Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 4 marzo 2015, n. 9394

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente
Dott. GALLO D. – rel. Consigliere
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere
Dott. ALAMA Marco Mari – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della societa’ (OMISSIS);
avverso l’ordinanza 4/7/2014 del Tribunale per il riesame di Reggio
Calabria;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. ANIELLO Roberto che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. (OMISSIS) in sost. dell’avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4/7/2014, il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di (OMISSIS), indagato per i reati di falso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Palmi in data 31/5/2014, avente ad oggetti beni immobili e beni mobili registrati nella disponibilita’ del medesimo (OMISSIS).
2. Il Tribunale riteneva sussistente il requisito del fumus richiamando in proposito gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, compendiati nella c.n.r. del 15/1/2012 e nella successiva integrazione del 6/11/2012; respingeva la tesi difensiva secondo cui l’articolo 29 del cd. “decreto sviluppo” (Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. Con Legge 7 agosto 2012, n. 134) avrebbe comportato una sanatoria per il mancato rispetto da parte delle imprese beneficiane di agevolazioni, ex lege n. 488 del 1992 degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.
3. Il Tribunale riteneva ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato con riferimento al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e, pertanto, ricorrendone i presupposti, confermava il provvedimento impugnato.
4. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con il quali deduce:
4.1 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al fatto che il Tribunale abbia preso in considerazione ipotesi di condotta estranee al capo di imputazione formulato, con conseguente violazione del diritto di difesa e del giusto processo.
4.2 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 321 c.p.p. per mancanza del fumus commissi delicti. Al riguardo eccepisce l’inesistenza di ogni contestazione in merito alla realizzazione dei lavori oggetto di finanziamento che sono stati regolarmente eseguiti come risulta dalle stesse indagini effettuate dalla Guardia di Finanza. In particolare eccepisce che risulta acclarato: 1) la effettiva realizzazione dei lavori ammessi a finanziamento; 2) l’effettivo e reale pagamento di tutte le spese ammesse a finanziamento; 3) l’avvenuto effettivo completamento del programma di finanziamento. Quindi contesta come penalmente irrilevanti le osservazioni del Tribunale in relazione al profilo relativo al versamento del capitale proprio ed in relazione alla utilizzazione delle certificazioni ambientali rispetto agli obblighi assunti con la richiesta di finanziamento.
4.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 321 c.p.p. e articolo 2 c.p. per mancanza del fumus commissi delicti, con riferimento alla normativa introdotta dal Decreto sviluppo che avrebbe comportato una sanatoria per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, “In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto puo’ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ manifesta, la quale puo’ denunciarsi nel giudizio di legittimita’ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e)” (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710.).
3. Successivamente questa Corte ha ribadito che:
“II ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009) Rv. 245093).
4. Nel caso di specie le censure sollevate con il primo motivo di ricorso non sono deducibili perche’ attengono esclusivamente a vizi della motivazione in quanto il ricorrente si duole che nella motivazione del provvedimento impugnato sarebbero stati presi in considerazione e valutati fatti non contestati nell’imputazione provvisoria.
5. Per quanto riguarda il secondo ed il terzo motivo di ricorso in punto di sussistenza del fumus, anche in questo caso le censure del ricorrente denunciano pretesi vizi della motivazione che non avrebbe preso in considerazione le censure sollevate dalla difesa e non avrebbe valutato che dalle indagini esperite emergeva che l’impresa aveva comunque realizzato il programma oggetto del finanziamento pubblico.
6. In realta’ le critiche sollevate dalla difesa postulano una completa valutazione nel merito dei fatti contestati che esula dai limiti del giudizio cautelare reale, nel quale non e’ richiesta la sussistenza di un quadro di gravita’ indiziaria, bensi’ soltanto la verifica del fumus commissi delicti. Sul punto l’ordinanza impugnata non e’ censurabile in quanto dal richiamo specifico alla c.n.r. del 15/10/2012 ed alla successiva integrazione del 6/11/2012 emergono delle specifiche irregolarita’ sufficienti ad integrare il fumus, delle quali certamente piu’ significative sono quelle relative alla certificazione ambientale e al mancato rispetto dell’indicatore occupazionale (l’azienda si era impegnata ad assumere n. 78 unita’ lavorative, mentre al momento del controllo risultavano presenti soltanto 9 lavoratori dipendenti). A questo riguardo occorre valutare se la disposizione di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 29 abbia valore retroattivo e/o sia in grado di incidere sulla fattispecie penale.
7. Tale disposizione (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi) statuisce:
“In considerazione della particolare gravita’ della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiane delle agevolazioni di cui al Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, articolo 1 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono piu” tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia” adottati”.
8. Il Tribunale ha reputato che si tratti di una norma che rientra nel fenomeno della successione di norme extrapenali, inidonea ad incidere sulla fattispecie penale, non avendo efficacia integratrice della norma penale, ne’ efficacia retroattiva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (S.U. n. 2451/2007, Rv. 238197).
9. Orbene dall’esame testuale della norma emerge che la disposizione in parola non riguarda necessariamente il futuro e la generalita’ delle imprese, bensi’ soltanto le imprese “beneficiane delle agevolazioni”, cioe’ le imprese che gia’ godono delle agevolazioni (o erogazioni) e che hanno un programma in corso all’esito del quale percepiranno definitivamente gli importi erogabili. Tali imprese, con la disposizione in esame, vengono esonerate dal continuare a rispettare gli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie (p. es. la quantita’ di manodopera impiegata). La chiusa finale “sono fatti salvi i provvedimenti gia’ adottati”, si puo’ riferire tanto ai provvedimenti di erogazione dei fondi (che restano validi anche se l’impresa beneficiaria non ha rispettato gli obblighi), tanto ai provvedimenti di revoca (che restano validi, anche se disposti per mancato rispetto degli obblighi). Nella prima ipotesi si potrebbe ipotizzare il carattere retroattivo della norma. Tuttavia la questione non ha valore dirimente in quanto non idonea ad incidere sul fumus, che rimane incardinato nella cnr e successiva integrazione della Guardia di Finanza. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.
10. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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