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La massima

Va esclusa la sussistenza di un collegamento negoziale tra negozi simulati e dissimulati, considerato che, nella prospettiva unificatrice della causa “in concreto”, i negozi devono essere voluti per i loro effetti tipici ed essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II 

SENTENZA 31 maggio 2013, n.13861

 

Ritenuto in fatto

F.P..S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bari: il coniuge, dal quale viveva separata, P.V. , anche quale erede del padre del predetto, F..P. ; la suocera A.M..M. ed i cognati di essa attrice – fratelli del marito – P.P. , S. , C. e M.F. , del pari eredi del de cujus, chiedendo che fosse dichiarato simulato l’atto con il quale il defunto suocero aveva donato al figlio V. , in data 30 luglio 1984, un fondo rustico in …, in quanto dissimulante una donazione in favore della figlia M.F. la quale poi lo avrebbe venduto al fratello; chiese pertanto che, dichiarata l’inefficacia del primo atto di donazione, l’immobile fosse dichiarato facente parte della comunione familiare con il marito.
2 – I convenuti si costituirono, con separate comparse, resistendo alle richieste dell’attrice; il Tribunale respinse tali domande.
3 – La Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 28 marzo 2006, rigettò il gravame della S. che era diretto: a – a far dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa comunicazione del rinvio di ufficio della udienza di precisazione delle conclusioni e per la pretermissione dell’interrogatorio formale della suocera dell’appellante, in base ad una mai provata impossibilità a recarsi presso l’ufficio giudiziario: b – a far compiere una nuova valutazione delle emergenze di causa.
4 – Il giudice dell’appello ritenne, quanto alla violazione del diritto di difesa della S. per omessa comunicazione del rinvio di ufficio, che esso non fosse sussistente in quanto non vi sarebbe stata la prova che la data di rinvio non fosse la prima utile in cui l’istruttore teneva udienza e che del rinvio le parti avrebbero comunque dovuto prender atto, dovendo essere presenti il giorno originariamente fissato per la udienza di precisazione delle conclusioni; quanto poi alla dedotta simulazione, che sarebbe stato di ostacolo al suo accertamento la diversità dei soggetti che avrebbero preso parte ai tre negozi – donazione simulata tra padre e figlio; compravendita dissimulata tra sorella e fratello; donazione dissimulata tra padre e figlia – e che non vi sarebbero stati i requisiti di forma della donazione tra padre e figlia.
5 – Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la S. , facendo valere quattro motivi; nessuno degli intimati ha svolto difese; si è disposta, con ordinanza interlocutoria, la notifica del ricorso a P.S. e C. che, del pari, non hanno articolato attività difensiva.

Motivi della decisione

I – Con il primo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 82 disp att. cod. civ. assumendo che la comunicazione da parte della Cancelleria della udienza di precisazione delle conclusioni doveva dirsi necessaria in quanto il lasso di tempo di oltre un mese intercorso tra quella originariamente fissata e quella oggetto di rinvio di ufficio (rispettivamente: 26 marzo – 7 maggio 2003) non sarebbe stato compatibile con la condizione portata dalla suddetta norma al fine dell’esonero dalla comunicazione stessa ( vale a dire rinvio di ufficio all’udienza immediatamente successiva a quella non tenuta).

I.a – Iò motivo non è fondato in quanto costituisce oggetto di onere dimostrativo – della parte eccipiente l’inosservanza dell’obbligo della comunicazione del rinvio – la non coincidenza tra la data di rinvio e quella della udienza immediatamente successiva a quella non tenutasi, atteso che tale circostanza si concreta in un elemento costitutivo della dedotta nullità, circoscrivendone, in negativo, i confini applicativi.

II – Con il secondo motivo è denunziata la violazione del disposto dell’art. 232 cpc per non aver ritenuto, il giudice dell’appello, nulla la sentenza del Tribunale che aveva sostanzialmente revocato la precedente ammissione dell’interrogatorio formale della suocera dell’appellante, dando atto della impossibilità per quest’ultima di rendere l’interpello, senza peraltro utilizzare della facoltà di recarsi presso l’abitazione dell’anziana donna per assumerne le risposte all’interrogatorio formale.

II.a – Il motivo è inammissibile perché la sentenza della corte territoriale mise in evidenza che gli eventuali vizi che avessero affetto la decisione di primo grado a causa della mancata assunzione dell’interpello, non avrebbero cagionato la nullità della sentenza ma, semmai, avrebbero potuto fornire argomenti per una diversa valutazione delle prove assunte o per far rinnovare il mezzo assunto; posto ciò, nella formulazione dei quesiti di diritto, non si commette alla Corte di esprimersi sulla ritenuta incidenza – in termini di nullità della pronunzia di primo grado – della mancata attivazione dei poteri di intervento di ufficio del GOA nell’acquisire a domicilio le risposte all’interpello, come pure della mancata prova della impossibilità per la interroganda a rendere l’interpello medesimo, ma si chiede semplicemente conferma del contenuto della condotta secundum jus che il Tribunale avrebbe dovuto tenere, rendendo così il quesito inidoneo a far formulare il principio di diritto specifico attinente alle conseguenze di tale inosservanza sulla validità della adottata decisione.

II.a.1 – Il mezzo è altresì inammissibile anche quanto al suo contenuto atteso che, facendo discendere dalla mancata risposta un’incidenza decisiva sulla successiva decisione di primo grado – che in quest’ottica non sarebbe stata delibata dalla Corte territoriale- non riporta poi i capitoli di interpello, così violando il principio di specificità del ricorso, sub specie della c.d. autosufficienza del medesimo.

III – Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1414, 1415 e 1417 cod. civ. censurando gli errori in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel ritenere infondata la domanda: a – per non esser stata dimostrata la sussistenza di un atto di donazione tra il padre e la figlia, del quale in ogni caso sarebbero mancati i requisiti di forma ad substantiam; b – per aver ritenuto non ipotizzabili due negozi simulati tra loro eventualmente collegati, per il sol fatto che le parti degli stessi non sarebbero state le medesime.

III.a Sostiene in contrario la ricorrente che la diversità di parti nei vari negozi simulati non sarebbe d’ostacolo a che il terzo – l’odierna ricorrente – possa far valere la divergenza tra forma e sostanza in cui si concreta l’istituto della simulazione, essendo sufficiente che da essi venga inciso un proprio diritto e sorga pertanto un proprio interesse; rileva altresì che gli atti dissimulati – donazione tra padre e figlia, compravendita tra fratello e sorella – sarebbero validi quanto a requisiti formali, atteso che i requisiti di forma che essi avrebbero dovuto rivestire, sarebbero stati presenti dell’unico atto simulato – la donazione tra padre e figlio -; sostiene infine la ricorrente che, comunque, gli stringenti requisiti di forma necessari per la donazione (tra il padre e la figlia) sarebbero stati inutili, dacché essa sarebbe stata da configurarsi come donazione indiretta.

III.a.1 – Come mezzo la fine viene formulato il seguente quesito di diritto: ‘Se (non sia) vero che non è d’ostacolo all’axione di dissimulazione, accordata al terreo pregiudicato nei propri diritti,la circostanza che il negozio apparente occulti non uno solo, ma più accordi negoziali effettivi, tra loro coordinati, tesi alla realizzazione di un unico assetto economico e posti in essere da più soggetti; se(non sia) vero che il contratto od i contratti effettivamente conclusi tra le parti hanno effetto purché il contratto simulato risponda dei requisiti di sostanza e di forma richiesti per la validità del contratto (o dei contratti) dissimulati; se (non sia) vero che la donazione indiretta non richiede i requisiti di forma ad substantiam previsti dall’art. 782 cod. civ.’.

IV – Il motivo è infondato.

IV.a – Va innanzi tutto esclusa l’applicabilità dell’istituto della donazione indiretta alla fattispecie in quanto tale ipotesi difensiva non risulta esser stata avanzata nei precedenti gradi del giudizio; in secondo luogo la salvezza del negozio simulato qualora quello dissimulato presenti i requisiti di forma del primo è predicabile laddove entrambi i contratti siano tra le medesime parti, mentre nella fattispecie si assume che la donazione simulata tra padre e figlio avrebbe gli stessi requisiti di forma di un negozio di donazione tra padre e figlia; nella donazione indiretta il negozio di attribuzione a titolo gratuito è esonerato dalle forme stringenti della donazione tipica ma non sfugge alla necessità di rispettare la forma propria del negozio dissimulato che, quanto meno per ciò che riguarda la pretesa compravendita tra fratello – divenuto proprietario per effetto della donazione paterna- e la sorella, non può dirsi osservata, di tal che dell’esistenza e del contenuto di tale contratto si voleva dar prova per testimoni; il coordinamento poi tra i vari negozi, per essere considerato – nella prospettiva unificatrice della causa ‘in concreto’ – espressione di un collegamento negoziale, presuppone che tutti siano voluti per i loro effetti tipici e quindi non può realizzarsi tra negozi simulati e dissimulati, essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere.

IV.b – Il quesito di diritto come sopra riportato è allora eccentrico rispetto alla materia controversa.

V – Il quarto motivo, diretto a sindacare un vizio di motivazione nella valutazione delle emergenze processuali – prove testimoniali e per presunzioni – risulta assorbito dalle considerazioni in precedenza espresse in ordine alla strutturale inidoneità della impostazione difensiva della ricorrente a sindacare efficacemente la ratio decidendi della sentenza.

VI – Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso.

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