La massima

In tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto – che escluderebbe la prima – non può essere solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di “lavare” il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell’autore del reato principale, la decisione di delinquere.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 5 ottobre 2012, n. 39130

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14.4.2005, il G.U.P. del Tribunale di Ancona dichiarò L.M. responsabile del reato di riciclaggio e – con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione. Con la stessa sentenza l’imputato fu assolto dai reati di ricettazione e falso nella carta di circolazione e nel certificato di proprietà perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale pronunzia il Procuratore generale della Repubblica e l’imputato proposero gravame. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 12.1.2012, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al falso in certificazione amministrativa per essere il reato estinto per prescrizione e concesse le attenuanti generiche ridusse la pena per il delitto di riciclaggio ad anni 2 di reclusione ed 600,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto in quanto l’accordo fra L. e gli autori del furto dell’autovettura sarebbe avvenuto prima del furto stesso e poichè egli si era rivolto a conoscenti albanesi perchè gli mettessero a disposizione un veicolo rubato da trasportare in Albania. Pertanto l’imputato sarebbe concorrente nel reato presupposto e quindi non sarebbe applicabile la disposizione sul riciclaggio. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere il motivo di ricorso inammissibile siccome nuovo, giacchè la questione era stata prospettata anche nei motivi principali.

Con motivi nuovi e memoria il difensore dell’imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere considerato concorso nel reato presupposto.


Motivi della decisione

Il ricorso ed i motivi nuovi sono infondati.

E’ pur vero che, laddove risultasse un iniziale previo concerto fra gli autori del reato presupposto e coloro che trasferiscono il bene successivamente, potrebbe essere integrato il concorso di questi ultimi nel reato presupposto, con gli autori di tale reato.

Tuttavia questa Corte ha chiarito che, in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto – che escluderebbe la prima – non può essere solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di “lavare” il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell’autore del reato principale, la decisione di delinquere. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8432 del 10.1.2007 dep. 28.2.2007 rv 236254. Fattispecie nella quale all’indagato era stato contestato il reato di riciclaggio di somme di danaro ottenute illecitamente da terzi mediante la commissione di reati di appropriazione indebita e corruzione; la S.C. ha ritenuto che non risultassero, allo stato, accertati elementi atti a comprovare il concorso del ricorrente nel reato presupposto ex art. 646 cod. pen., essendo incerti il momento e le modalità di costituzione, da parte sua, delle società estere attraverso le quali aveva realizzato il trasferimento del denaro; ha quindi rigettato la doglianza sulla erronea qualificazione giuridica del fatto).

Nel caso in esame, dalle doglianze difensive, non risulta il rafforzamento del proposito criminoso degli autori del reato presupposto.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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