Suprema Corte di Cassazione

Sezione II

sentenza del 7 maggio 2012, n. 16930

Svolgimento del processo

…omissis…

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, eccependo che nella fattispecie difetterebbe il nesso di causalità fra il comportamento violento e l’impossessamento del cellulare.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Nel caso di specie, anche se l’imputato è stato assolto dall’accusa di tentativo di violenza sessuale, non può essere revocato in dubbio che la sottrazione del telefono cellulare è avvenuta, quanto meno, nel contesto di un’azione violenta nel corso della quale la persona offesa ha riportato le lesioni risultanti dal referto del pronto soccorso. Nessuna censura può essere mossa, pertanto, alla sentenza impugnata che ha qualificato come rapina la sottrazione del telefono cellulare della vittima, in quanto avvenuta con modalità violente. Occorre inoltre considerare che nella fattispecie l’imputato ha riconosciuto di avere sottratto il cellulare alla persona offesa, eccependo di averlo fatto per impedire che costei chiamasse la polizia, e di averlo trattenuto a garanzia di un suo preteso credito. Tali circostanze, tuttavia, non escludono la sussistenza del requisito del fine di profitto. Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di rarina, può avere anche natura non patrimoniale (Sez. 2, Sentenza n. 44378 del 25/11/2010 Cc. (dep. 16/12/2010) Rv. 248945; Sez. 2, Sentenza n. 11083 del 12/10/2000 Ud. (dep. 28/10/2000) Rv. 217382).

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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