Cassazione logo

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 26 giugno 2014, n. 27873

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 giugno 2012 il Tribunale di Trento ha dichiarato V.L. colpevole del reato previsto dall’art. 660 cod. pen., contestatogli per avere cagionato molestia e disturbo alle persone che si trovavano all’interno del locale “Imbarcadero”, sito nel comune di Baselga di Pinè, e l’ha condannato alla pena di euro duecento di ammenda, mentre l’ha assolto dal reato di cui all’art. 527 cod. pen. per insussistenza del fatto e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di minaccia e danneggiamento, di cui ai capi 2) e 3) della imputazione, escluse le rispettive circostanze aggravanti, per difetto di querela.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione di condanna per il reato di molestia e disturbo alle persone, che la condotta scomposta e violenta tenuta dall’imputato, verosimilmente alterato dall’alcool, nel locale, come descritta dai testi escussi e attestata dalle foto in atti, era di per sé produttiva di disturbo per le persone che erano all’interno dello stesso locale. Anche gli atteggiamenti inurbani, petulanti e scorretti tenuti dall’imputato nella fase prodromica, come quelli posti in essere – nonostante le ripetute rimostranze del gestore – nei confronti di A.E., che avevano fondato la iniziale contestazione di atti osceni in luogo pubblico, erano state tali da provocare disagio, tanto che il teste T. si era girato, durante tale fase, dando la schiena allo stesso imputato perché disturbato dalla sua condotta.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 192, comma 1, e 195, comma 4, cod. proc. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alle risultanze istruttorie e alle dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria.
Secondo il ricorrente, che richiama i principi di diritto afferenti alla indicata ipotesi delittuosa, il suo stato di euforia manifestatosi in atteggiamenti affettuosi nei confronti della compagna A. e le incomprensioni, consumate in pochi minuti, con il barista S. non hanno indotto all’allontanamento dal locale alcuno degli avventori, mentre anche il teste T., che aveva notato il detto comportamento, era di spalle perché conversava con altri, senza che fosse emerso alcun elemento valutabile come integrante l’atteggiamento della petulanza o il biasimevole motivo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato in ogni sua deduzione.
2. Le censure svolte attinenti alla violazione delle regole di valutazione probatoria e al vizio di motivazione sul punto, si articolano sul duplice versante della operata valorizzazione della deposizione, de relato e inutilizzabile, del teste C., e della omessa valutazione logica, completa e specifica degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.
2.1. La totale infondatezza di tali censure consegue al rilievo che la valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume illegittima, illogica, contraddittoria e generica, è stata compiutamente condotta dal Tribunale secondo un iter logico, che, sviluppatosi in stretta correlazione con gli elementi tratti dalla istruttoria dibattimentale specificamente ripercorsa e analizzata, disponibili e utilizzabili, e in coerenza con i principi che attengono alla configurazione, oggettiva e soggettiva, del reato ascritto, ha ragionevolmente e correttamente argomentato le ragioni della decisione.
Il Tribunale, infatti, che ha descritto l’episodio occorso nel locale “Imbarcadero” nella serata del 7 settembre 2011, ha illustrato la testimonianza dei gestore dello stesso locale, S.G., e la descrizione dallo stesso operata della condotta “scomposta e violenta” tenuta dal ricorrente, indicato in stato di verosimile alterazione alcolica, e manifestatasi in intemperanze (colpi sul bancone, urla, rottura di bicchieri), attestate anche dalle foto acquisite, oltre che in “atteggiamenti inurbani, petulanti e scorretti” che hanno connotato, nella fase prodromica, i suoi rapporti con A.E., e non ritenuti, perché privi dei necessari connotati erotizzanti, tali da integrare il pure contestato reato di atti osceni; ha rappresentato che il medesimo teste ha ricordato che all’interno dell’esercizio, nel quale era programmata una serata “karaoke”, vi era diversa gente e che alcuni avventori si erano allontanati in dipendenza della descritta condotta del ricorrente; ha evidenziato la conformità a tali dichiarazioni di quelle rese dal carabiniere C., intervenuto sul posto ed escusso come teste; ha rimarcato che gli atteggiamenti mantenuti dal ricorrente, nonostante le rimostranze ripetutamente espresse dal gestore, e riferiti da più testi (A., T., R., P., F.) direttamente escussi, hanno cagionato disagio nei presenti, come emerso dalla deposizione del teste T., che da essi disturbato si era girato per non assistervi.
2.2. Tale ricostruzione analitica che ha sorretto, in presenza di plurimi dati fattuali e logici, dimostrativi di atteggiamento d’invadenza e intromissione inopportuna del ricorrente nell’altrui sfera di libertà, il giudizio conclusivo della integrazione degli elementi del reato di molestia e disturbo alle persone, che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non ha natura di reato necessariamente abituale e può essere realizzato anche con una sola azione (tra le altre, Sez. 1, n. 23521 del 22/04/2004, dep. 19/05/2004, Alessandri, Rv. 228127; Sez. 1, n.29933 del 08/07/2010, dep. 29/07/2010, Arena, Rv. 247960; Sez. 6, n. 43349 dei 23/11/2010, dep. 07/12/2010, N., Rv. 248982), resiste alle doglianze del ricorrente, che riconducono le sue manifestazioni comportamentali, tenute in stato di particolare euforia, ad atteggiamenti affettuosi verso la compagna A. e a sue incomprensioni, limitate temporalmente, con il barista S.; escludono che le stesse abbiano determinato l’allontanamento di alcuno degli avventori; contestano la valenza probatoria e la utilizzabilità del teste C. e la lettura della deposizione del teste T., che né ha rilevato comportamenti intollerabili né, già volgendogli le spalle, ha mutato la sua posizione, e oppongono la non configurabilità, in rapporto ai dati istruttori, del reato quale delineato secondo i principi affermati in questa sede.
Le deduzioni e osservazioni difensive sono, infatti, chiaramente volte a impegnare questa Corte, senza correlarsi con il ragionamento probatorio svolto in sentenza sulla base dei dati probatori tratti dalla istruttoria svolta nel giudizio dibattimentale e senza dare contenuto specifico alla denunciata inutilizzabilità della deposizione del tese C., e attraverso la manifestazione di un diffuso dissenso di merito rispetto alla pronuncia di condanna, in una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati dal materiale probatorio del processo, in un’alternativa, e non esclusiva sua diversa analisi valutativa, che, genericamente richiamata per contrapporre e sostenere l’assenza della molestia e del disturbo, è estranea, per sua natura, al tema di indagine legittimamente proponibile come oggetto di censura di legittimità in presenza di un discorso giustificativo della decisione, esente da vizi giuridici e logici.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura ritenuta congrua di euro mille, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *