cassazione 5

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 30 ottobre 2014, n. 26618

Svolgimento del processo

F.V. con citazione del 2 dicembre 2002 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania, To.Ag. , T.A. e P.D. esponendo: che con scrittura privata del 27 dicembre 2001 T.N. gli aveva promesso in vendita due appartamenti siti in (omissis) l’uno al primo piano e l’altro a pianterreno entrambi con ingresso da via (…), che dalla data della stipula della scrittura privata avevano avuto la detenzione degli immobili e versato l’acconto di L. 23.000.000, che il 31 marzo 2002 T.N. era deceduta lasciando con testamento in eredità i sopra indicati immobili ai nipoti To.Ag. e A. i quali nonostante la formale richiesta non avevano – provveduto alla stipula dell’atto pubblico. Chiedeva pertanto, che fosse – emanata sentenza ex art. 2932 cc, che producesse gli effetti del contratto di – compravendita non concluso.
Si costituivano i convenuti e premesso che il preliminare non era trascritto chiedevano il rigetto della domanda deducendo di essere semplici legatali degli immobili relitti da T.N. e, quindi, non tenuti a prestare il consenso alla stipula del contratto definitivo.
Interveniva, spontaneamente, in causa, P.D. deducendo di essere locatario della bottega ove svolgeva attività di panificazione e rivendita di generi alimentari giusto contratto di locazione concluso con T.N. il 2 gennaio 1999, che con atto dichiaratotivo notificato il 20 marzo 2002 la T. la quale premesso che aveva promesso in vendita la bottega di cui si dice, lo invitava a manifestare la volontà di esercitare il diritto di prelazione, che con atto notificato del 20 marzo del 2002 aveva dichiarato di voler acquistare la bottega al prezzo indicato dalla T. . Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato che il suddetto contratto preliminare non aveva ad oggetto la bottega, che all’esercizio del diritto di prelazione era scaturito l’obbligo per i proprietari dell’immobile di concludere il contratto di vendita con il conduttore stesso.
Il Tribunale di Catania con sentenza n. 1280 del 2004 rigettava le domande proposte dal F.V. e P.D. e condannava il F. al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso questa sentenza interponeva appello il F.V. eccependo che il Tribunale aveva errato: a) nell’aver ritenuto che il preliminare di vendita non avesse data certa sol perché non era stato trascritto; b) a ritenere che i convenuti avessero acquistato gli immobili a titolo di legato e non a titolo di eredi. Chiedeva la riforma integrale della sentenza e che venisse emessa sentenza ai sensi dell’art. 2932 cc.
Si costituiva P.D. il quale eccepiva la nullità dell’appello per mancanza dell’esposizione dei fatti e nel merito che aveva errato il giudice di primo grado nell’aver ritenuto decaduto dal diritto di prelazione per decorrenza del termine previsto dall’ari 38 della legge 392/78. Con appello incidentale riproponeva le stesse domande avanzate nel giudizio di primo grado chiedendo il loro accoglimento.
Si costituivano, altresì, T.A. e To.Ag. chiedendo il rigetto dell’appello principale e dell’appello incidentale proposto da P. .
La Corte di appello di Catania con sentenza n. 39 del 2009 rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile l’appello incidentale, condannava F. e P. in solido al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte catanese: a) l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di narrazione dei fatti processuali era infondato dato che dal contesto dell’appello erano concretamente ricostruibili le vicende del processo di primo grado e facilmente individuabile la sentenza impugnata, b) non vi era dubbio che l’appello incidentale proposto da P. fosse inammissibile perché non poteva dirigersi contro una parte diversa da quella che aveva proposto appello in via principale, c) che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che il contratto preliminare non poteva avere nei confronti dei convenuti effetti prenotative ex art. 2645 cc. perché quel contratto non era stato trascritto, d) correttamente il Tribunale aveva ricostruito la volontà della T. di istituire dei legati e pertanto T.A. e To.Ag. era dei legatali e non eredi.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da F.V. per tre motivi, illustrati con memoria. T.A. e To.Ag. hanno resistito con controricorso. P.D. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Motivi della decisione

Il Collegio, in via preliminare, osserva che il ricorso per cassazione che va esaminato è quello del 2/4 marzo 2009, alla cui data il diritto di impugnazione non era stato ancora consumato, e il termine di decadenza non era ancora scaduto, anche tenendo conto della data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante.
Come ha già affermato questa Corte in altra occasione (Cass. n. 5053 del 03/03/2009) nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, è ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione del primo, purché l’improcedibilità o l’inammissibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti, “ex se”, la consumazione del potere d’impugnazione. In relazione alla tempestività della seconda impugnazione occorre aver riguardo – in difetto di anteriore notificazione della sentenza – non solo al termine di un anno del deposito della sentenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma anche a quello breve, ex art. 325 cod. proc. civ., che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante.
1.- Con il primo motivo F.V. denuncia la violazione ed errata applicazione di norme di diritto. Violazione art. 1362/1 e 1363 cc in relazione alla distinzione tra disposizioni a titolo particolare ed universale, entrambi presenti, rispettivamente nella prima e nella seconda parte della scheda testamentaria 05/05/1999. Violazione art. 661 cc. nell’omessa individuazione nel lascito degli immobili de quibus alla parte convenuta, nella prima parte del testamento di un prelegato. Violazioni rilevanti in relazione all’art. 360 comma I sub 3 cpc.
Secondo il ricorrente la Corte etnea avrebbe errato nell’aver ritenuto che T.A. e To.Ag. fossero stati istituti semplicemente legatari e non anche eredi, perché non avrebbe considerato che il testamento si divide in due parti e che la prima contenga legati e che la seconda si apra con la nomina di un esecutore testamentario a sua volta legatario del solo immobile di (omissis) ivi indicato e la istituzione di eredi tra i quali son o ricompresi anche i figli di L. e cioè T.A. e To.Ag. .
In particolare in questa seconda parte del testamento è detto che “gli appartamenti se ancora in mio possesso di via (omissis) …un tratto di terreno in piano (omissis) contrada (…) … Mobili oggetti d’oro biancheria eventuale deposito presso BNL (omissis) affinché il tutto dopo venduto e detratte le spese sostenute per al successione e per altri motivi e il proprio compenso (di esecutore testamentario) la rimanenza venga divisa in parti eguali tra tutti i miei nipoti e precisamente i figli dei miei defunti fratelli C.A. , L. , M. ed al nipote del mio defunto fratello A. , questa è la mia volontà essendo mio desiderio che siano rimasti tutti soddisfatti (…)”. Pertanto considerata questa seconda parte del testamento deriverebbe, sempre secondo il ricorrente, che la testatrice aveva dichiarato di voler disporre di tutto il suo universum ius ha ritenuto di privilegiare alcuni dei nipoti con disposizioni a titolo particolare e dunque di nominare eredi tutti i nipoti anche quei nipoti cui aveva compreso tra i legatali tanto che quei legati possono essere intesi come prelegati.
Dica, pertanto la Corte di Cassazione, conclude il ricorrente: Vero o no che stante le tre regole legali dell’interpretazione dei contratti applicabili anche al testamento consistenti la prima nella ricerca della volontà del testatore, al seconda nella individuazione del modello della fattispecie legale l’ultima nel giuridico di rilevanza giuridica qualificanti gli elementi di fatto concretamente accertati, stante ancora il dovere dell’interprete di indagare nell’intenzione del testatore c.d. mensi testantis, interpretando complessivamente le clausole stante le differenze tra disposizioni a titolo particolare e universale, stante un testamento diviso in due parti che precisamente preveda prima dei lasciti a titolo particolare in favore di determinati nipoti del testatore e poi disponga di tutti i beni residui del testatore, onerando l’esecutore testamentario della vendita e attribuendone indivisamente il ricavato a tutti i nipoti (beneficiari del detto ricavato) e, quindi, ritenuto il lascito a titolo particolare a favore di alcuni tra essi dire prelegati e non legati le disposizioni a titolo particolare in favore degli eredi. Con la conseguenza che i beneficiari delle disposizioni a titolo particolare cui alla prima parte del testamento, siccome non legatati ma coeredi, sono tenuti all’adempimento dell’obbligazioni del de cuius.
1.1.- Il motivo, ancorché inammissibile, per genericità e inconferenza del quesito di diritto, è infondato, non solo perché si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione, e/o interpretazione, della scheda testamentaria, oggetto della controversia, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, l’interpretazione compiuta dal Giudice del merito non presenta vizi logici o giuridici ma, soprattutto, perché la Corte etnea ha interpretato correttamente il testamento di T.N. , secondo i canoni legali che governano l’interpretazione degli atti giuridici ed in particolare del testamento. Come ha avuto modo di affermare la Corte di Catania “dallo stesso (testamento) si evince la chiara volontà della testatrice di costituire dei legati, non solo per la chiara espressione letterale usata dalla testatrice (Lego e lascio..), ma per la espressa attribuzione ad alcuni dei nipoti (tra i quali gli odierni resistenti) di specifici immobili dettagliatamente individuati (non esaurienti la massa ereditaria per la presenza di altri immobili) mentre l’adempimento di obblighi vari (…) non risulta essere stato posto a carico di T.A. e To.Ag. ma di altri e diversi soggetti.
Ininfluente, comunque, ha avuto modo di specificare la Corte di Catania sarebbe l’atto pubblico (prodotto, per altro, in violazione dell’art. 345 cpc.) con il quale gli odierni resistenti avrebbero accettato l’eredità di che trattasi perché quell’accettazione oltre a non ricomprendere tra i beni relitti oggetto di causa e di specifico legato non era idonea a superare la chiara disposizione testamentaria nel senso di istituire dei legati.
1.1.a) Tuttavia, rispetto alla questione (relativa all’obbligo dei T. a prestare il consenso per il trasferimento del bene a F. ) oggetto del presente giudizio sarebbe ininfluente qualificare l’attribuzione pervenuta ai T. quale legato o come pre-legato, perché in entrambi i casi il bene oggetto di cui si dice verrebbe, comunque, escluso dalla massa ereditaria (Cfr. 661 cc.) e anche il c.d. prelegatario non sarebbe tenuto a rispondere degli obblighi ereditali ed, in particolare, per il caso in esame, dell’obbligo a trasferire il bene ricevuto in legato al promissario acquirente (F. ), ancorché ad altro titolo coerede su altri beni della massa ereditaria di T.N. .
1.1.b).- E, comunque, appare opportuno evidenziare, anche, in questa sede, che all’apertura della successione in capo al legatario, sorgono due diritti: il diritto di proprietà sul bene legato (che il legatario acquisterà direttamente ed immediatamente alla morte del testatore), nonché il diritto di credito nei confronti dell’onerato con ad oggetto il trasferimento del possesso della cosa (649, c. 3). Il passaggio della proprietà avviene direttamente dal de cuius al legatario tale che ancor prima di avere domandato il possesso, il legatario, può alienare il diritto acquistato, come pure i suoi creditori possono agire sulla cosa legata. Ciò significa e/o comporta, che il diritto del legatario è prevalente rispetto ad eventuali diritti dei terzi e, anche rispetto al diritto del terzo promissario acquirente, soprattutto, nell’ipotesi in cui il contratto preliminare non risulta trascritto, come meglio verrà specificato in seguito.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione di norme di diritto: a) Violazione artt. 1362 e 1363 cc, in quanto all’interpretazione del testamento olografo 5 aprile 1999 unitamente all’atto di accettazione eredità notaro Di Giorgi 14 maggio 2003; b) Violazione art. 588 primo e secondo comma cc. in relazione alla distinzione tra disposizioni a titolo particolare ed universale, entrambe presenti, rispettivamente nella prima e nella seconda parte della scheda testamentaria 5 aprile 1999 così come interpretata anche alla luce dell’atto di accettazione eredità notaio Di Giorgio 14 maggio 2003; c) Violazione art. 661 cc, nell’omessa individuazione nel lascito degli immobili de quibus alla parte convenuta, nella prima parte del testamento 5 aprile 1999 come interpretato anche alla luce dell’atto di accettazione eredità notaio Di Giorgi 14 maggio 2003 di un prelegato; e) Violazione art. 345/3 cpc, in punto all’ammissibilità del deposito in appello di prove costituite decisive (atto di accettazione di eredità notaio Di Giorgi 14 maggio 2003. Violazioni rilevanti in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. Secondo il ricorrente avrebbe errato la Corte territoriale per non aver tenuto in conto della denunzia di successione con la quale la parte resistente dichiarava l’acquisto degli immobili costituenti i prelegati e si dichiaravano eredi né dell’atto pubblico del 14 maggio 2003, con il quale i T. accettavano l’eredità.
Erroneamente, per altro, la Corte distrettuale aveva ritenuto inammissibile l’atto di cui si dice perché depositato tardivamente non avendo tenuto in conto che tale atto era successiva all’atto di citazione e, comunque, lo stesso era indispensabile ai fini della decisione. Considerato che i T. sono da considerarsi eredi e hanno accettato l’eredità con ogni obbligo conseguenziale specie in punto all’adempimento degli obblighi della de cuius e per cui è causa.
Pertanto, conclude il ricorrente, dica la Corte di cassazione vero o no che:
a) non può ex art. 345/3 cpc. dirsi inammissibile perché tardiva la produzione ad opera dell’appellante nel secondo grado di giudizio di un atto pubblico, cui essa appellante è estranea, stipulato dopo l’inizio del primo grado di giudizio, dalla data certa dell’atto pubblico successiva all’inizio del primo grado di giudizio risultando la tardiva produzione non imputabile alla parte che del documento intende avvalersi.
b) stante le tre regole legali dell’interpretazione dei contratti applicabili anche in materia testamentaria, consistenti la prima nella ricerca della volontà del testatore, la seconda nell’individuazione del modello della fattispecie legale, l’ultima nel giudizio di rilevanza giuridica qualificanti gli elementi di fatto concretamente accertati, stante ancora il dovere dell’interprete di indagare sull’intenzione del testatore c.d. mens testantis intrepretando complessivamente le clausole stanti le differenze tra disposizioni a titolo particolare e a titolo universale stante un testamento diviso in due parti che precisamente prevede prima dei lasciti a titolo particolare in favore di determinati nipoti del testatore, e poi disponga di tutti i beni residui del testatore onerando l’esecutore testamentario della vendita e attribuendone indivisamente il ricavato a tutti i nipoti, compresi i legatari, stante ancora un atto pubblico di accettazione dell’eredità sottoscritto dai nipoti beneficiari del detto ricavato, ciò premesso deve l’interprete dire coeredi i nipoti (destinatali del detto ricavato) e quindi ritenuto il lascito a titolo particolare a favore di alcuni di essi dire prelegati e non legati, le disposizioni a titolo particolare in favore degli eredi. Con la conseguenza che i beneficiari delle disposizioni a titolo particolare cui alla prima parte del testamento, siccome non legatari, ma coeredi, sono tenuti all’adempimento delle obbligazioni del de cuius.
c) stante le tre regole legali dell’interpretazione dei contratti applicabili anche in materia testamentaria, consistenti la prima nella ricerca della volontà del testatore, la seconda nell’individuazione del modello della fattispecie legale, l’ultima nel giudizio di rilevanza giuridica qualificanti gli elementi di fatto concretamente accertati, stante ancora il dovere dell’interprete di indagare sull’intenzione del testatore c.d. mens testantis interpretando complessivamente le clausole stanti le differenze tra disposizioni a titolo particolare e a titolo universale stante un testamento diviso in due parti che precisamente prevede prima dei lasciti a titolo particolare in favore di determinati nipoti del testatore, e poi disponga di tutti i beni residui del testatore onerando l’esecutore testamentario della vendita e attribuendone indivisamente il ricavato a tutti i nipoti, compresi i legatari, ciò premesso, se ancora un dubbio può permanere in capo all’ermeneuta ad esempio in punto all’accettazione dell’eredità da parte del beneficiario del prelegato, delato erede, certamente efficacia determinante e quindi indispensabile ai fini della decisione della causa può essere spiegata dall’atto pubblico di accettazione dell’eredità sottoscritto dai nipoti beneficiari del detto ricavato, col il che la produzione di detto atto pubblico, per quanto avvenuta nel giudizio di appello può dirsi ammissibile ex art. 345/3 cpc, Con la conseguenza che dovrà l’interprete dire coeredi i nipoti (beneficiari di detto ricavato) e quindi, ritenuto il lascito a titolo particolare a favore di alcuni di essi dire prelegati e non legati le disposizioni a titolo particolare in favore degli eredi. Con la conseguenza che i beneficiari delle disposizioni a titolo particolare cui alla prima parte del testamento siccome non legatali ma coeredi sono tenuti all’adempimento delle obbligazioni del de cuius.
2.1. Anche questo motivo, ancorché inammissibile, per genericità e inconferenza dei quesiti di diritto, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Va qui precisato che al di là e oltre la formulazione del motivo, il ricorrente intende sostenere che siccome i T. (attuali resistenti) erano destinatari di prelegati ma anche coeredi dell’asse ereditario della T.N. , gli stessi sarebbero stati obbligati a prestare il consenso per il trasferimento del bene oggetto di preliminare di vendita al F. . Epperò, il ricorrente non tiene conto che il prelegato è del tutto assimilabile al legato, nel senso che tra legato e prelegato non sussistono differenze di disciplina. A ben vedere, il testatare può disporre un legato a favore di uno o più eredi (c.d. prelegato) con la conseguenza che l’erede risponderà dei debiti ereditari, a norma dell’articolo 752 del codice civile, in proporzione alla propria quota ereditaria senza che nel computo di questa rientrino i beni oggetto di legato in suo favore. Dal momento che, in ragione dell’articolo 661 cc. il prelegato si considera legato per l’intero, il beneficiario avrà diritto a conseguire tale bene per intero antecedentemente alla determinazione delle rispettive quote ereditarie. Così, se immaginiamo che l’asse ereditario sia di 100 e a beneficio di un coerede viene disposto un prelegato del valore di 10, egli avrà diritto a conseguire, innanzitutto, tale valore: la determinazione delle rispettive quote ereditarie avverrà solo successivamente.
Tuttavia e al di la di questa precisazione, il ricorrente non tiene conto, neppure, che la Corte di Catania ha ritenuto, confermando la sentenza del Tribunale, di rigettare la domanda del F. secondo cui i T. erano obbligati a prestare il loro consenso alla stipula del contratto definitivo, perché la mancata trascrizione del contratto preliminare impediva il verificarsi nei confronti dei T. , legatari o prelegatari, degli effetti prenotativi del contratto preliminare di cui all’art. 2645 bis. In definitiva, la Corte di Catania ha correttamente escluso l’obbligo dei T. a prestare il consenso di cui si dice per la ragione assorbente che il contratto preliminare non poteva, non essendo stato trascritto, prevalere sull’acquisto dei legatari o dei prelegatari.
Tale ragione non solo risponde ai principi normativi in materia di prevalenza di acquisti di beni immobili ma non è stata neppure censurata e, come tale, ha acquisito la forza del giudicato.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e comunque insufficienza della motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e cioè sull’interpretazione dell’atto di accettazione dell’eredità notaro Di Giorgi del 14 maggio 2003 la cui produzione viene detta prima inammissibile e poi ininfluente, contraddicendo la stessa dichiarazione della parte che si dice erede e non legataria sulla base di elementi ininfluenti) ovvero la non coincidenza tra gli ulteriori immobili elencati nell’atto di accettazione di eredità e quegli altri già inseriti nel testamento, e già oggetto di prelegato. Secondo il ricorrente, sarebbe contraddittoria l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la produzione dell’atto pubblico di accettazione del 2003 sarebbe prima inammissibile perché tardiva e poi ininfluente, perché se è vero che le prove precostituite indispensabili e quindi decisive sono ammissibili, anche in appello secondo quanto insegna la Cassazione a SU. (Cass. 8203 del 2005), la Corte territoriale avrebbe dovuto prima interpretare le prove offerte, dirle non decisive e solo successivamente dichiarale inammissibili.
Scorretta sarebbe, sempre secondo il ricorrente, anche, l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui l’accettazione dell’eredità da parte dei T. del 14 maggio 2003 sarebbe ininfluente per la ragione che “non ricomprende tra i beni relitti quello oggetto di causa e di specifico legato perché l’accettazione di eredità riguarda un o status in relazione ad un complesso di beni e non si caratterizza per i cespiti indicati nell’atti di accettazione. E, scorretta sarebbe anche l’affermazione che “tale accettazione non sarebbe idonea a superare la chiara disposizione testamentaria nel senso di istituire dei legati” dato che un testamento che contengo anche solo legati ben potrebbe dar luogo all’istituzione di eredi proprio per l’alternatività tra disposizione a titolo particolare ed universale.
3.1.- Il motivo, come è evidente, rimane assorbito dai precedenti essenzialmente perché anche l’eventuale accoglimento sarebbe ininfluente ai fini della decisione di escludere che il preliminare di vendita, non trascritto, impedisse ai T. di acquistare l’immobile oggetto della controversia e pervenuto agli stessi a titolo particolare.
In definitiva il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cpc, condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, a favore del controricorrente costituito al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *