Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 8 febbraio 2016, n. 4947

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 21/10/2014, la Corte d’Appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio in seguito ad annullamento da parte della Corte di Cassazione della senza pronunciata dalla Corte d’Appello di Potenza dei 5/10/2012, in riforma della sentenza dei Tribunale di Materia del 23/3/2011, assolveva gli imputati B. R., G. L. e L.R. M. dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la costituita parte civile T. A., sollevando i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 letto. c) ed e) cod. proc, pen. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 507 603 523 178 cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale negato al difensore di parte civile il diritto di contro dedurre sulle argomentazioni e le nuove prove introdotte dagli imputati nella discussione finale. Evidenzia che i difensori dei tre imputati, al momento delle conclusioni, avevano depositato nuovi documenti e memorie che la Corte aveva acquisito, avendo contestualmente negato al difensore di parte civile di interloquire sul punto.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 605, 121, 192 cod. proc. pen. , 323 cod. pen. inni combinato disposto con gli arte. 3, 10, 20, 31, 36, 41 d.p.r. n. 380 del 2001, alle norme contenute nel PRG del Comune di Montalbano fonico , 9 e 10 legge n. 241 del 1990, 107 d. lgs n. 267 del 2000 e 97 Cost. per avere la Corte d’Appello, ribaltando motivatamente la decisione del Tribunale, escluso il dolo intenzionale dell’imputato G.. 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 605, 121, 192 cod. proc. pen. , 323 cod. pen. in combinato disposto con gli artt. 3, 10, 20, 31, 36, 41 d.p.r. n. 380 del 2001, alle norme contenute nel PRG del Comune di Montalbano fonico , 9 e 10 legge n. 241 del 1990, 107 d. lgs n. 267 del 2000 e 97 Cost. per avere la Corte d’Appello, ribaltando motivatamente la decisione del Tribunale, escluso il dolo intenzionale degli imputati B. e L.R.

Considerato in diritto

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto da un soggetto che non era legittimato. Rileva, al riguardo, il Collegio che il ricorso per Cassazione è stato proposto dall’avv. F. Z. che, nell’atto si qualifica come « … difensore per mandato in atti, al margine dell’atto di costituzione di parte civile». È noto al riguardo che il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale è inammissibile (sez. 5 n. 43982 del 15/7/2009, Rv. 24.5429). e nel caso di specie è lo stesso avvocato che ha proposto il ricorso a qualificarsi’ come difensore di fiducia e non come procuratore speciale.
Basterebbe ciò per dichiarare inammissibile il ricorso, essendo onere del ricorrente, ove necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, allegare l’atto o indicare in modo specifico la sua collocazione all’interno del fascicolo processuale.
Ciò detto il Collegio ha rinvenuto negli atti l’atto di costituzione di parte civile, dal quale si evince che al suddetto avvocato è stata conferita
procura, speciale finalizzata alla costituzione di parte civile ed alla rappresentanza della parte stessa nel procedimento con contestuale
nomina del medesimo avvocato quale difensore in ogni stato e grado del procedimento. A ciò consegue che all’avvocato Z. è stata conferita la
rappresentanza tecnica in giudizio ai sensi dell’art. 100 comma 2 cod. proc. pen., ma non anche la legittimatio ad processum, per la quale sarebbe stata necessaria un’apposita procura speciale rilasciata a norma dell’art. 122 cod. proc. pen., con l’espressa previsione del potere di impugnazione. Detta previsione, appunto, non figura nella procura speciale e mandato ad litem apposta in calce all’atto di costituzione di parte civile, facendosi esclusivamente riferimento alla rappresentanza nel procedimento ai fini dell’esercizio dell’azione civile ed alla difesa in ogni stato e grado del giudizio.
La suddetta procura, non contenendo alcun riferimento al potere di impugnazione e limitandosi a menzionare il solo potere di rappresentanza, non consente di fare salva una diversa volontà della parte, che dovrebbe risultare dall’atto stesso; ciò sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte che ammette la possibilità di vincere la possibilità di vincere la presunzione di limitazione degli effetti della procura rilasciata a norma dell’art. 100 cod. proc. pen. ad un determinato atto, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 100 cod. proc. pen., sempre che tale diversa volontà emerga dalla procura stessa (Sez. U. n. 44712 del 27/10/2004, Rv. 229179; sez. 5 n. 33453 del 8/7/2008, Rv. 241394).
Del resto questa Corte aveva già affermato che il difensore della costituita parte civile non può proporre impugnazione nell’interesse di detta parte se non munito di apposita procura speciale, la quale pur non richiedendo formule sacramentali e potendo essere contenuta nella procura conferita per la costituzione in giudizio, deve essere tuttavia formulata in modo espresso. Ne consegue che non può attribuirsi il valore di procura speciale ai fini della proposizione della impugnazione al mandato difensivo conferito dalla parte civile al proprio avvocato con ‘ogni facoltà prevista dalla legge, compresa quella di assisterla, difenderla in udienza, presentare domande, richieste di risarcimenti e conclusioni, sostituire a sè altri con uguali o più limitati poteri, fare quanto altro necessario per la migliore e più corretta esecuzione della presente procura, in special modo quella di presentare e depositare la dichiarazione di costituzione presso la cancelleria del giudice competente (sez. 2 n. 38122 del 25/9″002, Rv. 222854).
Deve ancora evidenziarsi che il principio di immanenza della costituzione di. parte civile, che, in forza di quanto previsto dall’art. 76 comma 2 cod. proc. pen., attribuisce al difensore della parte civile il diritto di resistere all’impugnazione dell’imputato, non comprende anche il potere di impugnare la sentenza, per il quale è necessario un mandato specifico; difatti non vi è alcuna possibilità di assimilare la procura alle liti prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. con la procura finalizzata alla costituzione di parte civile cui fanno riferimento gli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.; specificamente, mentre la prima conferisce al professionista un valido mandato’ defensionale finalizzato a fare valere in giudizio le pretese della parte, la seconda, invece, attribuisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale.
In conclusione, quindi, deve escludersi la possibilità di riconoscere valore di procura speciale ai fini della proposizione dell’impugnazione al mondato difensivo conferito dalla, parte civile al proprio difensore, in quanto nello stesso è carente qualsiasi indicazione in ordine al conferimento dello specifico potere di proporre impugnazione.
Tutto ciò comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto proposta da soggetto non legittimato. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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