Corte di Cassazione – Sezione II – sentenza 25 ottobre 2011, n. 22088. La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all’art. 69, sesto comma, dei r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato

La massima

La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all’art. 69, sesto comma, dei r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, a maggior ragione, che anche il rito applicabile all’opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all’opposizione stessa

Il testo integrale

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

Sentenza 25 ottobre 2011, n. 22088

Fatto e diritto

con atto 23 settembre 2009 proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/81 e 204 bis CdS avverso due verbali di accertamento di infrazioni stradali, recanti i numeri ******* e *********** del 2005, emessi dal Comune di Verzuolo.

Con lo stesso atto si opponeva al preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 13 luglio 2009 presso l’abitazione materna.

Il giudice di pace di Saluzzo il 30 settembre 2009 dichiarava con ordinanza inaudita altera parte l’inammissibilità del ricorso del *****.

Il giudice di pace rilevava la tardività dell’opposizione a sanzione amministrativa concernente i due verbali e la inammissibilità dell’opposizione al fermo amministrativo, perché da proporre con opposizione “agli atti esecutivi” entro cinque giorni e dunque perché anche essa era tardiva.

************* ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.

Il Comune di Verzuolo e la JG spa, concessionaria per la riscossione, sono rimasti intimati.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Il ricorso appare ammissibile e manifestamente fondato.

Quanto all’ammissibilità, giova chiarire che il provvedimento impugnato non solo è sostanzialmente emesso ai sensi dell’art. 23 comma primo L. 689/81, che prevede un provvedimento immediatamente ricorribile per cassazione (Cass. 28147/08), ma contiene esplicito avvertimento alla parte che “la presente ordinanza è ricorribile per cassazione Per il principio dell’apparenza (SU 402/11) quindi in ogni sua parte non impugnabile con l’appello, ma con ricorso per cassazione.

Il ricorrente ha rilevato fondatamente che le opposizioni, se proposte in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione dell’atto amministrativo che la parte non abbia potuto proporre per un allegato vizio della notifica, devono essere proposte in un termine decorrente dalla data di notifica del primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento originario. Detto termine era pertanto, nella specie, di sessanta giorni (art 2C4 bis CdS) dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo (Cass. 17312/07).

Altrettanto fondatamente il ricorrente rileva che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, in quanto finalizzata a eccepire i vizi degli atti di accertamento presupposti, non aveva natura di atto di opposizione all’esecuzione forzata, ma di strumento necessario per impugnare i vizi di quegli atti. La deduzione collima con l’insegnamento delle Sezioni Unite (SU 11087/10), secondo le quali l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo è rivolta contro un atto autonomamente impugnabile, in ogni caso funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa.

In quella circostanza le Sezioni Unite hanno anche chiarito che la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all’art. 69, sesto comma, dei r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale e’ attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, a maggior ragione, che anche il rito applicabile all’opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all’opposizione stessa.

Dunque nella fattispecie odierna si tratta del rito di cui alla legge 689/81, come integrato, in materia di violazioni al codice della strada, dall’art. 204 bis, che prevede il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, pienamente rispettato dall’istante, tenendo conto, come è d’uopo, della sospensione feriale dei termini.

In tal modo il Collegio conferma quanto già esposto nella relazione preliminare.

Discende da quanto sopra l’accoglimento del ricorso.

La ordinanza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Saluzzo per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Saluzzo, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda/ sezione civile tenuta il 30 settembre 2011.

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