Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 4 gennaio 2012 n. 64. L’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude affatto la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti reato eventualmente emersi dalle stesse

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 gennaio 2012, n. 64

Lo ha deciso la Corte di cassazione, con la sentenza 64/2011,  respingendo il ricorso di un indagato per il reato di estorsione  contro l’ordinanza del tribunale della Libertà di Palermo che ne disponeva la custodia cautelare in carcere.

Il ricorrente  sosteneva a difesa che essendo stato ritenuto nullo il primo decreto che autorizzava le intercettazioni, poiché i “gravi indizi di colpevolezza” posti alla base del provvedimento  erano desunti esclusivamente da informazioni confidenziali, ciò avrebbe dovuto automaticamente comportare l’annullamento anche del secondo decreto che aveva autorizzato il proseguimento delle indagini sulla base degli indizi emersi durante l’ascolto.

Per gli ermellini, invece, in tema di intercettazioni, il decreto autorizzativo di cui all’art. 267[2] c.p.p. può trovare il suo presupposto su qualsiasi notizia di reato, anche desunta da precedenti dichiarazioni inutilizzabili. Pertanto, l’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude affatto la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti reato eventualmente emersi dalle stesse. Non operndo il principio della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo.

Sorrento 4 gennaio 2012.

Avv. Renato D’Isa


[1] Testo scaricabile e consultabile sul portale giuridico del sole24Ore – Guida al Diritto

[2]Articolo 267 – Presupposti e forme del provvedimento

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 . L’autorizzazione e` data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione e` assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

1 bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’articolo 203. (1)

2. Nei casi di urgenza, quando vi e` fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non puo` essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati .

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalita` e la durata delle operazioni. Tale durata non puo` superare i quindici giorni, ma puo` essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria .

5. In apposito registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.

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