Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 ottobre 2016, n. 21069

L’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda, malgrado l’esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte rigettata, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese, salvo che abbia rifiutato l’offerta conciliativa in pendenza della lite rispetto a quanto gli è stato parzialmente riconosciuto. Le spese possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 19 ottobre 2016, n. 21069

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3950/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 533/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del 1 e del 3 motivo, accoglimento del 2 motivo del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione contro la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e (OMISSIS) avverso la sentenza del 14 settembre 2012, con cui la Corte di Appello di Ancona ha provveduto in grado di appello sulla controversia introdotta da essa ricorrente contro gli intimati nel giugno del 1997, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in occasione di un sinistro stradale occorso fra il ciclomotore da lei condotto e l’autovettura condotta dal (OMISSIS) ed assicurata per la r.c.a. presso la (OMISSIS).

§2. Nel giudizio introdotto in primo grado davanti al Tribunale di Ancona dalla (OMISSIS), i convenuti si costituivano, adducendo che la causazione del sinistro era da imputare in via esclusiva o concorrente alla condotta colposa degli operai del Consorzio (OMISSIS), i quali effettuavano lavori di riparazione senza segnalare il cantiere, il che aveva costretto il (OMISSIS) ad invadere la corsia di pertinenza dell’attrice. Il detto Consorzio contestava la propria responsabilita’ e chiamava in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. quale sua assicuratrice per la responsabilita’ civile e la (OMISSIS) quale assicuratrice per la r.c.a..

§3. All’esito dello svolgimento del giudizio di primo grado, nel quale si costituivano le terze chiamate, il Tribunale di Ancona, con sentenza del novembre 2002, accertava l’esclusiva responsabilita’ nella causazione del sinistro del (OMISSIS) e condannava il medesimo e la (OMISSIS) al risarcimento dei danni nella misura di Euro 303.905,37, al netto di un acconto corrisposto in corso di causa.

§4. Sull’appello della (OMISSIS), la Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, ha ridimensionato l’ammontare del danno. Viceversa, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, per rinuncia alla domanda di garanzia nei confronti della (OMISSIS) da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS), e per rinuncia della (OMISSIS) alle domande di garanzia contro le sue assicuratrici.

§5. Al ricorso della (OMISSIS), che e’ affidato a tre motivi, ha resistito con controricorso la (OMISSIS) ed in esso ha svolto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Non ha svolto attivita’ difensiva il (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. In via preliminare si deve rilevare che il ricorso incidentale dev’essere trattato unitamente al principale, in seno al quale e’ stato proposto.

§2. Con il primo motivo si lamenta “illegittimita’ della sentenza per violazione degli articoli 345 e 183 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, adducendosi che la Corte territoriale avrebbe violato il “divieto di nuove prove in appello ed il limite preclusivo della modificazione di domande ed eccezioni ex articolo 183 c.p.c., comma 6”.

La violazione dell’articolo 183, sesto comma, si fonda sulla deduzione che la difesa del (OMISSIS) e della Sai non avevano contestato in primo grado l’entita’ del quantum richiesto dall’attrice, che d’altro canto aveva prodotto “ampia documentazione medica per definire e quantificare l’entita’ del danno”. Da essa si fa discendere che la Corte territoriale, nell’accogliere in appello “la richiesta di parte appellante” di una c t.u. medico-legale aveva avallato una mutatio libelli.

§2.1. Il motivo – pur ricondotto al suo oggettivo significato, che non e’ quello della denuncia di una pretesa modificazione della domanda in appello, bensi’ del subentro di una contestazione tardiva del quantum – e’ inammissibile:

a) sia perche’, di fronte all’atto con cui la Corte territoriale aveva ritenuto di disporre la c.t.u., accogliendo la richiesta della parte appellante (che tra l’altro nemmeno viene identificata) la qui ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., comma 2, reagire, eccependo l’irritualita’ di una contestazione avvenuta solo con l’appello, con la conseguenza che in questa sede essa avrebbe dovuto prospettare che la reazione vi era stata ed indicare dove era avvenuta, verificandosi in mancanza di quella reazione un’acquiescenza;

b) sia perche’ risulta violato l’articolo 366 c.p.c., n. 6, in quanto nemmeno si identifica la documentazione cui ci si riferisce, che viene tra l’altro poi definita come singola, venendo denominata “conteggio”, la sede dalla quale emergerebbe che le controparti non avevano sollevato in primo grado contestazioni sul quantum emergente dalla documentazione stessa, nonche’ il relativo contenuto di siffatta mancata contestazione, onde non e’ rispettato il requisito dell’indicazione specifica degli atti su cui il motivo di fonda.

§3. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c., e si censura la statuizione con cui la Corte territoriale, quanto al rapporto processuale fra la ricorrente e gli appellanti (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo avere rigettato il motivo di appello tendente a sostenere una corresponsabilita’ della ricorrente nella causazione del sinistro ed avere accolto il motivo di appello sul quantum debeatur, ridimensionandone l’ammontare, ha statuito sulle spese dei due gradi compensandone la meta’ e condannando la ricorrente appellata al pagamento della meta’ residua.

§3.1. Il motivo e’ fondato.

Queste le ragioni.

All’esito della decisione della Corte territoriale, l’originaria domanda della (OMISSIS), pur ridimensionata nel quantum rispetto a quanto da lei preteso ed a quanto aveva riconosciuto il primo giudice, e’ stata comunque riconosciuta parzialmente fondata e, pertanto, la (OMISSIS) e’ risultata, quanto a detta domanda, parzialmente vittoriosa.

Poiche’, quando una domanda viene accolta anche parzialmente, la statuizione sulle spese deve tenere conto che la parte attrice e’ comunque parzialmente vittoriosa e che, dunque, sulla base del principio di causalita’, che regola in generale l’onere di sopportare le spese, l’avere agito in giudizio risulta giustificato, sebbene in parte, il regolamento delle spese puo’ avvenire o con il dare rilievo alla causazione del giudizio sic et simpliciter, senza dare rilievo alcuno al fatto della soltanto parziale fondatezza della domanda, o, dando rilievo, con scelta rimessa al giudice, all’articolo 92 c.p.c., comma 2, cioe’ con una totale o parziale compensazione.

Non e’ possibile, invece, salvo quanto ora si dira’ (che pero’ riguarda disciplina non applicabile al giudizio), la condanna della parte attrice al pagamento anche parziale delle spese sostenute dal convenuto.

§3.2. Si rammenta, in proposito, che l’articolo 91 – qui applicabile nel testo anteriore alla riforma operata dalla L. n. 69 del 2009 – ha riguardo all’ipotesi di regolamento delle spese su una domanda unica e di suo accoglimento o rigetto integrale, dovendo invece l’ipotesi dell’accoglimento parziale dell’unica domanda collocarsi nell’articolo 92 c.p.c., comma 2.

E’ stato, infatti, statuito, con principio cui il Collegio intende dare continuita’, che: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (articolo 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalita’ – una pluralita’ di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorche’ essa sia stata articolata in piÃÆ’¹ capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialita’ dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.” (Cass. (ord.) n. 22381 del 2009; in senso conforme, Cass. (ord.) n. 21684 del 2013).

Il principio implica che tanto nell’una situazione (pluralita’ di domande), quanto nell’altra (unica domanda parzialmente accolta), la regolazione delle spese deve avvenire applicando l’articolo 92 c.p.c., comma 2, e, dunque, potendo farsi luogo ad una compensazione totale o parziale delle spese, ma sempre considerando il dato preliminare della causazione del processo, il quale dev’essere considerato con riguardo a ciascuna domanda giudiziale proposta.

§3.3. Nel processo con domanda unica, il processo e’ stato comunque causato dall’attore.

Nel processo con pluralita’ di domande di parti diverse, ognuna delle domande ha causato – per il fatto della sua proposizione – un processo distinto, sebbene sia poi avvenuta una trattazione unitaria.

§3.4. Nel primo caso, l’articolo 92, comma 2, coordinato con il principio della causazione del giudizio siccome regolatore del carico delle spese, implica che il parziale accoglimento dell’unica domanda e l’esistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti, possa dare luogo, in alternativa:

a) alla condanna per tutte le spese a favore dell’attore, che sarebbe giustificata dalla circostanza che egli ha comunque dovuto agire, per ottenere soddisfazione sia pur parziale e che l’esercizio dell’azione e’ stato causato comunque dal comportamento del convenuto, il quale non ha assicurato soddisfazione al diritto attoreo sia pure pro parte, cioe’ per quanto esso e’ risultato esistente: per giustificare questa scelta il giudice non deve fornire particolare giustificazione, essendo essa appunto conseguenza dell’applicazione del principio di causalita’, che e’ sempre stato ritenuto la giustificazione della condanna alle spese e lo e’ tuttora, come traspare dall’ultima versione dell’articolo 91 c.p.c., e particolarmente dal secondo inciso del suo comma 1, il quale, nel disporre ora – nel testo vigente e non applicabile al giudizio – che nel caso di accoglimento solo nei limiti di quanto era stato offerto con una proposta conciliativa, la parte parzialmente vittoriosa puo’ essere condannata al pagamento di quelle spese del processo che sono riferibili al momento successivo alla formulazione della proposta rifiutata, evidenzia in modo manifesto il rilievo della causalita’, in quanto vi deroga per il costo del processo successivo al detto rifiuto, facendo, tuttavia, salvo quanto disposto dall’articolo 92 c.p.c., comma 2;

b) sulla base di una scelta discrezionale del giudice, che e’ espressa dall’uso del verbo “puo'”, o alla compensazione totale delle spese o ad una compensazione parziale, ma sempre considerando il dato che la causazione dell’insorgenza della lite e’ comunque dipesa dal convenuto.

Quanto il giudice decide di dar corso a questa seconda alternativa, poiche’ la parziale fondatezza dell’unica domanda implica che la sua introduzione debba comunque addebitarsi alla parte convenuta, l’applicazione del principio di causalita’ implicherebbe che le spese dovrebbero essere poste sempre a carico dello stesso convenuto, appunto perche’ egli ha comunque causato il giudizio, e’ responsabile della sua instaurazione. Ne deriva che, se il giudice non ritiene di esercitare il potere di compensazione totale (che comporta che le spese di ciascuna parte restino a carico di ognuna) e fa luogo ad una compensazione parziale, per la parte non compensata le spese debbano fare carico al convenuto e non all’attore.

L’attore, infatti, sebbene pro parte, ha avuto ragione e, dunque, e’ risultato che l’introduzione del giudizio e’ stata parzialmente giustificata e causata dal convenuto.

Cio’, e’ tanto vero che – come s’e’ gia’ adombrato – e’ oggi confermato dal legislatore con l’ultima riforma dell’articolo 91, che ha introdotto il gia’ ricordato secondo inciso dell’articolo 91, comma 1: proprio l’introduzione di tale inciso evidenzia la bonta’ dell’esegesi qui prospettata, che riprende quanto sostenuto dalla citata Cass. n. 22381 del 2009.

Invero, se, per giustificare una condanna dell’attore che ha visto accogliere parzialmente la sua domanda, e’ necessario oggi che egli abbia rifiutato l’offerta conciliativa lite pendente proprio di quanto gli e’ stato parzialmente riconosciuto, e’ palese inferire questa conseguenza: nel regime attuale, al di fuori di tale ipotesi, ed in quello anteriore sempre (proprio perche’ la nuova previsione non vi era), l’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda, nonostante l’esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata e dunque di una soccombenza reciproca, non puo’ nel regime vigente, salvo che ricorra la detta ipotesi, e non poteva mai essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse potevano – in alternativa all’imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalita’ – essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata.

§3.5. Nell’ipotesi di pluralita’ di domande e di accoglimento totale di ciascuna di esse, poiche’ l’applicazione pura e semplice del principio di causalita’, cioe’ la responsabilita’ della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l’ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, l’articolo 92, comma 2, implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese puo’ avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell’altra parte.

Nell’ipotesi di pluralita’ di domande, le due causalita’ ricollegate all’introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice e’ commesso di individuare quella piÃÆ’¹ importante in relazione al valore della domanda.

§3.6. Le svolte precisazioni segnano un dissenso da quanto affermato in motivazione da Cass. n. 3428 del 2016, la quale, pur dichiarando di porsi nel solco di Cass. n. 22381 del 2009 a proposito dell’accoglimento parziale dell’unica domanda, ha, poi reputato, entro certi limiti, che l’articolo 92 c.p.c., comma 2, possa anche giustificare, se il giudice non dispone la totale compensazione, una condanna a carico dell’attore parzialmente vittorioso.

§3.7. Avendo la sentenza impugnata, pur in presenza di accoglimento parziale della domanda, condannato la qui ricorrente sebbene fosse stata parzialmente vittoriosa, va disposta la cassazione della relativa statuizione sulle spese riguardo al rapporto processuale fra la ricorrente da un lato e la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) dall’altro.

§4. Con il terzo motivo si denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, ma in tal modo si evoca un paradigma che non e’, in ragione della data di pronuncia della sentenza impugnata, applicabile al ricorso, essendo invece applicabile quello introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, lettera b), convertito o modificazioni nella L. n. 132 del 2012, stante la pubblicazione della sentenza successivamente al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge della legge di conversione (12 agosto 2012).

Il motivo e’, pertanto, inammissibile. Ne’, d’altro canto, procedendo alla sua lettura, la sua illustrazione rispetta l’esegesi del nuovo n. 5 fatta da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014, di modo che non ne e’ possibile l’esame nemmeno alla stregua di Cass. sez. un. n. 17931 del 2013..

§5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta “violazione dell’articolo 1224 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, perche’ la Corte territoriale, pur avendo quantificato all’attualita’ il risarcimento del danno dovuto alla (OMISSIS), ha omesso di attualizzare la somma di Euro 200.000,00 versata dalla (OMISSIS) nel 2003 a far data dal versamento.

In pratica, si lamenta che la Corte territoriale, dopo avere rideterminato il danno a favore della (OMISSIS) riducendolo, abbia condannato la stessa alla restituzione della somma risultante dalla sottrazione dello stesso come rideterminato dall’importo a suo tempo corrisposto, senza procedere all’attualizzazione della somma stessa.

L’assunto e’ privo di pregio, perche’ pretende di trattare il credito da restituzione di indebito, conseguente al fatto che la somma versata in forza della determinazione del danno fatta dalla sentenza di primo grado era risultata maggiore del danno effettivamente riconosciuto in sede di appello, con lo stesso regime degli accessori relativo al credito relativo a tale danno.

Senonche’, l’articolo 2033 c.c., regola l’obbligazione restitutoria da indebito, prevedendo innanzitutto che, se l’accipiens sia stato in mala fede, spettano gli interessi dal giorno del pagamento, mentre, se egli era stato in buona fede, dal giorno della domanda.

Il chiaro disposto della norma evidenzia l’infondatezza della prospettazione della ricorrente incidentale, posto che l’obbligazione restitutoria era da esso regolata.

In proposito si ricorda che Cass. n. 722 del 1995 ebbe a statuire che: “In caso di pagamento non dovuto (articolo 2033 c.c.), al diritto di ripetere quanto pagato si accompagna il diritto agli interessi moratori ed all’ulteriore risarcimento, ex articolo 1224 c.c., comma 2, (compresi i danni da svalutazione monetaria), ove ne ricorrano i presupposti di applicabilita’. La circostanza che la somma di denaro sia stata ricevuta in base ed un titolo giudiziale poi cassato (sentenza d’appello esecutiva) non incide sulla qualificazione dell’obbligazione di restituzione (che e’ obbligazione pecuniaria), ma, eventualmente, soltanto sulla valutazione dell’elemento soggettivo attribuibile al percettore – se di buona o di mala fede – ai fini della decorrenza del dies a quo di interessi e danni da svalutazione monetaria”.

Parte ricorrente incidentale non ha sostenuto che la (OMISSIS) fosse in mala fede, il che avrebbe giustificato il riconoscimento degli interessi legali dal pagamento in suo favore ed eventualmente la rivalutazione monetaria ai sensi dell’articolo 1224 c.c., comma 2, ove ne fossero stati allegati i presupposti.

Ha sostenuto, invece, una identita’ di trattamento fra il credito risarcitorio e quello restitutorio del tutto insussistente e priva di base legale.

§5.1. Il ricorso incidentale e’, dunque, rigettato.

§6. Il Collegio rileva, a questo punto, che la cassazione della sentenza impugnata soltanto sulla statuizione sulle spese, in accoglimento del secondo motivo, non essendo necessari accertamenti di fatto per rendere una nuova statuizione sulle spese in grado di appello, a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado, rende superfluo disporre rinvio, potendosi all’uopo decidere nel merito.

Tale decisione si rende, in applicazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, ed in ragione dell’accoglimento parziale della domanda della (OMISSIS), con la conferma della statuizione sulle spese resa, quanto al rapporto fra la ricorrente da un lato e la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) dall’altro, con la compensazione delle spese del giudizio di appello fra tali parti e con l’imposizione a carico della (OMISSIS) e del (OMISSIS) delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

§7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo del ricorso principale. Accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione quanto alla statuizione sulle spese di lite nel rapporto fra ricorrente da un lato e (OMISSIS)-Sai e (OMISSIS) dall’altro. Rigetta il ricorso incidentale della (OMISSIS). Pronunciando sul merito quanto alla statuizione sulle spese del primo e del secondo grado riguardo a detto rapporto, conferma la statuizione sulle spese resa dalla sentenza di primo grado e compensa le spese del giudizio di appello. Condanna la (OMISSIS) alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro settemilacinqucento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori ed otre alla restituzione del contributo unificato, se corrisposto. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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