Ai fini dell'onorario avvocati la sentenza d'appello che riforma il primo grado facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 16 giugno 2016, n. 12387

Ai fini dell’onorario avvocati la sentenza d’appello che riforma il primo grado facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non è un titolo esecutivo a meno che non contenga una espressa condanna sul punto

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 16 giugno 2016, n. 12387

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Presidente
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15110-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL A SOCIO UNICO (OMISSIS) nella qualita’ di incorporante (OMISSIS) SRL in persona del suo consigliere ed amministratore delegato nonche’ legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimato –
nonche’ da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SRL A SOCIO UNICO (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
– controricorrenti all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1393/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2013, R.G.N. 1624/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per l’inammissibilita’ del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato (OMISSIS), con atto notificato il 28 maggio 2003, convenne innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 178.099,64, oltre accessori. Dedusse di avere stipulato con la controparte, nel 1998, e di poi nel 2002, contratti di consulenza, impegnandosi ad assistere, per un compenso predeterminato, le societa’ del gruppo (OMISSIS) nell’attivita’ di ordinaria amministrazione; di avere prestato la propria opera professionale in relazione ad operazioni che esorbitavano dalla convenzione, e segnatamente nelle concentrazione del gruppo (OMISSIS) nel gruppo (OMISSIS), e scorporo dallo stesso; di avere pertanto diritto delle relative competenze.
Resistettero i convenuti.
Il giudice adito accolse la domanda.
Proposto appello principale da (OMISSIS), da (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)), e appello incidentale dell’avvocato (OMISSIS), la Corte d’appello di Roma, con la sentenza ora impugnata, depositata in data 12 marzo 2013, ha accolto il primo e rigettato il secondo, per l’effetto respingendo la domanda proposta dall’Avvocato (OMISSIS).
Il ricorso di (OMISSIS) e di (OMISSIS) s.r.l. a socio unico, gia’ (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) s.r.1., che aveva a sua volta incorporato (OMISSIS) s.r.l., e’ affidato a un unico motivo. Si e’ difeso con controricorso l’avvocato (OMISSIS), che ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti ex articolo 335 cod. proc. civ..
Con l’unico motivo del ricorso principale si dolgono gli impugnanti, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, che la Corte territoriale, pur dopo avere sovvertito la sentenza di prime cure, rigettando la domanda attrice, abbia omesso di provvedere sulla domanda di restituzione della somma di Euro 211.919,98, corrisposta dai soccombenti in esecuzione della sentenza del Tribunale, benche’ la stessa fosse stata proposta tout court nell’atto di appello.
2.1 Nel suo ricorso incidentale l’avvocato (OMISSIS) lamenta invece, con il primo motivo, mancanza, lacunosita’ e/o contraddittorieta’ della motivazione in relazione al rigetto dell’appello incidentale volto ad ottenere la quadruplicazione – o almeno il raddoppio – dei compensi a lui liquidati dal Tribunale, assumendo che la decisione negativa assunta al riguardo dal giudice a quo sarebbe stata argomentata senza tener conto delle deduzioni dell’impugnante.
2.2 Con il secondo mezzo denuncia malgoverno della disciplina in tema di mandato e di ingiustificato arricchimento, segnatamente contestando l’affermazione della Corte territoriale secondo cui erano rimaste indimostrate le pattuizioni, allegate dall’attore, aventi ad oggetto un incarico professionale autonomo ed estraneo ai contratti di consulenza gia’ conclusi tra le parti.
2.3 Con il terzo motivo deduce l’erroneita’ del rigetto della domanda incidentale proposta in appello e volta ad ottenere il raddoppio, aumentabile fino al quadruplo, ex articoli 4 e 2 del Tariffario Forense, degli onorari a lui spettanti in ragione della particolare complessita’ dell’attivita’ professionale espletata.
3 Il ricorso incidentale, che pone questioni logicamente preliminari a quelle svolte nell’impugnazione principale, non supera il preventivo vaglio di ammissibilita’.
Dagli atti di causa risulta, in punto di fatto, che la sentenza della Corte d’appello in questa sede impugnata venne notificata, a istanza del medesimo avvocato (OMISSIS), in data 9 aprile 2013. Proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS) s.r.l. ricorso per cassazione con atto notificato il 6 giugno 2013, il controricorso e il ricorso incidentale della controparte sono stati notificati il 16 luglio successivo e cioe’ fuori del termine di cui all’articolo 326 cod. proc. civ., ancorche’ entro quello di cui agli articoli 370 e 371 cod. proc. civ. Il che impone la verifica della sussistenza dei presupposti per l’operativita’ del disposto dell’articolo 334 cod. proc. civ., a tenor del quale le parti, contro le quali e’ stata proposta impugnazione e quelle chiamate a integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e’ decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
4 Cio’ posto, occorre muovere dalla considerazione che le sezioni unite di questa Corte, chiamate a risolvere il contrasto di giurisprudenza manifestatosi in ordine all’individuazione del termine da osservarsi per la notifica del ricorso incidentale per cassazione, con particolare riguardo a quello adesivo, hanno affermato che, in base al principio dell’interesse all’impugnazione, anche nelle cause scindibili l’impugnazione incidentale tardiva deve ritenersi sempre ammissibile, a tutela della reale utilita’ della parte, tutte le volte in cui quella principale abbia messo in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, conseguentemente consentendone, in casi siffatti, la proposizione, sia nelle forme della contro impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia nelle forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale. Hanno osservato in proposito che, anche nelle cause scindibili, l’interesse a contestare la sentenza puo’ sorgere dall’impugnazione principale, allorche’ questa, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale rimasto inerte, poiche’ darebbe luogo a una soccombenza totale o piu’ grave di quella derivante dalla sentenza impugnata, soccombenza che era stata in origine ritenuta accettabile, tenuto conto del contenimento dell’onere economico derivante dall’esercizio del diritto di regresso, nonche’ della durata del giudizio di impugnazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 27 novembre 2011, n. 24627).
5 Orbene, l’interfaccia di tale principio e’ che l’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, e’ inammissibile quando l’interesse alla sua proposizione non possa dirsi insorto per effetto dell’impugnazione principale. Non a caso le sezioni unite, pur affermando che essa vada in via di principio consentita, ex articolo 334 cod. proc. civ., contro le sentenze di condanna di coobbligati solidali, l’hanno tuttavia ritenuta inammissibile quando la solidarieta’ derivi da titoli diversi, poiche’ in tal caso l’impugnazione di un obbligato potrebbe non avere alcuna incidenza sulla posizione del coobbligato solidale, segnatamente richiamando, a titolo di esempio, l’ipotesi in cui la sentenza di condanna solidale del debitore e del fideiussore venga impugnata da quest’ultimo per contestare l’esistenza o la validita’ della garanzia personale da lui prestata.
6 Se tutto questo e’ vero, il ricorso proposto dall’avvocato (OMISSIS) deve ritenersi tardivo.
E invero con esso l’esponente attacca la negativa valutazione della fondatezza della sua domanda e cioe’ una decisione che, stando a (OMISSIS) delle istanze restitutorie conseguenti alla riforma della sentenza di prime cure, non e’ intaccata dall’omessa pronuncia della quale (OMISSIS) e (OMISSIS) si dolgono in questa sede.
E’ sufficiente al riguardo considerare che, per quanto di qui a poco meglio si dira’, la domanda di restituzione poteva anche essere azionata in separato giudizio. E la sicura preclusione, in quella sede, di ogni contestazione in ordine alla debenza delle somme versate in esecuzione della sentenza del Tribunale, in ragione del passaggio in giudicato della pronuncia di riforma emessa in sede di gravame, costituisce la cartina di tornasole della impossibilita’ di ammettere che, attraverso il meccanismo dell’impugnazione incidentale tardiva, possa essere recuperata la possibilita’ di impugnare la decisione di rigetto della domanda attrice, ormai divenuta incontestabile.
Ne deriva che il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
7 E’ invece fondato il ricorso principale.
Va al riguardo anzitutto precisato che una sentenza d’appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia percio’ stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr. Cass. civ. 8 giugno 2012, n. 9287).
Ora, come teste’ anticipato, il solvens, al fine di munirsene, puo’ attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame. Depongono in tal senso sia evidenti ragioni di economia processuale; sia l’analogia con quanto stabilito nell’articolo 96 c.p.c., comma 2, e articolo 402 c.p.c., comma 1, rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria (Cass. civ. 3 ottobre 2005, n. 19299); sia, infine, il principio per cui, in caso di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una delle domande introdotte in causa, ove non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento nella decisione di altro capo che da essa dipenda, la parte istante ha la facolta’ alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame ovvero di azionare la pretesa in un separato processo, con la precisazione che, ove si determini in quest’ultimo senso, non le sara’ opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perche’ la rinunzia implicita alla domanda di cui all’articolo 346 cod. proc. civ., ha valore processuale e non anche sostanziale (Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11356; Cass. civ. 5 settembre 1997, n. 8605; Cass. civ. 22 marzo 1995, n. 3260): principio spendibile, nella fattispecie, in ragione del fatto che il giudice d’appello, con riferimento alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, opera come giudice di primo grado.
9 In applicazione degli esposti criteri, non avendo la Corte d’appello provveduto sulla domanda di restituzione, l’impugnazione principale deve essere accolta. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il collegio che la causa, ex articolo 384 cod. proc. civ., possa essere decisa nel merito, con la condanna dell’avvocato (OMISSIS) al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di Euro 211.819,98, con gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti.
E’ il caso di precisare, quanto alla decorrenza degli accessori, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Regolatrice – alla quale si intende dare continuita’ – l’azione di ripetizione di quanto pagato in virtu’ della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva non si inquadra nell’istituto della condictio indebiti ex articolo 2033 cod. civ., posto che, da un lato, essa si ricollega a un’esigenza di mera restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza; e, dall’altro, che il comportamento dell’accipiens non si presta a valutazioni in termini di buona o mala fede, non potendo venire in rilievo gli stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilita’ del titolo e della provvisorieta’ dei suoi effetti (Cass. civ. 4 aprile 2013, n. 8215).
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza. La circostanza che il ricorso incidentale per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiche’ l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale e, decidendo nel merito, condanna (OMISSIS) al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di Euro 211.819,98, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo pagamento; condanna l’avvocato (OMISSIS) a rifondere alla controparte le spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

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