Suprema Corte di Cassazione

sezione II

Sentenza del 29 ottobre 2012, n. 18591

 

 

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato il 5 aprile 2005 C.P. ha proposto opposizione avverso 5 cartelle esattoriali emesse a seguito di accertamenti di violazioni al codice della strada, deducendo la nullità delle notifiche di tutte le cartelle e, in subordine, la prescrizione del diritto dell’amministrazione alla riscossione delle somme e la mancata notifica dei verbali indicati nelle cartelle.
Il Comune di Roma si è costituito, resistendo e depositando le copie dell’avvenuta notifica, sin dall’anno 1996, dei verbali indicati nelle cartelle esattoriali.
L’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 ottobre 2005, ha “rigettato l’opposizione perché inammissibile”: (a) rilevando che, in violazione dell’art. 22, terzo comma, della legge n. 689/1981, il ricorrente aveva omesso di allegare all’opposizione le copie notificategli delle cartelle esattoriali, così sottraendosi al controllo circa la tempestività del ricorso (entro trenta giorni dalla notifica di ciascuna cartella); (b) considerando che – essendo due delle cartelle emesse nel 2001, due nel 2002 ed una nel 2003 – era configurabile la ragionevole presunzione che il ricorrente avesse inutilmente fatto trascorrere il termine di trenta giorni dalla notifica di ogni singola cartella prima di sperimentare il rimedio processuale.
2. – Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 ottobre 2006, sulla base di due motivi.
L’intimato Comune ha resistito con controricorso.

Considerato in diritto

1. – Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune: (a) quella relativa alla mancata formulazione, a corredo di ciascun motivo di impugnazione, del quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., giacché quella prescrizione formale non è applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha introdotto nel codice di rito il citato art. 366-bis; (b) quella concernente la mancata indicazione della sentenza impugnata, perché – contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente – il ricorso riporta esattamente il numero e la data di pubblicazione dell’impugnata sentenza del Giudice di pace di Roma, a nulla rilevando che l’atto di impugnazione non rechi anche la sezione di appartenenza o il nominativo del giudice decidente, l’una e l’altro non essendo richiesti dall’art. 366, n. 2, cod. proc. civ..
2. – Con il primo motivo (nullità del procedimento in relazione alla nullità della notifica delle cartelle esattoriali impugnate; illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla eccepita nullità della notifica; violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 22, terzo comma, della legge n. 689 del 1981) si censura che “pur avendo il ricorrente allegato le copie delle cartelle esattoriali notificategli a mani e pur avendo il giudicante visionato in udienza le notifiche apposte sugli originali (vedi verbale di udienza 25 ottobre 2005), quest’ultimo ha rigettato l’opposizione”, laddove il Giudice di pace “ben avrebbe potuto chiedere al Comune di Roma l’esibizione delle relate di notifica in originale”. La sentenza impugnata non avrebbe inoltre considerato che il termine di trenta giorni per impugnare l’atto decorre, non dalla sua emissione, ma dalla notifica all’interessato: di qui la non concludenza della circostanza – valorizzata invece dal Giudice di pace – che le cartelle risultavano emesse nel 2001, nel 2002 e nel 2003.
2.1. – Il motivo è fondato.
In sede di opposizione recuperatoria proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada, la mancata produzione, insieme al ricorso, della cartella determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio (Cass., Sez. VI-2, 12 luglio 2011, n. 15320, sulla scia di Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2002, n. 1006).
Poiché nella specie dal verbale della prima udienza, tenutasi il 25 ottobre 2005, del processo dinanzi al Giudice di pace risulta che la parte ricorrente ha esibito, in quella sede, gli originali delle cartelle impugnate, ha errato la sentenza impugnata a ritenere che la mancata osservanza dell’onere di cui al terzo comma dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 (allegazione, unitamente al ricorso, della cartella notificata) avesse impedito il controllo circa la tempestività del ricorso in opposizione.
Difatti, in corso in giudizio, per effetto dell’esibizione delle cartelle impugnate, il giudice era stato posto nelle condizioni di verificare, anche d’ufficio, la tempestività dell’opposizione (cfr. Cass., Sez. II, 25 novembre 2008, n. 28147; Cass., Sez. II, 9 luglio 2009, n. 16184).
Né merita condivisione l’ulteriore ratio che sostiene la sentenza impugnata, ossia il fatto che la tardività del ricorso (depositato in data 4 aprile 2005) discendeva dalla emissione delle cartelle impugnate negli anni precedenti al 2005, giacché, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, il termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione o la cartella decorre, non dalla emissione dell’atto, ma dalla notificazione dello stesso.
3. – L’accoglimento del primo mezzo determina l’assorbimento del secondo mezzo, con cui ci si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, che il primo giudice non abbia esaminato la questione della prescrizione del diritto per l’amministrazione procedente a richiedere le somme indicate nelle cartelle impugnate.
4. – La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

Depositata in Cancelleria il 29.10.2012

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