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Suprema Corte di Cassazione 

sezione II

sentenza n. 867 del 9 gennaio 2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 12/3/2012, il Gup presso il Tribunale di Napoli, a seguito di sentenza di condanna per il reato di truffa in danno di pubbliche amministrazioni, emessa, in data 9/2/2012 nei confronti di M.L., su istanza del P.M., ricorrendo l’ipotesi della confisca obbligatoria, disponeva la confisca di un bene immobile in sequestro.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso M.L. deducendo l’abnormità del provvedimento di confisca, disposto dopo l’emissione della sentenza di primo grado ed in assenza di contraddittorio fra le parti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. La confisca ex art. 644 cod. pen, u.c. è un’ipotesi speciale di misura di sicurezza (cfr. Cass. 18157/2002 Rv. 221619). Da ciò consegue, a norma del combinato disposto dell’art. 205 c.p., comma 1 e art. 236 c.p., che la misura di sicurezza (rectius: la confisca) avrebbe dovuto essere disposta “nella stessa sentenza di condanna”, come si desume, peraltro, anche dal tenore testuale dell’art. 644 c.p., u.c. (a norma del quale nel caso di condanna è sempre ordinata la confisca, che, sul punto, riproduce l’art. 240 c.p.), nonché dall’art. 579 cod.proc.pen che espressamente prevede l’impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza: dal che si evince che il rimedio che lo stesso codice di rito ha previsto per l’omissione della decisione sul punto, è solo ed esclusivamente l’impugnazione e non certo una separata decisione assunta dal tribunale dopo l’emissione della sentenza di condanna. Conferma di quanto appena detto, la si ricava, infine, dall’art. 676 cod.proc.pen che attribuisce al giudice dell’esecuzione (una volta che la sentenza sia passata in giudicato ed il giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria), la decisione in ordine alla confisca.
Dalla lettura congiunta degli artt. 579 e 676 cod.proc.pen., si evince, quindi, che il legislatore ha previsto specifici e tassativi rimedi procedurali per riparare all’omissione della decisione sia nella fase di cognizione (tramite l’impugnazione) sia nell’ipotesi in cui la sentenza sia passata in giudicato senza che il giudice abbia provveduto: tali rimedi, però, non comprendono la possibilità, da parte del giudice della cognizione, di provvedere con separata ordinanza una volta che il processo sia stato definito con la lettura del dispositivo.
3. Di conseguenza l’ordinanza impugnata, attesa la sua abnormità, va, annullata senza rinvio, alla stregua del seguente principio di diritto (già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 21420/2011, Rv. 250264): “è abnorme l’ordinanza con la quale il Tribunale, avendo omesso nel dispositivo della sentenza di condanna di provvedere sulla confisca obbligatoria di beni sottoposti a sequestro preventivo, vi provveda successivamente con separata ordinanza”.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato.

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