CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 29 maggio 2014, n. 22176

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente
Dott. TADDEI M. B. – rel. Consigliere
Dott. IASILLO Adriano – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SpA;
avverso la sentenza n. del Tribunale del riesame di Genova, del 30.9.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il terzo, l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Genova, respingeva l’appello proposto avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale della stessa citta’, in data 3.7.2013, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di immobile, proposto nell’interesse della (OMISSIS) SpA, terza creditrice ipotecaria, per rate di mutuo non pagate. L’immobile in questione era stato acquistato,con accollo del mutuo ipotecario, da (OMISSIS) e (OMISSIS), indagati per plurime truffe.
1.1 Il Tribunale ha respinto le censure dell’appellante, ravvisando che la banca, seppure creditrice privilegiata,non avesse titolo per opporsi al sequestro preventivo ne’ per chiederne la revoca potendo legittimamente vantare il proprio credito privilegiato nella fase della destinazione del bene, ossia in sede di esecuzione, avendo li’ titolo a concorrere con l’erario nei limiti della somma ricavata, in analogia con la procedura prevista in materia di misure di prevenzione.
1.2 Avverso tale provvedimento propone ricorso (OMISSIS), chiedendone l’annullamento e deducendo tre motivi di ricorso:
a) la nullita’ dell’impugnato provvedimento ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), per mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in capo a (OMISSIS) S.p.A. del diritto di ottenere la revoca del sequestro relativo all’immobile gravato da ipoteca, titolo trascritto anteriormente alla emissione del provvedimento di sequestro preventivo ed alla sua annotazione. Lamenta in particolare la Banca che l’esistenza del sequestro preventivo sull’immobile ha comportato la sospensione, da parte del giudice civile della procedura esecutiva a causa del sequestro penale e l’interpretazione data dal Tribunale del riesame ai limiti del diritto del creditore ipotecario di ricorrere contro il sequestro preventivo, seppure condivisibile in astratto comporta,sul piano pratico, che il bene rimane vincolato per tutta la durata del processo penale venendo cosi’ frustrate le legittime aspettative del creditore ipotecario mentre, se si potesse dar seguito subito alla procedura esecutiva civile, rimarrebbero tuttavia vincolate le somme ottenute dalla vendita forzosa a garanzia delle pretese dell’erario.
b) la nullita’ dell’impugnato provvedimento ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 606 c.p.p., lettera b, per mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in punto di dichiarazione di soccombenza di parte appellante nonche’ per violazione del diritto al contraddittorio. Il Tribunale, disattendendo la decisione del primo giudice ha riconosciuto sussistente in capo a (OMISSIS) S.p.A. la buona fede, ma con una argomentazione del tutto illogica ha rigettato la richiesta di dissequestro con argomentazioni del tutto diverse e nuove rispetto a quelle devolute con l’appello. L’impugnazione era stata, infatti, incentrata sulle erronee argomentazioni del Giudice per le Indagini Preliminari, che lo stesso Tribunale ha riconosciute tali: rappello, pertanto, andava accolto non essendo consentito al Tribunale per il Riesame di modificare la motivazione del provvedimento impugnato, per non vanificare il diritto al contraddittorio.
c) la nullita’ dell’impugnato provvedimento ex articolo 606, comma 1, lettera c), per mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in punto di addebito delle spese alla parte appellante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ infondato.
2.1 E’ stato gia’ chiarito da questa Corte, nella pronuncia n. 28823 del 2002 che il sequestro preventivo, come misura cautelare reale, e l’ipoteca e il privilegio (speciale), come garanzie reali del credito, sono istituti diversi con diverse finalita’ e, quindi, non incompatibili, in quanto, mentre i secondi,inerendo alla res, conferiscono un diritto di sequela della cosa nelle sue vicende giuridiche, il primo per le finalita’ prevalenti del diritto penale, sottrae la res ove la stessa sia pertinente a un reato, alla disponibilita’ di chi di fatto ne disponga, al fine di eliminare il pericolo che tale disponibilita’ possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso, e cio’ indipendentemente dalla titolarita’ del diritto vantato sulla res che e’ stata asservita al reato.
2.2 E’ stato anche puntualizzato che entro questi limiti e per questa finalita’ si ha la priorita’ del sequestro preventivo sui diritti reali o di credito, per cui la decisione del Tribunale della Liberta’ e’ legittima, perche’ ha correttamente richiamato il principio recentemente ribadito da Cass. sez. 3 n. 28145 del 7.3.2013 rv 255559 secondo cui “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non e’ impedito dall’esistenza di ipoteca gravante sul bene a tutela dei diritti di terzi, operando, per determinare la destinazione del bene stesso in caso di conflitto tra i diversi titoli, i generali principi in tema di rapporti tra creditori”.
2.3 Va quindi ribadito il principio di diritto che l’esistenza di ipoteche sui beni o di altre forme di garanzia non esclude la assoggettabilita’ a sequestro dei beni stessi, con la precisazione che il diritto di sequela possa e debba trovare soddisfazione nella successiva fase processuale, quella relativa alla confisca ed alla fase esecutiva della stessa. (SS.UU n. 9 del 1999 rv 213511; n. 45572 del 2007 rv 238144).
2.4 Privo di fondamento e’ il secondo motivo perche’ non e’ controverso il principio, in tema di provvedimenti cautelari reali, che l’impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo ed attribuisce al giudice del gravame una pienezza di cognizione con la possibilita’ di rimediare sia alla insufficienza che alla mancanza di motivazione, (n.1605 del 1993 rv 194655).
2.5 Anche il motivo sulle spese e’ infondato tenuto conto della pronuncia di rigetto dell’impugnazione.
3. Il ricorso per le ragioni su esposte deve essere rigettato; al rigetto consegue, ex lege, la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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