Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 31 ottobre 2011 n. 22655.Il professionista che avanza il pagamento dell’onorario deve produrre la parcella corredata dal parere dell’Ordine di appartenenza

 

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 22655 del 31.10.2011

Così ha stabilito la Cassazione secondo la quale ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c. la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.

Ne consegue che il giudice dell’opposizione, anche ove accerti la sussistenza del credito azionato e accolga la domanda, nel rilevare l’eventuale mancanza delle condizioni che legittimavano l’emanazione del decreto ingiuntivo, deve revocare tale provvedimento anche in considerazione dell’incidenza di tale statuizione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria, che nell’ipotesi considerata non possono essere poste a carico dell’opponente.

 

Sorrento, 31 ottobre 2011.

Avv. Renato D’Isa

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