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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 4 settembre 2014, n. 18689

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. r.g. 8532/13 proposto da:
– (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il di lui studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS), in forza di delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e nei confronti di:
– S.n.c. (OMISSIS) in liquidazione (gia’: s.r.l. (OMISSIS)) – p.IVA: (OMISSIS) – in persona del liquidatore sig. (OMISSIS); con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– Controricorrente e ricorrente incidentale –
contro la sentenza n. 700/2012 della Corte di Appello di Roma; pubblicata l’8 febbraio 2012; non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 4 giugno 2014 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. (OMISSIS) per la ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito l’avv. (OMISSIS) per il controricorrente (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
Udito l’avv. (OMISSIS) per la controricorrente, ricorrente incidentale, snc (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e di quello principale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – (OMISSIS), con atto notificato il 25 marzo 1992, cito’ innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS) evidenziando: di esser proprietario in (OMISSIS) di un locale seminterrato e di un appartamento al 1 piano, coperto da un terrazzo munito di parapetto, con funzione di lastrico solare; che nel periodo 1988-1999 tale (OMISSIS) aveva edificato in appoggio al muro della sua costruzione; che sui muri esterni di tale edificio, che era sopraelevato rispetto al succitato terrazzo, il vicino aveva aperto, in ispregio delle distanze legali: a – una finestra con affaccio diretto sul terrazzo; b – altra finestra con affaccio sul torrino condominiale; c – un balcone ed un piccolo parapetto; che detto immobile era stato acquistato dalla (OMISSIS). Su tali premesse chiese che fosse dichiarata l’illegittimita’ dell’apertura delle finestre e che la convenuta fosse condannata alla loro eliminazione.
2 – La convenuta si oppose all’accoglimento delle domande, chiedendo la chiamata in garanzia ex articolo 1485 cod. civ. della propria venditrice, la srl (OMISSIS); quest’ultima si costitui’ opponendosi anch’essa all’accoglimento della domanda del (OMISSIS), sostenendo che il fabbricato condominiale edificato a confine della proprieta’ del (OMISSIS) sarebbe stato conforme alla normativa urbanistica del Comune di (OMISSIS).
3 – L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 4927/2004, accolse la domanda, condannando la (OMISSIS): a – ad eliminare tutte le vedute od aperture presenti nel muro perimetrale dell’appartamento di costei, a confine con la proprieta’ del (OMISSIS), seguendo le modalita’ indicate nell’espletata consulenza tecnica di ufficio; b – ad arretrare il parapetto della terrazza/lastrico solare ad un metro e mezzo dall’originario affaccio; c – a risarcire i danni per la “compressione del diritto alla riservatezza” , liquidandoli secondo equita’ in euro 5.164,57; d – alla rifusione delle spese di lite; in accoglimento poi della domanda di garanzia, condanno’ la societa’ (OMISSIS) alla rifusione di quanto la garantita avrebbe corrisposto a (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite, nonche’ al pagamento di euro 3.085,55, quali reputate necessarie per i lavori di ripristino e di euro 12.531,71 per risarcimento del danno rappresentato dal deprezzamento dell’appartamento.
4 – La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 700/2012, pubblicata l’8 febbraio 2012, rigetto’ il gravame principale della snc (OMISSIS) in liquidazione e quello incidentale della (OMISSIS).
5 – Osservo’ innanzi tutto la Corte distrettuale che privo di rilevanza sarebbe stato il primo motivo di appello principale, secondo cui il (OMISSIS) non sarebbe stato portatore di alcun interesse tutelabile alla chiusura delle finestre affacciantesi sulla terrazza di copertura del proprio appartamento, atteso che il piano regolatore del Comune di (OMISSIS), per quella zona, non prevedeva possibilita’ di edificazione sopra la copertura in questione e che dette aperture non interessavano un muro costruito in aderenza od in appoggio ad un muro in comune: in contrario osservo’ il giudice dell’impugnazione che il (OMISSIS) non aveva mai prospettato una tale intenzione di sviluppo edificatorio; ritenne fondate le argomentazioni – ma non le conclusioni – illustrate nel terzo motivo dell’appello incidentale della (OMISSIS) con il quale costei aveva evidenziato che dalla consulenza di ufficio sarebbe stato dimostrato il rispetto della distanza (pari a metri 3,19) intercorrente dal bordo del parapetto della propria terrazza al piano di calpestio della sottostante terrazza, ben superiore a quella prevista dall’articolo 905 cod. civ., pari ad un metro e mezzo: sul punto mise in rilievo che detta distanza avrebbe potuto essere calcolata solo in verticale, essendo gli edifici costruiti in aderenza; quanto poi alla finestra della camera da letto dell’appellante incidentale, osservo’ la Corte territoriale che l’ausiliare avrebbe evidenziato come la stessa non affacciasse sulla terrazza del (OMISSIS) bensi’ sul lastrico solare di copertura del c.d. tortino condominiale, (oltre che, a notevole distanza, sul cortile del (OMISSIS)) rispettando dunque la distanza di 75 cm stabilita per le vedute oblique dall’articolo 906 cod. civ..
6 – Quanto poi al risarcimento dei danni, la cui quantificazione aveva formato oggetto dell’appello della societa’, ritenne la Corte del merito la sussistenza di un danno in re ipsa in caso di violazione delle norme sulle distanze; quanto poi ai costi ripristinatoti – oggetto di censura da parte di entrambe le parti appellanti – il giudice dell’impugnazione fece riferimento alla corretta quantificazione dell’ausiliare; rigetto’ altresi’ la censura della (OMISSIS) con la quale si era sostanzialmente fatta valere l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale allorche’ aveva liquidato il danno per violazione delle norme sulle distanze mentre il (OMISSIS), in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto che detta quantificazione fosse demandata a separato giudizio, assumendo che correttamente sarebbero state utilizzate le conclusioni del CTU.
7 – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS), sulla base di tre motivi; la societa’ (OMISSIS) in liquidazione ha proposto controricorso contenente a sua volta ricorso incidentale a sostegno delle ragioni della ricorrente principale, sulla base di quattro motivi; il (OMISSIS) ha notificato controricorso; le prime due parti hanno altresi’ depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) – che trova perfetta corrispondenza argomentativa nel primo mezzo del ricorso incidentale della societa’ (OMISSIS) – si assume la violazione o la falsa applicazione dei confini applicativi dell’articolo 872 cod. civ. per aver ritenuto, la Corte territoriale, da un lato di accogliere il terzo motivo dell’appello incidentale della esponente – affermando dunque l’assenza di violazione sulle distanze – salvo poi a mantener ferma la decisione del Tribunale sul diverso presupposto della mancata regolarizzazione amministrativa di tali vedute; erroneamente poi la Corte romana avrebbe accolto la domanda ripristinatoria che e’ concessa – a mente del combinato disposto degli articoli 872 ed 873 cod. civ. – solo per le violazioni delle distanze tra edifici; mentre le irregolarita’ amministrative in edilizia potrebbero, se del caso, determinare una tutela risarcitoria; dette considerazioni sarebbero state ancor piu’ evidenti nel capo di decisione che aveva ordinato l’arretramento del parapetto del proprio balcone, rispetto al quale, del pari, non era stata riscontrata alcuna violazione delle distanze.
1a – Il motivo e’ fondato.
1.a.1 – Pur non essendo in rilievo la violazione dell’articolo 872 cod. civ. – in quanto, sia pure confusamente, la Corte di Appello pose a parametro normativo della misurazione delle distanze l’articolo 905 cod. civ.- e’ certo che la semplice mancanza di assenso amministrativo all’apertura di vedute – che pero’ siano state giudicate (non importa se, correttamente o meno, mancando ricorso incidentale sul punto), rispettose delle distanze legali- non incide sulla legittimita’ dell’opera con riferimento al diritto del confinante; le osservazioni contenute nel controricorso del (OMISSIS) in merito alla sussistenza della violazione delle distanze – data per accertata come pacifica a fol 5 del controricorso – non sono idonee ad incidere sulle divergenti conclusioni della Corte di Appello, in quanto non assumono la struttura di un motivo di ricorso incidentale secondo i parametri indicati dall’articolo 366 c.p.c.; ad identiche conclusioni si deve pervenire in merito alle articolate contestazioni contenute ai foll 8-10 dello stesso controricorso in merito ai criteri di calcolo delle distanze tra le finestre ed il balcone rispetto al terrazzo sottostante.
2 – La fondatezza del primo motivo determina il venir meno del presupposto argomentativo delle condanne ripristinatorie e di garanzia , determinando la sostanziale cessazione dell’interesse a censurare i relativi capi di decisione (secondo e terzo motivo del ricorso principale; secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale).
3 – L’accoglimento del mezzo comporta la cassazione della decisione; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto puo’ decidersi nel merito a’ sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, respingendosi le domande proposte dal (OMISSIS) e dichiarando inammissibili – per sopravvenuta carenza di interesse – quelle di garanzia della (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS); vanno altresi’ regolate le spese del giudizio di appello e di quello di legittimita’, determinate per ciascuna di dette parti, a carico del (OMISSIS) come da dispositivo.
4 – Poiche’ il presente giudizio e’ iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si e’ perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica e’ stata richiesta all’ufficiale giudiziario o il plico – come nella specie – e’ stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla Legge n. 53 del 1994), ed il ricorso e’ stato accolto, NON sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il primo motivo di ricorso principale ed incidentale e dichiara assorbiti gli altri; cassa la decisione in ordine al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta le domande avanzate dal (OMISSIS) e dichiara inammissibili quelle della (OMISSIS) nei confronti della snc (OMISSIS) in liquidazione; condanna (OMISSIS) a rifondere (OMISSIS) nonche’ la societa’ sopra indicata delle spese del giudizio di appello e del presente, liquidandole, per ciascuna parte, quanto al primo giudizio, in euro 3.000,00 di cui euro 2.000,00 per onorari; euro 800,00 per diritti ed euro 200,00 per spese; quanto al presente, in euro 2.700,00 per compensi di cui euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dichiara la NON sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit.- articolo 13, comma 1 bis.

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