Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza n. 9061 del 5 giugno 2012

Svolgimento del processo
L’avv. S.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento depositato il 16.2.2006,con il quale il tribunale di Pordenone, adito ai sensi della L. Fall., art. 26, in sede di reclamo proposto dallo stesso legale avverso il decreto del giudice delegato del 14.11.2005 (che aveva liquidato le prestazione professionali difensive da lui svolte, in favore del fallimento, in grado d’appello avanti la Commissione tributaria regionale della Lombardia), accoglieva in parte lo stesso reclamo e liquidava per le predette prestazioni, l’importo di Euro 1230,00 per onorario, Euro 141 per diritti e Euro 25,30 per spese,oltre rimborso forfettario ed accessori di legge se dovuti. In effetti la parcella in questione riguarda la sola attività professionale successiva alla presentazione dei motivi d’appello, in relazione alla quale il legale era già stato pagato dalla curatela. Secondo il tribunale, il legale non aveva provato alcune voci della parcella che erano state oggetto di contestazioni. Il ricorso per cassazione si articola in n. 5 mezzi; l’intimato fallimento non ha svolto difese.

Motivi della decisione
Con il 1 motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione o pronuncia; contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il fallimento, a suo avviso, non aveva mai contestato in modo specifico le sue prestazioni professionali: il curatore aveva parlato solo di esorbitanza dei compensi ciò che non escludeva che l’attività fosse stata effettivamente svolta.

La doglianza è inammissibile in quanto con essa viene eccepito un vizio di motivazione, non consentito in sede di ricorso ex art. 111 Cost. (“Il provvedimento camerale L. Fall., ex art. 26, con cui il tribunale rigetta il reclamo contro il decreto del giudice delegato relativo alla liquidazione del compenso al difensore, per l’assistenza in giudizio prestata alla curatela fallimentare, è ricorribile in cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., siccome definitivo ed incidente su diritto soggettivo”: Cass., n. 7782 del 29/03/2007; Cass. n. 15941 del 177772007). Il provvedimento in esame invero è stato depositato anteriormente alla modifica dell’art. 360 c.p.c., a seguito del D.Lgs. 2 febbraio 2006, art. 2, per cui il ricorso per cassazione poteva essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non per vizio di motivazione.
Con il 2 motivo: si denunzia l’erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; inversione dell’onere della prova a carico del ricorrente:
il giudice aveva posto a carico del professionista l’onere di provare ciò che non era stato minimamnete contestato dal curatore, a fronte di  una nota spese 19.10.2005 che riportava analiticamente anche la data di svolgimento delle singole prestazioni professionali.
La doglianza non ha fondamento.
Invero incombono al professionista in quanto attore i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi fosse contestazione “…in ordine all’effettività ed: alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste”. Nella fattispecie la contestazione della parcella vi era stata da parte del curatore, che l’aveva ritenuta esorbitante, non essendo necessario che essa avesse carattere specifico, bastando anche una contestazione di carattere generico (Cass. n. 14556 del 30/07/2004).
Con il 3 motivo il ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge nonchè vizio di omessa o contraddittoria motivazione.
Il ricorrente elenca le voci che non sarebbero state riconosciute dal giudice (diritti ed onerosi per: corrispondenza informativa, consultazioni cliente, ricerca documenti, accessi ad uffici pubblici, scritturazione, copia, disamina, ritiro sentenza ecc) e sostiene che si tratta di voci forfettarie in relazione alle quali non è necessaria alcuna prova specifica. La doglianza in parte inammissibile (sotto il profilo del vizio motivazionale) è peraltro infondata non ravvisandosi alcuna violazione dei legge (peraltro neppure precisata). Il tribunale in effetti ha dato atto ed elencato le missive prodotte dal legale in relazione alle quali gli è stato riconosciuto il diritto procuratorio.

Con il 4 motivo (vizio di carenza o contraddittoria motivazione) si ritiene che non sarebbero cumulabili i compensi spettanti in ragione della partecipazione ad una sola udienza (avanti alla CTR), qualunque sia l’attività in essa svolta (secondo il giudice sarebbe dovuto solo il compenso per la discussione orale in cui si identifica e sostanzia l’attività del difensore in sede d’udienza celebrata avanti al CTR).
La doglianza è inammissibile in quanto con essa viene eccepito un vizio di motivazione, nei consentito in sede di ricorso ex art. 111 Cost..
Con il 5 motivo il ricorrente denuncia infine il vizio di cui all’art. 91 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione circa il fatto che non sono state liquidate le spese del reclamo, tanto più che lo stesso era stato in parte accolto.
La doglianza è fondata. Il regolamento delle spese è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al pagamento delle spese di lite, legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita volontà di quest’ultima di rinunziarvi (v. Cass. n. 11503 del 12.05.2010).
Conclusivamente va accolto il 5 motivo del ricorso e rigettati gli altri. La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto.
Decidendo nel merito la causa stessa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., si liquidano le spese del reclamo in compassivi Euro 650,00, di cui Euro 300,000 per diritti e Euro 350,00 per onorario, oltre spese generali ed accessorie. Si ritiene di compensare, stante il parziale accoglimento, le spese di questo giudizio di legittimità, in ragione di J4, liquidando la residua metà in Euro 250,00, di cui Euro 50 spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi 4 motivi del ricorso; accoglie il 5 motivo;
cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e decidendo nel merito liquida le spese dei reclamo in complessivi Euro 650,00, di cui Euro 300,000 per diritti e Euro 350,00 per onorario, oltre spese generali ed accessorie. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità in ragione di 74, liquidando la residua metà in Euro 250,00, di cui Euro 50 spese vive, oltre spese generali ed accessori di legga.

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