Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 14 luglio 2017, n. 17447

Nel caso in cui l’assicuratore non corrisponda spontaneamente l’indennizzo e sia necessario ricorrere all’autorità giudiziaria, deve trovare applicazione la regola posta dall’art. 1891, comma 2, c.c., che, in tema di assicurazione per conto di chi spetta, prevede che «i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso del assicurato medesimo

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 14 luglio 2017, n. 17447

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14010/2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5167/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) (successivamente trasformatasi (OMISSIS) s.r.l.) ha convenuto in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. (ora (OMISSIS) s.p.a.) per conseguire la condanna al pagamento dei danni derivanti dall’incendio verificatosi nella propria autofficina, giusta “polizza incendio” avente ad oggetto il fabbricato e le merci ivi contenute, compresi i veicoli in deposito per la vendita, il rimessaggio, lavorazioni o riparazioni; deduceva, in particolare, che l’incendio aveva danneggiato, fra l’altro, alcune parti del fabbricato e sette autovetture, tutte di proprieta’ della (OMISSIS) s.p.a..

La domanda e’ stata accolta dal Tribunale di Milano limitatamente ai danni al fabbricato, con esclusione dei danni riportati dalle autovetture, pacificamente di proprieta’ di un soggetto terzo. La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 10 aprile 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l..

Quest’ultima ricorre per la cassazione della sentenza di primo grado allegando due motivi. La (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo si deduce la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 1891 c.c..

In realta’ la questione sottoposta all’attenzione di questa corte concerne l’interpretazione delle “Condizioni di polizza”, che alla voce “Cose di proprieta’ di terzi: titolarita’ dei diritti”, prevedono: “le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla (OMISSIS). Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facolta’ d’impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza puo’ tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato”.

Sulla base di tale previsione pattizia, osservando che non vi era prova alcuna che la (OMISSIS) s.p.a. (proprietaria delle autovetture danneggiate) avesse dato mandato alla (OMISSIS) s.r.l. di riscuotere l’indennizzo assicurativo, il Tribunale ha escluso la legittimazione attiva della societa’ a richiedere il risarcimento di tali danni.

La ricorrente, invece, sostiene che quella clausola attribuisce in via esclusiva al contraente la legittimazione ad agire per l’accertamento e la liquidazione dei danni.

Il motivo deve essere rigettato.

1.2 A prima lettura, la clausola contrattuale in commento potrebbe apparire intrinsecamente contraddittoria, dal momento che, da un lato, attribuisce al contraente la legittimazione a compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni, vincolanti anche per l’assicurato; dall’altro, prevede la possibilita’ di pagare l’indennizzo solo con il consenso del titolare dell’interesse assicurato.

Invero, il significato della clausola diviene agevolmente comprensibile nella misura in cui per “atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni” si intendano non l’introduzione di una domanda giudiziale, bensi’ quell’attivita’ cui sono tenute le parti, una volta verificatosi il sinistro assicurato, per conseguire l’indennizzo in via stragiudiziale (denuncia di sinistro, richiesta di risarcimento, ecc.). Difatti, e’ solo in questa prospettiva che si comprende come il contraente possa compiere atti finalizzati alla liquidazione del sinistro occorso a cose di terzi, il cui pagamento, tuttavia, sia subordinato al consenso delle titolare dell’interesse assicurato. In sostanza, la clausola e’ volta ad assicurare che, anche quando l’indennizzo spetti a soggetto diverso dal contraente, sia quest’ultimo a relazionarsi con l’assicuratore, per evidenti ragioni di semplicita’ nella gestione dell’anagrafe della clientela e delle pratiche di liquidazione connesse alle polizze assicurative stipulate dal contraente medesimo.

1.3 Cosi’ ridimensionata la portata della clausola alla sola attivita’ “amministrativa” necessaria per attivare la procedura di liquidazione del sinistro, nel caso in cui l’assicuratore non corrisponda spontaneamente l’indennizzo e sia necessario ricorrere all’autorita’ giudiziaria, deve trovare applicazione la regola posta dall’articolo 1891 c.c., comma 2, che, in tema di assicurazione per conto di chi spetta, prevede che “i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non puo’ farli valere senza espresso consenso del assicurato medesimo”.

Pertanto, il Tribunale ha correttamente escluso la legittimazione ad agire in giudizio della (OMISSIS) s.r.l., in carenza del consenso prestato dalla (OMISSIS) s.p.a..

2. Con il secondo motivo la (OMISSIS) s.r.l. deduce la violazione ed errata applicazione dell’articolo 112 c.p.c., consistita nel mancato accertamento della circostanza, in punto di fatto, dell’avvenuta riparazione, a cura della societa’ ricorrente, di cinque delle sette autovetture intestate alla (OMISSIS) s.p.a.. Da tale accertamento, se compiuto, sarebbe dovuto risultare che, quantomeno limitatamente alle autovetture gia’ riparate, l’effettivo titolare dell’interesse assicurato fosse la societa’ ricorrente.

La censura e’ inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, essendo stata del tutto omessa l’indicazione degli atti processuali da cui risulti che la questione fosse stata sottoposta al vaglio di giudici di merito e che nel corso del giudizio fosse stata acquisita la prova dell’effettiva riparazione delle autovetture. La mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di delibare la fondatezza della censura.

3. Poiche’ la parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva, non vi luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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