cpp l’erronea applicazione dell’art. 643 cp, poiché manca la prova del compimento di atti di abuso, manca la prova dell’esistenza di un danno al patrimonio della persona offesa, manca la prova certa di un indebolimento psichico riconoscibile della persona offesa. Con riferimento al danno patrimoniale la difesa pone in evidenza come l’atto economico abbia comunque soddisfatto gli interessi perseguiti dalla persona offesa, mentre non può costituire danno economico la differenza tra quanto realmente realizzato e quanto avrebbe teoricamente potuto realizzare. La difesa mette ancora in evidenza che non si è profilato alcun danno patrimoniale per la persona offesa dal fatto della cointestazione del conto della persona offesa all’imputata e che è falso il sospetto che le somme conseguite dalla vendita del bene immobile non sono state riversate sui conti della C. .

Con un ultimo argomento la difesa pone in evidenza che manca la prova dell’esistenza di un mezzo causale fra l’azione riferita all’imputata e l’operazione economica di vendita della propria abitazione, posto che la C. aveva assunto un’autonoma volontà di cedere la propria abitazione.

Nel corso del giudizio, si è costituita la parte civile che ha depositato memoria conclusionale e nota delle spese.

Motivi di fatto

La disamina dei motivi di ricorso, articolati in plurime censure, impone una breve esposizione della vicenda così come desumibile dalle due sentenze di merito che possono essere lette congiuntamente, in quanto (conformi nella loro valutazione del materiale probatorio) la decisione della Corte d’Appello richiama quella del Tribunale.

C.E. , fratello di C.C. , nel corso dell’anno 2006 denunciava alla polizia giudiziaria che: la propria sorella fin dall’anno 2000 era affetta dal morbo di Alzheimer; sino a poco tempo prima della denuncia, la donna era stato in grado di accudire a sé stessa; la sorella aveva uno stretto rapporto personale con le sue vicine di casa (BE.CA. , deceduta nel corso del giudizio) e B.P. attuale imputata; la sorella era stata ricoverata presso una struttura ospedaliere, per disposizione della B. e della BE. ; queste ultime potevano operare sul conto corrente bancario della propria sorella; il 15.3.2005 la sorella (accompagnata dalla BE. e dalla Dott.ssa BO. , tramite il notaio BAIANO presso la quale si era recata), pur non avendo alcuna esigenza o necessità di ordine economico, aveva venduto a due persone la nuda proprietà del proprio immobile per il prezzo di Euro 80.000,00, somma che sarebbe stata versata, secondo l’attestazione notarile, prima della redazione dell’atto di vendita; il valore del bene venduto era molto più alto di quello realizzato; somme di denaro giacenti sul conto della propria sorella erano state trasferite sui conti personali della imputate, e che parte delle somme erano rifluite sui conti della sorella a seguito dello intervento dell’avv.to VERZONI che era stato medio tempore nominato dal Tribunale amministratore di sostegno.

Iniziato procedimento penale a seguito della suddetta denuncia, la autorità giudiziaria disponeva accertamenti medico legali sulle condizioni di salute della signora C. , acquisendo in data 5.11.2007 un elaborato peritale redatto dal dr. BI.Pa. che diagnosticava nella persona offesa una malattia di alzheimer coinvolgente tutte le funzioni psichiche tale da incidere sulle capacità critiche e sulla quella di intendere e di volere. All’esito delle istruttoria dibattimentale consistita nella acquisizione di documentazione, audizione dei testimoni, esame della indagata B. (essendo la BE. deceduta nel corso del giudizio) il Tribunale dichiarava la penale responsabilità dell’imputata, condannandola alla pena di anni due di reclusione, 500,00 Euro di multa, pagamento delle spese processuali e di quelle delle parte civile liquidando un danno pari ad Euro 80.000,00.

La difesa dell’imputata proponeva appello ponendo in evidenza: la esistenza di uno stretto legame personale fra la imputata e la C. ; la vendita dello immobile era stata una iniziativa esclusiva della C. ; il prezzo (congruo nella sua entità) era stato regolarmente pagato; non vi è prova di una condizione di incapacità della C. al momento della vendita dell’immobile; non vi era prova della riconoscibilità della condizione di salute mentale della C. . La difesa chiedeva quindi la assoluzione dall’accusa o comunque una riduzione della entità della pena. La Corte d’Appello rigettava tutti i motivi, ravvisando la prova di tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato e confermava la decisione di primo grado.

Ritenuto in diritto

Secondo la giurisprudenza di questa Corte [v. da ultimo Cass. 16.4.2012 n. 29003 in Ced. Cass. Rv. 253311], ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni:

a) l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest’ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l’assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l’induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l’abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l’agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) l’oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

Con riferimento al requisito di cui al punto b) va rilevato che l’attività di induzione può essere desunta in via presuntiva [Cass. sez. II 15.10.2004 n. 48302 in Ced. Cass. Rv. 231275] quando la persona offesa sia affetta da una malattia che la privi gravemente della capacità di discernimento, di volizione e di autodeterminazione, ed il soggetto attivo non abbia nei suoi confronti alcuna particolare ragione di credito, potendo l’induzione consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività – come una semplice richiesta – cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi, e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che essa in condizioni normali non avrebbe compiuto, e che siano a lei pregiudizievoli e favorevoli all’agente [Cass. sez. II 7.4.2009 n. 18563 in Ced Cass. Rv 244546 e negli stessi termini Cass. sez. II 15.1.2010 n. 4816 in Ced Cass. Rv 246279] dovendosi prendere in considerazione ogni accadimento connesso con il suo compimento [Cass. sez. II 9.1.2009 n. 6087 in Ced Cass. Rv. 243449].

Con riguardo al punto c) questa Corte ha ancora affermato che la condotta di induzione, che costituisce elemento essenziale [Cass. sez. VI 4.7.2008 n. 35528 in Ced Cass. Rv 241513] della fattispecie criminosa, può concretizzarsi anche attraverso comportamenti che implicano il ricorso a forme di violenza morale o comunque di sollecitazione, suggestione inducenti al compimento di atti dannosi, non essendo necessario che la proposta al compimento dell’atto provenga dal colpevole essendo sufficiente che quest’ultimo abbia anche solo rafforzato la volontà del compimento dell’atto pregiudizievole [Cass. sez. II 8.10.2004 n. 44869 in Ced Cass. Rv 230825].

In tema di nozione di deficienza psichica si deve intendere qualsiasi minorazione della sfera voltavi ed intellettiva che renda facile la suggestionabilità della vittima [Cass. sez. II 23.1.2009 n. 17415 in Ced Cass. Rv 244343].

Dalla sentenza della Corte d’Appello e di quella di primo grado (che possono essere lette congiuntamente), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato, essendone state indicati i caratteri e le fonti di prova. Con riferimento alle condizioni psichiche la Corte d’Appello, confermando quando già indicato dal Tribunale, ha posto in evidenza come la C. fosse affetta dal morbo di Alzheimer con insorgenza dal 2003 e conclamata manifestazione nel 2005. La fonte probatoria è stata individuata nella consulenza del dr. BI. che ha condotto le proprie indagini sulla base di documentazione medica che è stata puntualmente indicata nella sentenza, trovando altresì riscontro nelle dichiarazioni testimoniali della Dott.ssa BO. che ha riferito come la persona offesa presentasse sintomi di demenza senile già nel 2004. La valutazione della Corte d’Appello sulle condizioni di salute mentale della persona offesa e sulla riconoscibilità da parte delle imputate, che vivevano a contatto quotidiano con la C. appare congruamente motivata, adeguata nella valutazione, non manifestamente illogica, e il giudizio ritratto appare consequenziale al materiale probatorio acquisito. L’elemento della consapevolezza delle imputate dello stato di debolezza psichica della C. è stato inoltre desunto dalle acclarate manifestazioni di timori e ansietà di quest’ultima, puntualmente riportate in sentenza [v. pag. 10].

Sotto il diverso profilo dell’atto pregiudizievole compiuto dalla C. , soccorrono due considerazioni che sono state poste in evidenza dalla Corte d’Appello: la persona offesa ha venduto la nuda proprietà dell’immobile da lei abitato, per una cifra di gran lunga inferiore al valore di mercato; la persona offesa ha venduto la nuda proprietà dell’immobile non avendone alcuna necessità.

Si tratta di due dati oggettivi emersi nel corso del processo e che sono stati apprezzati dalla Corte d’Appello secondo canoni di ragionevolezza. Ai fini della valutazione della condotta induttiva desunta in via del tutto presuntiva, ma nel pieno rispetto dei canoni fissati dalla giurisprudenza, la Corte d’Appello ha messo in evidenza come le somme di denaro sovvenienti dalla vendita sia in ultima analisi confluite sul conto della imputata, senza giustificazione alcuna, come risultano essere prive di giustificazione le ulteriori operazioni bancarie effettuate dall’imputata e indicate a pag. 11 della sentenza impugnata.

Si tratta di elementi circostanziali successivi al compimento del contratto dannoso e denotativi della esecuzione di atti che si ponevano in contrasto con gli interessi della C. che si ritrovava senza la disponibilità dell’immobile, da un lato, e senza la disponibilità concreta di una somma di denaro che tra l’altro era inadeguata rispetto al valore del bene ceduto. Correttamente la Corte d’Appello rileva che l’azione della B. è stata quantomeno quella di assecondare la volontà della C. nel compimento di un atto pregiudizievole, ritraendo comunque il beneficio personale attraverso la acquisizione delle somme giacenti sui conti della persona offesa.

La Corte d’Appello ha indicato motivatamente le ragioni per le quali ha ritenuto la esistenza delle prove del ‘dolo specifico’ richiesto dalla fattispecie incriminatrice [pag. 13] e deve quindi concludersi che la decisione supera le critiche mosse dalla difesa. Quest’ultima, nella sostanza, propone una rilettura critica del materiale probatorio esaminato dalla Corte d’Appello, nel tentativo di sminuirne il valore probatorio. La censura così formulata non può essere presa in considerazione, perché si traduce nella proposta di un inammissibile giudizio di merito che non può essere svolto in questa sede. Parimenti non possono essere prese in considerazione le argomentazioni difensive in ordine all’insussistenza del ‘danno’ derivante al patrimonio della persona offesa. Sotto questo punto di vista va rammentato che la ‘circonvenzione di incapace’ è reato di pericolo che si consuma nel momento in cui viene compiuto l’atto capace di procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri [Cass. Sez. IV 23.4.2008 n. 27412 in Ced Cass. Rv 240733 e Cass. sez. II 13.4.2000 n. 2063 in Ced Cass. Rv 215913]; la decisione della Corte d’Appello è corretta e non manifestamente illogica: Il giudice di merito ha ravvisato la lesione dell’interesse giuridicamente protetto nel compimento dell’atto di alienazione della nuda proprietà dell’immobile della persona offesa per una cifra inferiore a quella corrente di mercato, nonché nella contestazione dei conti tra la imputata e la persona offesa e nel loro successivo svuotamento con assegni e operazioni di giroconto prive di causa o giustificazione. Il quadro delineato dalla Corte d’Appello è aderente alle risultanze istruttorie che non sono state neppure messe in discussione dalla difesa, e si accompagnano con le ulteriori circostanze pure emergenti dalle decisioni impugnate che possono essere così sintetizzate: la C. successivamente alla vendita della nuda proprietà del proprio immobile, pur potendolo ancora abitare, è stata allontanata dalla sua abitazione per essere ricoverata presso una casa di cura alla quale il fratello della persona offesa ha avuto difficoltà ad accedere; solo una minima parte delle somme prelevate dai conti della C. sono state spese nel suo interesse. La motivazione deve ritenersi pertanto corretta e l’applicazione dell’art. 643 cp, conforme alla costante giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso va quindi rigettato, con la conseguenza che deve essere rilevata la prescrizione per i fatti, integranti altrettante ipotesi di violazione dell’art. 643 cp e che risultano essere stati commessi dalla imputata fino alla data del 23.4.2006. Per tale aspetto la sentenza deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano per la rideterminazione della pena.

L’imputata deve inoltre essere condannata alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile C.E.C. e che liquida in Euro 4.300,00 oltre Iva e cpa.

 P.Q.M.

 Annulla l’impugnata sentenza per essere i fatti commessi fino al 23.4.2006 estinti per sopravvenuta prescirzione, ferme restando le statuizioni civili.

Rigetta nel resto il ricorso. Condanna l’imputata alla rifusione delle spese sostenute nel grado della parte civile C.E.C. e che liquida Euro 4.300,00, oltre Iva e Cpa.

Rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la determinazione della pena per i restanti fatti.

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