cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 8 febbraio 2016, n. 2444

Ritenuto in fatto

1. – I coniugi G.T. e C.L. convennero in giudizio T.P. , chiedendo che quest’ultimo fosse condannato alla demolizione del ballatoio e della canna fumaria realizzati nel suo appartamento, limitrofo a quello degli attori all’interno del medesimo condominio.
Il convenuto resistette alla domanda; chiese, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento del danno in ragione delle infiltrazioni verificatesi nel suo appartamento e provenienti da quello degli attori.
Il Tribunale di Brescia accolse la domanda principale e dichiarò inammissibile quella riconvenzionale.
2. – Sul gravame proposto dal T. , la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di demolizione della canna fumaria e confermò la pronuncia impugnata quanto alla condanna del convenuto alla demolizione del ballatoio.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre T.P. sulla base di cinque motivi.
Resistono con controricorso G.T. e C.L..
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Considerato in diritto

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 50 e 105 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata; si deduce, in particolare, che la Corte di Appello avrebbe errato nel qualificare intervento adesivo autonomo – e non intervento adesivo dipendente – quello spiegato dagli attori nel procedimento pretorile instaurato dal condominio dinanzi al Pretore, dal quale ha avuto origine il presente giudizio; conseguentemente, il giudice di appello avrebbe errato a non dichiarare l’estinzione del giudizio, che – a seguito della declaratoria di incompetenza del Pretore – era stato riassunto dagli intervenuti, piuttosto che dal condominio originario attore.
La doglianza non è fondata.
La Corte di Appello ha ritenuto che l’intervento dei coniugi G. fosse un intervento adesivo autonomo, per il fatto che essi assumevano che gli abusi edilizi realizzati dal convenuto avevano leso i loro diritti, diversi e indipendenti da quelli condominiali.
Trattasi di interpretazione di una domanda, che da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito se motivato in modo non illogico (Sez. 1, Sentenza n. 5876 del 11/03/2011, Rv. 617196; Sez. L, Sentenza n. 20373 del 24/07/2008, Rv. 604671; Sez. 1, Sentenza n. 10423 del 18/05/2005, Rv. 584036). Nella specie, la motivazione della sentenza è esente da vizi logici e giuridici sul punto, rimanendo pertanto insindacabile in sede di legittimità.
2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale dichiarato la nullità dell’atto di riassunzione del procedimento pretorile dinanzi al Tribunale, nonostante che tale atto non contenesse l’avvertimento di cui all’art. 163 n. 7, relativo all’onere di costituirsi entro 20 giorni prima dell’udienza fissata.
La censura è infondata.
Se è vero, infatti, che l’art. 164 comma 1 prevede la nullità della citazione per l’omesso avvertimento di cui al n. 7 dell’art. 163 cod. proc. civ., è parimenti vero che il comma 3 dello stesso art. 164 stabilisce che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione.
La eccepita nullità deve perciò ritenersi sanata; né il ricorrente ha dedotto la mancata o ritardata costituzione, come avrebbe dovuto nel caso in cui non si fosse costituito o non si fosse costituito tempestivamente.
3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla eccepita cessazione della materia del contendere; si deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, per avere i coniugi G. votato in sede di assemblea condominiale – senza operare alcuna riserva – una delibera di approvazione di un accordo transattivo in forza del quale il T. avrebbe acquisito il diritto di mantenere il ballatoio realizzato.
Anche questa censura non ha fondamento.
E infatti l’assemblea condominiale, se può disporre – con le prescritte maggioranze – dei diritti relativi alle parti comuni dell’edificio, non può disporre dei diritti relativi alle parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Pertanto, la delibera dell’assemblea condominiale di approvazione dell’accordo transattivo non poteva in alcun modo vincolare gli attori nella disposizione e nella tutela dei loro diritti.
4. – Col quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 901 e 1102 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla qualificazione come veduta della finestra del bagno dell’appartamento degli attori; si deduce, in particolare, che l’apertura degli attori sarebbe una mera luce irregolare e che nessuna lesione di tale luce ha cagionato l’ampliamento del ballatoio.
La censura è infondata.
La qualificazione di una apertura come venduta o come luce spetta al giudice, sulla base della situazione di fatto e il relativo giudizio è insindacabile in cassazione se – come nel caso di specie – congruamente motivato. Né, d’altra parte, come pretende il ricorrente, l’apposizione di una inferriata alla finestra vale a trasformarla da veduta in luce, ben potendo l’inferriata essere rimossa ad nutum da proprietario.
Esattamente la Corte di Appello ha ravvisato nell’ampliamento del balcone del convenuto una violazione dell’art. 1102 cod. civ., in quanto il detto ampliamento consente di inspicere nella finestra degli attori e ostruisce la visuale.
5. – Col quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere i giudici di merito dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Si deduce che la domanda riconvenzionale sarebbe stata proposta – nell’ambito di un procedimento governato dal c.d. vecchio rito – con l’atto di costituzione dinanzi al Tribunale del 24.2.1997 e che su tale domanda la controparte avrebbe accettato il contraddittorio; si lamenta l’immotivato diniego di ammissione di prove vertenti su capitoli rilevanti e decisivi ai fini della decisione.
Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorrente, infatti, ha omesso di precisare se l’atto di costituzione del 24.2.1997 era tempestivo o tardivo ed ha omesso di trascrivere il contenuto dei verbali rilevanti ai fini della dimostrazione della accettazione del contraddittorio da parte degli attori.
6. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

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