Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione II
sentenza 4 febbraio 2014, n. 2446

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell’articolo 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore;
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 156 del 2009, depositata in data 3 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CERONI Francesca che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione del luglio 1985, (OMISSIS), assumendo di essere proprietario di alcune unita’ immobiliari ubicate a piano terra e al piano scantinato dell’edificio sito in (OMISSIS), e dolendosi che il Condominio aveva utilizzato tabelle millesimali errate in quanto non rapportate all’effettivo valore delle singole unita’ immobiliari, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, il Condominio di (OMISSIS) e i condomini (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Si costituivano i condomini, ad eccezione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), aderendo alla domanda dell’attore, mentre il Condominio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
1.1. Con sentenza del 24 maggio 1996 il Tribunale di Palermo dichiarava esecutive le tabelle millesimali predisposte dal c.t.u. e allegate alla sua relazione.
1.2. Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), dolendosi del fatto che ne’ il c.t.u. ne’ il Tribunale avevano dato adeguate risposte ai rilievi sollevati dal proprio consulente di parte.
Si costituivano i condomini (OMISSIS) e (E ALTRI OMISSIS)
2. Con citazione notificata in data 8 febbraio 1991, (OMISSIS), premesso che in data 11 dicembre 1990, l’assemblea condominiale aveva approvato lo stato patrimoniale al 31 ottobre 1990 e il preventivo e il piano di riparto per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 1991, e che i contributi condominiali erano stati ripartiti in base a tabelle millesimali errate, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, il Condominio di (OMISSIS), chiedendo l’annullamento della impugnata delibera.
Si costituiva il Condominio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
2.1. Con sentenza del 17 febbraio 1995, il Tribunale rigettava la domanda.
2.2. Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), lamentando la mancata riunione del giudizio a quello avente ad oggetto la predisposizione di nuove tabelle millesimali e ribadendo che non doveva partecipare alla ripartizione delle spese relative a servizi dei quali egli non usufruiva.
Si costituiva il Condominio contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
3. Con citazione notificata il 12 dicembre 1991, (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, il Condominio di (OMISSIS), chiedendo l’annullamento della delibera assembleare del 10 ottobre 1991, con la quale era stato approvato lo stato patrimoniale al 30 settembre 1991 e il preventivo e piano di riparto per il periodo 1 ottobre – 31 settembre 1991.
3.1. Anche in questo giudizio si costituiva il Condominio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
3.2. Con sentenza del 24 maggio 1996 il Tribunale annullava l’impugnata delibera, limitatamente alla parte in cui nel rendiconto approvato era stata addebitata all’ (OMISSIS) la somma di lire 29.563, e rigettava la domanda nel resto, sulla base di motivazioni analoghe a quelle della precedente decisione.
Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), lamentando la mancata riunione dei giudizi e ribadendo che non doveva partecipare alla ripartizione delle spese relative a servizi dei quali egli non usufruiva.
Si costituiva il Condominio, chiedendo il rigetto dell’appello.
4. La Corte d’appello di Palermo, con una prima ordinanza collegiale del 22 ottobre 1999 riuniva al procedimento n. 1134 del 1995 quello iscritto al n. 1297; in data 5 maggio 2000, il processo veniva dichiarato interrotto per morte di (OMISSIS), e riassunto dagli eredi dello stesso: (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Con successiva ordinanza collegiale del 15 giugno 2001, la Corte d’appello disponeva il rinvio della causa per consentire la riunione con il giudizio n. 532 del 1997. La riunione dei tre processi veniva disposta con ordinanza collegiale del 7 maggio 2004, con la quale veniva disposto altresi’ l’espletamento di una c.t.u..
All’udienza del 6 novembre 2006, il processo veniva interrotto per morte di (OMISSIS); su ricorso in riassunzione depositato dagli eredi (OMISSIS), veniva fissata l’udienza del 10 dicembre 2007 per la prosecuzione del giudizio.
A tale udienza l’Avvocato (OMISSIS) dichiarava di essere presente nella qualita’ di amministratore del Condominio di (OMISSIS) e che non gli era invece stato notificato il ricorso in riassunzione nella qualita’ di difensore di se stesso e di (OMISSIS); eccepiva quindi l’estinzione del giudizio, e a tale eccezione aderiva il difensore degli eredi di (OMISSIS).
4.1. Rigettata dal consigliere istruttore la richiesta di termine per rinnovazione della notificazione del ricorso in riassunzione, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 3 febbraio 2009, dichiarava estinto il giudizio.
La Corte d’appello faceva applicazione del principio per cui in tema di interruzione del processo, ha natura perentoria il termine di sei mesi per la relativa riassunzione di cui all’articolo 305 cod. proc. civ., mentre ha carattere meramente ordinatorio quello in concreto assegnato dal giudice, ex articolo 303 stesso codice, per la notifica dell’atto di riassunzione da parte dell’istante alla controparte, sicche’, di quest’ultimo, non e’ preclusa la proroga prima della sua scadenza, ne’ tantomeno e’ preclusa – in caso di sua scadenza – la concessione di un nuovo termine, sempre che non siano decorsi sei mesi dalla conoscenza dell’interruzione del giudizio. Riteneva poi che non potesse essere disposta la rinnovazione della notificazione, atteso che tale adempimento puo’ essere disposto solo nel caso in cui la notificazione del ricorso in riassunzione sia viziata o inesistente, ma non anche per il caso, ricorrente nella specie, di mancata notifica dell’atto di riassunzione a taluna delle parti del giudizio.
5. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
I ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso formulata dal controricorrente, sul rilievo che il ricorso e’ stato notificato alla eredita’ giacente di (OMISSIS), sul presupposto che nel compendio ereditario della (OMISSIS) vi fosse l’unita’ immobiliare ubicata nel condominio di (OMISSIS), mentre la (OMISSIS), sin dal 1988, aveva ceduto la detta unita’ immobiliare a (OMISSIS), al quale quindi il ricorso avrebbe dovuto essere notificato. Il fatto che cio’ non sia avvenuto, comporterebbe, ad avviso del controricorrente, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, essendo ormai decorso il termine di cui all’articolo 327 cod. proc. civ..
1.1. L’eccezione e’ infondata.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che “la non integrita’ del contraddittorio e’ rilevabile, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimita’, nel quale la relativa eccezione puo’ essere proposta, anche per la prima volta, nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano ex se dagli atti del processo di merito, senza la necessita’ di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attivita’; in tal caso, tuttavia, la parte che eccepisce la non integrita’ del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione” (Cass. n. 25305 del 2008; Cass. n. 3688 del 2006).
Orbene, risulta evidente la inidoneita’ delle deduzioni del controricorrente ad introdurre una valida eccezione di non integrita’ del contraddittorio, atteso che il medesimo si e’ limitato a depositare una nota di trascrizione dell’atto di vendita dell’unita’ immobiliare da parte della (OMISSIS) in favore di (OMISSIS), senza tuttavia fornire alcuna specificazione in ordine alla deduzione della circostanza e alla produzione del documento nel giudizio di merito. Senza dire che il primo giudizio e’ iniziato nel 1985, e quindi prima del trasferimento della unita’ immobiliare dalla (OMISSIS) al nuovo proprietario, sicche’ correttamente la (OMISSIS) e’ stata evocata in giudizio e correttamente il giudizio si e’ protratto nei suoi confronti, in assenza di qualsiasi comunicazione processualmente rilevante.
2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli articoli 156, 157 e 170 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la notificazione effettuata all’Avvocato (OMISSIS), quale difensore del Condominio, non fosse sufficiente per la ripresa del rapporto processuale anche nei suoi confronti in proprio e quale difensore di (OMISSIS). Invero, ai sensi dell’articolo 170 cod. proc. civ., se il procuratore e’ costituito per piu’ parti e’ sufficiente anche la notifica di una sola copia dell’atto. E cio’ tanto piu’ in quanto, nel caso di specie, l’Avvocato (OMISSIS) partecipo’ al’udienza quale difensore del Condominio.
A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se in un giudizio con una pluralita’ di parti, in cui talune di esse siano rappresentate dallo stesso difensore, sia validamente effettuata la riassunzione del processo a seguito di morte di altra parte costituita, allorche’ la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione venga effettuata al difensore quale procuratore costituito di una delle parti, e non anche quale procuratore di se stesso e di altra parte, ove peraltro il suddetto difensore sia comunque presente all’udienza fissata, sia pure affermando di presenziarvi quale procuratore della parte cui sia diretta la notifica, e non quale procuratore di se stesso e della parte cui la notifica non sia stata effettuata, e non deduca espressamente la nullita’ dell’atto di riassunzione, e se pertanto incorre in violazione degli articoli 156, 157 e 170 c.p.c., il Giudice che invece dichiari l’estinzione del processo”.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 2 Cost., articolo 102, 156, 162, 291, 303, 305 e 307 cod. proc. civ., rilevando che una volta tempestivamente riassunto il giudizio interrotto – il che, nella specie, si era verificato – l’errore nel quale eventualmente la parte riassumente incorra nella identificazione dei destinatari della notificazione dell’atto di riassunzione non potrebbe incidere sulla validita’ dell’atto di riassunzione, essendo a tal fine rilevante che l’atto stesso contenga gli elementi idonei alla identificazione del processo che si intende far proseguire. Ne consegue che il giudice, ove la notifica dell’atto di riassunzione tempestivamente depositato sia nulla o inesistente, ovvero nel caso in cui la stessa non sia stata effettuata per erronea indicazione delle parti, deve disporre la rinnovazione della notificazione, con fissazione di un nuove termine.
A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se, una volta riassunto tempestivamente il processo, interrotto per morte di una delle parti, qualora la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione non sia effettuata a tutte le parti entro il termine fissato dal giudice, debba il giudice, tanto piu’ se richiesto dalla parte interessata, concedere un termine per rinnovare la notifica effettuandola a chi delle parti costituite non l’abbia ancora ricevuta, e quindi violi gli articoli 3 e 24 Cost., articoli 156, 162, 291, 303, 305 e 307 c.p.c., il giudice che al contrario dichiari l’estinzione del processo”.
4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’articolo 307 cod. proc. civ., ritenendo che la Corte d’appello abbia errato nel dichiarare l’estinzione del processo accogliendo l’eccezione di soggetti diversi da quelli ai quali la legge attribuisce la legittimazione a richiedere l’estinzione. Nel caso di specie, infatti, l’Avvocato (OMISSIS), quale difensore del Condominio, non eccepi affatto l’estinzione del processo, che invece venne eccepita dall’Avvocato (OMISSIS), laddove soggetti interessati alla estinzione erano soltanto l’Avvocato (OMISSIS) in proprio e la sua assistita (OMISSIS).
A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se, in un processo con pluralita’ di parti, dichiarato interrotto per morte di una di esse, a seguito della riassunzione e della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione effettuata agli eredi della parte defunta ma non a tutte le altre parti costituite, il giudice violi l’articolo 307 c.p.c., qualora prenda in considerazione, accogliendola, l’eccezione di estinzione del processo proposta dal difensore costituitosi per gli eredi, il quale deduca la mancata notifica dell’atto di riassunzione ad altra parte”.
5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 303, 305 e 307 cod. proc. civ., sostenendo che sarebbe errato far conseguire l’estinzione del giudizio dalla mancata notificazione del ricorso e del decreto a soggetti diversi dagli eredi della parte colpita dall’evento interruttivo.
A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se, in un processo con pluralita’ di parti, dichiarato interrotto per morte di una di esse, il processo debba considerarsi correttamente riassunto nell’ipotesi in cui, depositato tempestivamente il ricorso, esso unitamente al decreto di fissazione di udienza sia regolarmente notificato agli eredi della parte defunta, mentre la notifica alle altre parti assolva alla mera funzione di dare loro notizia della prosecuzione del processo e della nuova udienza come sopra fissata, per cui il giudice che, nonostante la regolarita’ e tempestivita’ della riassunzione e della notifica dell’atto nei confronti degli eredi, dichiara estinto il processo per mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle altre parti viola gli articoli 303, 305 e 307 c.p.c.”.
6. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli articoli 102, 291, 303, 305, 307 e 331 cod. proc. civ., sostenendo che ai fini di una valida riassunzione del processo e’ sufficiente che entro i sei mesi dall’interruzione il ricorso sia depositato e notificato, entro il termine fissato dal giudice, anche ad una soltanto delle parti del processo, salva la necessita’ dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte alla quale non sia stata eseguita la notificazione.
A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se, in caso di processo con piu’ parti, tutte litisconsorti necessari, nel caso di interruzione per morte di una parte e successiva riassunzione, qualora l’atto di riassunzione non sia stato notificato a taluna delle parti, il Giudice debba ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante notifica a queste ultime dell’atto di riassunzione, per cui viola gli articoli 102, 291, 303, 305, 307 e 331 c.p.c., il giudice che dichiari l’estinzione del processo omettendo di disporre tale integrazione, pur sollecitato dalla parte che aveva chiesto di poter rinnovare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione alla parte nei cui confronti tale notifica era stata omessa”.
7. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Se e’ vero, infatti, che ai sensi dell’articolo 170 cod. proc. civ., se il procuratore e’ costituito per piu’ parti e’ sufficiente anche la notifica di una sola copia dell’atto, e’ altresi’ vero che, perche’ possa ritenersi validamente eseguita la notificazione al procuratore costituito attraverso la consegna di una sola copia dell’atto e’ necessario che le parti destinatarie della notificazione dell’atto siano specificamente indicate. Nel caso di specie, invece, l’atto di riassunzione non e’ stato indirizzato anche all’Avvocato (OMISSIS) in proprio e quale difensore di (OMISSIS), sicche’ la consegna dell’atto di riassunzione all’Avvocato (OMISSIS) quale difensore del Condominio non puo’ valere a sanare la mancata indicazione degli altri due soggetti processuali, ancorche’ rappresentati dal medesimo difensore.
8. I restanti motivi di ricorso, all’esame dei quali puo’ procedersi congiuntamente in considerazione della connessione delle censure proposte, sono fondati.
Trova, infatti, applicazione, nel caso di specie, il principio per cui “in tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, e’ ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando l’eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell’atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed e’ valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. civ., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire; ne consegue che il termine di sei mesi, previsto dall’articolo 305 cod. proc. civ., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell’unito decreto, che e’ volta unicamente ad assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il rispetto delle regole proprie della vocatio in jus, ivi compresa quella relativa alla regolarita’ della dichiarazione di contumacia” (Cass. n. 17679 del 2009).
Il giudice, pertanto, ove la notifica sia viziata o inesistente (Cass., S.U., n. 14854 del 2006; Cass. n. 18713 del 2007) o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di un’erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non puo’ dichiarare l’estinzione del processo Cass. n. 7611 del 2008; in tal senso, di recente, anche Cass. n. 21869 del 2013, secondo cui “la riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto e’ tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall’articolo 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore – come nella specie – alla modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69), sicche’, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non puo’ dichiarare l’estinzione del processo”.
La Corte d’appello, all’evidenza, si e’ discostata da tale consolidato principio, erroneamente ritenendo che la concessione di un termine per la integrazione del contraddittorio nei confronti della parte per la quale la notifica dell’atto di riassunzione non sia andata a buon fine sarebbe ammissibile solo nel caso in cui la notifica a quella parte venga eseguita, ma risulti nulla o inesistente, non anche nel caso in cui la parte necessaria non figuri tra i destinatari della notificazione dell’atto di riassunzione. Si tratta, all’evidenza, di distinzione che non trova alcun fondamento nella disciplina positiva della rinnovazione della notificazione e della integrazione del contraddittorio, non potendosi assoggettare a differente trattamento l’ipotesi della notifica inesistente a quella della mancata notificazione per effetto della omessa inclusione di una parte necessaria tra i destinatari della notificazione stessa.
9. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, la quale si atterra’ al seguente principio di diritto: “la riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto e’ tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall’articolo 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile rations temporis, anteriore – come nella specie – alla modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69), sicche’, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, ovvero ancora per mancata indicazione del destinatario tra i soggetti ai quali effettuare la notificazione, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non puo’ dichiarare l’estinzione del processo”.
Al giudice di rinvio e’ demandata altresi’ la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

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