pascolo

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 12 maggio 2014, n. 19470

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente –
Dott. CASUCCI Giuliano – rel. Consigliere –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. IASILLO Adriano – Consigliere –
Dott. RAGO Geppino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.D.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 358/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 10/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10 aprile 2013, la Corte di appello di Trieste, 1^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Pordenone, appellata da D.D.G., ha rideterminato la pena al medesimo inflitta in Euro trecento di multa; ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con la quale il medesimo era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 636 c.p., comma 2 e art. 639 bis c.p. per avere introdotto o comunque abbandonato quattro mucche di sua proprietà nel fondo contraddistinto al f. 12 mapp. 262 del catasto di (OMISSIS), di proprietà comunale, per farle pascolare in data 3.10.2007 La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità perchè fondato sulle dichiarazioni del teste B. e sugli accertamenti di polizia giudiziaria. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla mancata assunzione di prove decisive in particolare la relazione del geom. V., allegata ai motivi aggiunti all’appello proposto, prova in relazione alla quale la Corte territoriale non si è pronunciata nonostante essa fosse dirimente anche con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante contestata; – illogicità della sentenza in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 636 c.p. per la cui configurazione non si può prescindere dalla consapevolezza dell’illegittimità della condotta che è esclusa quanto il pascolo avviene con la coscienza, in capo all’agente, di esercitare un diritto.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha infatti esplicitamente preso in considerazione gli atti allegati ai motivi aggiunti di appello, ma ne ha escluso il valore dirimente sotto il profilo probatorio “al fine di riconoscere un diverso assetto proprietario al terreno indicato”. Sul punto ha valorizzato in senso contrario quanto risultante dalla certificazione del Sindaco di (OMISSIS) e dagli accertamenti dei Carabinieri. Non vi è stata quindi violazione del diritto alla prova, ma valutazione della stessa in senso contrario alle prospettazioni difensive, sulla base di giustificazioni che, in quanto non manifestamente illogiche, non possono essere oggetto di censura in questa sede. La Corte territoriale ha in conseguenza ritenuto provato che il terreno, sul quale i bovini dell’imputato furono visti pascolare, era di proprietà comunale. Di qui il convincimento della sussistenza dell’aggravante contestata e la conseguente procedibilità d’ufficio.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La consapevolezza dell’altruità del terreno e la sussistenza del dolo specifico, costituito dal fine di pascolo dell’introduzione o abbandono degli animali sul fondo circostante il circolo ricreativo, sono stati giustificati dalla Corte triestina sulla base delle risultanze probatorie acquisite (dichiarazioni del teste B. e ammissioni dello stesso imputato).
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014

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