La massima

Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento intenzionale nell’estorsione caratterizzato, diversamente dall’altro reato, dalla coscienza dell’agente che quanto egli pretende non gli è dovuto, in tutto o in parte.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione II

sentenza del 12 gennaio 2012, n. 517

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 15/11/2010, a seguito di rito abbreviato, dichiarava B.G. e B.T. colpevoli, in concorso tra loro, dei reati di estorsione aggravata per aver costretto L.D. a consegnare loro denaro per complessivi Euro 62.221,49 e ad acquistare con la sua carta di credito due orologi Rolex, un cellulare, oggetti vari e preziosi, nonchè per essersi impadronito del suo Rolex in acciaio e condannati, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva a e alle aggravanti, con la diminuzione per il rito, alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione e Euro 900 di multa ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni, in solido, in favore della parte civile liquidati, in via equitativa, in Euro 70.000. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 7/4/2011, in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, riluceva la pena a B. G. ad anni quattro di reclusione e Euro 600 di multa, a B.T. ad danni tre, mesi otto di reclusione e Euro 500 di multa, con le pene accessorie di legge, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza. Proponevano autonomi ricorsi per cassazione i difensori di entrambi gli imputati deducendo i seguenti motivi comuni:

a) violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.), avendo il prevenuto stipulato un preliminare di acquisto per Euro 180.000 di una unità immobiliare, con il sig. B. che indicava quale socio e procacciatore d’affari il L., versando la somma di Euro 20.000 con obbligo di accensione di un mutuo fondiario per il pagamento della residua somma, importo non restituito a seguito della mancata concessione del finanziamento. b) difetto di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.

1) Con riferimento al primo motivo comune di ricorso, la censura relativa alla mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni va disattesa.

Questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento intenzionale nell’estorsione caratterizzato, diversamente dall’altro reato, dalla coscienza dell’agente che quanto egli pretende non gli è dovuto, in tutto o in parte. (Sez. 2, Sentenza n. 47972 del 01/10/2004 Ud. – dep. 10/12/2004 Rv. 230709; Sez. 2, Sentenza n. 14440 del 15/02/2007 Ud. – dep. 05/04/2007 -Rv. 236457; Sez. 2, Sentenza n. 35610 del 27/06/2007 Cc. – dep. 26/09/2007 – Rv. 237992).

Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è, invece, strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di minaccia in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell’altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto “ex se” ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione. (Sez. 2, Sentenza n. 35610 del 27/06/2007 Cc. – dep. 26/09/2007 – Rv. 237992). La Corte di appello di Milano, con motivazione logica ed esente da censure, ha rilevato l’infondatezza dell’assunto del ricorrente, evidenziando come siano elementi sintomatici della condotta estorsiva le minacce particolarmente pesanti, reiterate inducendo terrore, volontariamente ingenerato nella parte lesa, che determinano, comunque, la sussistenza del reato di estorsione.

2) Anche per quanto riguarda il secondo motivo comune di ricorso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l’infondatezza delle doglianze degli imputati oggi riproposte avanti a questo Supremo Collegio. Infatti questa Corte Suprema ha più volte affermato che in tema di circostanze del reato, con riferimento alla globalità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, previsto dall’art. 69 cod. pen., tale giudizio può ritenersi adeguatamente motivato se il giudice pone in risalto una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento; infatti, il Giudice non è tenuto a specificare analiticamente le singole circostanze e ad indicare le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione. (Si veda: Sez. 2, Sentenza n. 9387 del 15/06/2000 Ud. – dep. 02/09/2000 – Rv. 216924). Nel caso di specie la Corte di appello, nel respingere la richiesta di dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche, ha evidenziato, oltre alla recidiva specifica contestata, l’oggettiva gravità dei fatti e la condotta idonea a terrorizzare la parte lesa, contrapponendo la minima consistenza delle motivazioni poste a base del riconoscimento delle attenuanti generiche, comunque concesse.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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