Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 14 ottobre 2016, n. 20728

Non è diffamatorio l’articolo che ridicolizzi una persona che – per fare uno scherzo a una hostess con cui intratteneva un relazione – si sia camuffata con una parrucca e sia stata riconosciuta da una guardia giurata come uno degli autori di un episodio di rapina. Il tutto perchè nell’articolo veniva poi chiarita la tragicomicità dell’evento

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 14 ottobre 2016, n. 20728

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27305/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato GDARDASCIONE FEDERICO per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 14-18 novembre 2013 la Corte d’appello di Salerno accoglieva l’appello presentato da (OMISSIS) avverso sentenza del 28 aprile-13 giugno 2006 del Tribunale di Salerno – con cui era stato condannato, quale direttore responsabile del quotidiano (OMISSIS), a risarcire l’attore (OMISSIS) per la pubblicazione di articoli ritenuti dal Tribunale diffamatori -, respingendo la domanda del (OMISSIS).

Si trattava di articoli pubblicati sul suddetto quotidiano il (OMISSIS), che narravano l’arresto di (OMISSIS) all’aeroporto di (OMISSIS), dove, camuffatosi con una parrucca per uno scherzo a una hostess con cui aveva una relazione, era stato riconosciuto da una guardia giurata come uno degli autori di un episodio di rapina e sequestro di persona. Il riconoscimento – che dapprima era parso corroborato dal rinvenimento nell’abitazione del (OMISSIS) di attrezzature per mascherarsi – era poi risultato erroneo, per cui il (OMISSIS) era stato scarcerato il (OMISSIS). Ad avviso del giudice di prime cure, gli articoli avevano violato il principio di continenza, ma il giudice d’appello lo escludeva.

2. Ha presentato ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

Il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., e articolo 595 c.p., quanto al principio di contestualizzazione della notizia.

Viene richiamata la giurisprudenza per cui il principio di continenza deve essere rispettato anche riguardo ai titoli, come per tutti gli elementi idonei di per se’ a fuorviare e a suggestionare i lettori piu’ frettolosi, e si adduce che il giudice d’appello avrebbe considerato solo il testo degli articoli, ma non i titoli e le locandine: e i titoli sarebbero stati lesivi della reputazione del ricorrente, come ritenuto dal Tribunale. Pertanto la sentenza impugnata presenterebbe una grave omissione di considerazione.

Il secondo motivo, ancora ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., e articolo 595 c.p., riguardo al principio di cronaca neutrale.

Il giudice d’appello osserva che l’articolista ha segnalato che il (OMISSIS) era stato arrestato per il travestimento uguale a quello del rapinatore, ed ha evidenziato “tragica fatalita’”, “equivoco” e “combinazione veramente sfortunata”, virgolettando solo la definizione che gli inquirenti avevano dato al rinvenimento di materiale per mascherarsi nell’abitazione del ricorrente (“materiale indiziante tra cui parrucche utili al camuffamento”). In tal modo la corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame di punto decisivo, con conseguente violazione di diritto. Nei tre articoli in questione, infatti, secondo il ricorrente “la titolazione e’ assertiva sensazionalistica”, e dotata di ironia diffamatoria (all’arrestato viene attribuito l'”hobby delle rapine”): e ciò verrebbe poi correlato dagli articoli alla posizione familiare e sociale del (OMISSIS). Questo aspetto sarebbe stato omesso di considerazione da parte della corte territoriale. Gli articoli avrebbero peraltro costruito una propria tesi accusatoria contro il (OMISSIS), con un “suggestionante climax ascendente che comprenderebbe i titoli e non rispetterebbe il principio della continenza, esponendo i fatti in modo unilaterale e incompleto. La corte avrebbe comunque dovuto applicare il principio di cronaca neutrale e i generali principi che regolano l’esercizio del diritto di cronaca, rispettando in particolare la presunzione di innocenza.

Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 Cost., in aderenza all’articolo 21 Cost..

Quel che il ricorrente ora definisce “l’articolo” non rappresenterebbe meramente i fatti – e quindi non eserciterebbe il diritto di cronaca – ma conterrebbe apprezzamenti sull’onore del (OMISSIS), prospetterebbe presumibile infondatezza delle sue difese e verrebbe a sfoderare precedenti del padre per provare che, se quest’ultimo era avvezzo al crimine, lo era anche il figlio. La sentenza “appare motivata solo in astratto ma assolutamente immotivata in concreto” e dall’articolo si desumerebbe la colpevolezza del (OMISSIS), denigrato in modo ironico, offeso nella sua reputazione personale e familiare (anche il padre in realta’ sarebbe stato “esente da colpe”).

Si difende (OMISSIS) con controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarata inammissibile e, in subordine, sia rigettato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e’ infondato.

3.1 Dalla sintesi sopra tracciata dei tre motivi emerge chiaramente che i primi due vertono sulla stessa tematica, per cui possono essere accorpati nel vaglio. E la doglianza su cui si imperniano, a ben guardare, consiste nella pretesa omessa considerazione, da parte del giudice d’appello, dei contenuti dei titoli e delle locandine attinenti agli articoli che esposero la vicenda, realmente singolare, in cui il (OMISSIS) si era trovato coinvolto. Ad avviso del ricorrente, poiche’ anche questi elementi – e non solo, quindi, la narrazione contenuta negli articoli possono realizzare una divulgazione diffamatoria, particolarmente nei confronti dei lettori piu’ frettolosi e superficiali nella loro percezione (viene invocata al riguardo Cass. sez. 3, 7 ottobre 2011 n. 20608, la quale, in un caso di sottotitolo dal tono sprezzante e sdegnato, rileva come il rispetto della continenza – quale regola di moderazione, misura e proporzione delle modelle espressive – deve rapportarsi “non solo al contenuto dell’articolo, ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo e’ inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per se’, a fuorviare e suggestionare i lettori piu’ frettolosi”; la giurisprudenza di legittimita’ e’ peraltro consolidata in ordine al rilievo dell’intero contesto espressivo in cui l’articolo viene ad inserirsi, compresi quindi anche titoli, occhielli, sottotitoli e presentazione grafica: Cass. sez. 3, 25 luglio 2000 n. 9746, Cass. sez. 3, 26 settembre 2005 n. 18782, Cass. sez. 3, 14 ottobre 2008 n. 25157, Cass. sez. 3, 7 agosto 2013 n. 18769 e Cass. sez. 3, 5 dicembre 2014 n. 25739), la corte territoriale sarebbe incorsa in violazione dell’articolo 2043 c.c., e articolo 595 c.p., nell’ignorarli nel proprio apparato motivazionale, e quindi, a priori, nel suo accertamento sull’esistenza o meno dell’illecito diffamatorio.

Effettivamente, la sentenza impugnata, dopo essersi diffusa ampiamente sulla giurisprudenza di legittimita’ e sui pertinenti principi normativi, costituzionali e sovranazionali, cui occorre rapportarsi per individuare il delicato punto di equilibrio tra l’interesse pubblico all’informazione e i diritti di cronaca e di manifestazione del pensiero da un lato e la tutela della reputazione e dell’onore dall’altro, e’ assai sintetica nell’affrontare la concretezza del caso. Esclude comunque la violazione del principio di continenza che era stata rinvenuta, invece, dal giudice di prime cure, rilevando la verita’ della notizia, l’evidenziazione da parte del giornalista – con varie espressioni in tal senso inequivoche – della natura di “combinazione veramente sfortunata” dell’episodio, la trascrizione tra virgolette delle dichiarazioni degli inquirenti, il riferimento di quanto dichiarato dai legali (“un clamoroso errore di persona”), la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione e, soprattutto – requisito cui logicamente viene dedicata maggiore attenzione, essendo stato quello ritenuto insussistente dal Tribunale -, “l’uso di una forma corretta, improntata ad obiettivita’ e priva di qualsivoglia elemento denigratorio”, in modo da “rendere chiare al lettore le contrapposte tesi dell’accusa e della difesa ed astenendosi, perciò, dall’enunciare certezze” (e, per di piu’, valutando quanto riportato sulle vicende del padre del ricorrente ed escludendone l’offensivita’).

Vero e’ che in questa concisa parte conclusiva della motivazione (pagine 7-8) la sentenza non menziona affatto i titoli, ne’ le locandine degli articoli in questione. Parimenti vero, come gia’ rimarcato, e’ che anche elementi diversi dal corpo dell’articolo, come locandine e titoli, possono esplicare un effetto lesivo della reputazione. Peraltro, non può non ricordarsi che il giudice di merito non e’ tenuto a menzionare esplicitamente nella motivazione ogni elemento addotto dalle parti per far valere la loro prospettazione: e infatti il vigente vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciato accanto alla violazione dell’articolo 2043 c.c., e articolo 595 c.p., nelle rubriche del primo e del secondo motivo, concerne esclusivamente l’omessa considerazione di un fatto controverso decisivo, il quale e’ fatto idoneo a scardinare tutta la struttura 5 dell’apparato motivazionale (cfr., per tutte, S.U. 25 ottobre 2013 n. 24148). E altresi’ non può non ricordarsi che la valutazione fattuale compete istituzionalmente al giudice di merito, e non può essere oggetto di revisione – se non appunto tramite il sindacato motivazionale – da parte del giudice di legittimita’.

Che poi, realmente, la corte territoriale abbia omesso di esaminare fatti decisivi rappresentati da titoli e locandine – cosi’ da impostare erroneamente l’accertamento dell’illecito diffamatorio e da incorrere quindi nella violazione dell’articolo 2043 c.c., e articolo 595 c.p. – non emerge dal pur ampio ricorso. Invero, le sue argomentazioni sono sorrette soltanto dall’allegazione di una locandina (allegazione n.3) nella quale non si ravvisa alcun eccesso trasformante la cronaca in diffamazione, e i cui caratteri che il ricorrente definisce “cubitali” non sono difformi da quel che normalmente – come insegna il notorio – viene utilizzato, appunto, nelle locandine dei giornali per annunciare fatti di cronaca; e quanto poi ai titoli, l’unico tra quelli degli articoli allegati al ricorso che potrebbe, in ipotesi, assumere un aspetto diffamatorio nel senso di attribuire una ripetitivita’ di condotte illecite (“hobby delle rapine”) non e’ riportato in locandina, per cui non può “ingannar” il lettore frettoloso, ed e’ in realta’ un occhiello che anticipa il titolo dell’articolo del (OMISSIS), “medico novello (OMISSIS)”: occhiello che non può incidere negativamente sulla percezione, perche’ si inquadra appunto in un titolo semplicemente scherzoso e in una immediata spiegazione, nella stessa pagina, della vicenda.

I primi due motivi, pertanto, non risultano fondati.

3.2 Il terzo motivo, per quanto rubricato ancora come violazione e falsa applicazione di legge questa volta degli articoli 2 e 3 Cost., in aderenza all’articolo 21 Cost. -, in realta’ presenta una sostanza direttamente fattuale, perseguendo dal giudice di legittimita’ una revisione della interpretazione del contenuto di quello che definisce genericamente “l’articolo”, nel senso che effettivamente vi sia stato leso l’onore del ricorrente, siano state presentate le sue difese in un’ottica inficiante di dubbio negativo e sia stato utilizzato un infondato precedente del padre per insinuare una tendenza familiare al crimine. Come gia’ sopra si osservava, si esorbita in tal modo dai limiti del ricorso per cassazione, per cui quest’ultimo motivo risulta inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Considerata la difformita’ delle valutazioni dei giudici di merito, e tenuto conto della particolarita’ della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado.

Sussistono Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, ex articolo 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali del grado.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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