Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 21 giugno 2017, n. 15362

La ratio della norma di cui all’art. 495 Cpc (conversione del pignoramento) è duplice. Da un lato (quanto al comma 1) è favorire il debitore il quale voglia evitare la esecuzione e i rischi connessi, ad esempio una vendita dei propri beni a prezzo vile, dall’altro (quanto all’ ultimo comma, secondo cui l’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità), invece è – da una parte – impedire che il debitore esecutato attraverso istanze di conversione formulate all’ultimo momento rallenti il corso della procedura esecutiva, dall’altra, richiamare l’attenzione del debitore sulla importanza della sua richiesta e indurlo a formularla con attenzione, consapevole che in caso di rigetto non potrà reiterarla. Deve, per l’effetto, escludersi che il divieto di reiterazione non sussiste quando la prima istanza di conversione sia stata dichiarata inammissibile per vizi formali

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 21 giugno 2017, n. 15362

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20245/2015 proposto da:

(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2015 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento.

FATTI DI CAUSA

1. Nel corso di una procedura esecutiva introdotta da (OMISSIS), la societa’ (OMISSIS) s.n.c. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), debitore esecutato, propose istanza di conversione del pignoramento. Contestualmente all’istanza verso’ una somma inferiore a quanto stabilito dalla legge (20% dell’importo precettato), e l’istanza venne dichiarata inammissibile.

La (OMISSIS) reitero’ l’istanza, che anche questa volta venne dichiarata inammissibile, sul presupposto che l’articolo 495 c.p.c. ne vietava la reiterazione.

2. La (OMISSIS) propose opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 c.p.c., avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibile la seconda istanza di conversione da essa proposta.

3. Il giudice (nella fase sommaria dell’opposizione) revoco’ l’ordinanza e dichiaro’ ammissibile l’istanza di conversione.

Introdotta la fase di merito, il Tribunale di Messina con sentenza 12.1.2015 n. 52 accolse l’opposizione e dichiaro’ di “confermare” l’ordinanza emessa in via provvisoria del giudice dell’esecuzione, dichiarando ammissibile l’istanza di conversione.

Il Tribunale osservo’ che il divieto di reiterare l’istanza di conversione si applica quando il debitore, gia’ ammesso alla conversione, ne sia decaduto per inadempimento, ma non quando una prima istanza di conversione sia dichiarata inammissibile per vizi formali, come nel caso di specie.

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il creditore esecutante (OMISSIS), fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

La controricorrente ha sollevato eccezione di giudicato, per tardivita’ del ricorso.

L’eccezione e’ infondata, perche’ calcola il dies ad quem del termine per proporre ricorso per cassazione con riferimento alla data di perfezionamento della notifica, e non a quella di consegna dell’atto all’ ufficiale giudiziario.

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 495 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 495 c.p.c., perche’ l’istanza di conversione puo’ essere proposta una sola volta.

2.2. Il motivo e’ fondato.

L’articolo 495 c.p.c., comma 1, consente al debitore esecutato di “chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”.

L’ultimo comma della medesima norma, tuttavia, dispone che “l’istanza (di conversione) puo’ essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilita’”.

La ratio di tali previsioni e’ duplice.

Scopo della norma che consente la conversione e’ favorire il debitore il quale voglia evitare l’esecuzione, ed i rischi connessi – ad esempio ad una vendita dei propri beni a prezzo vile.

Scopo della disposizione che impedisce la reiterazione dell’istanza di conversione, invece, e’ da un lato impedire che il debitore esecutato, attraverso istanze di conversione formulate all’ultim’ora, rallenti il corso della procedura esecutiva; dall’altro richiamare l’attenzione del debitore sull’importanza della sua richiesta, ed indurlo a formularla con attenzione, consapevole che in caso di rigetto non potra’ reiterarla. Non puo’ dunque condividersi l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il divieto di reiterazione non sussiste quando la prima istanza di conversione sia stata dichiarata inammissibile “per vizi formali”.

Anche un’istanza di conversione affetta solo da vizi formali, infatti, puo’ in teoria essere proposta per finalita’ dilatorie; ed in ogni caso una tale interpretazione della norma ne svilisce l’aspetto di coazione indiretta sulla posizione del debitore.

Ha, quindi, errato il tribunale nel ritenere ammissibile una seconda istanza di conversione, dopo che la prima era stata dichiarata inammissibile per mancato versamento del 20% della somma pignorata.

3. La ritenuta fondatezza del ricorso non rende necessaria la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, in quanto non essendo necessari ulteriori accertamenti, e’ possibile decidere l’opposizione nel merito.

Dall’esame degli atti risulta che la (OMISSIS), vistasi notificare un precetto per l’importo di Euro 22.850,96, propose una prima istanza di correzione corredata dal versamento dell’importo di Euro 3.000, sul presupposto che la somma indicata dal creditore nel precetto non corrispondesse a quella effettivamente dovuta (la quale, secondo il debitore, non avrebbe dovuto eccedere l’importo di Euro 15.000 circa).

Dichiarata inammissibile tale istanza, per insufficienza del versamento del quinto, la (OMISSIS) la ripropose.

La riproposizione dell’istanza di conversione, dopo che la prima istanza analoga era stata dichiarata inammissibile, non era consentita dalla legge, per quanto gia’ detto, e correttamente il giudice dell’esecuzione dichiaro’ anch’essa inammissibile.

Il rischio che il debitore, nel determinare il 20% della somma per la quale e’ stato eseguito il pignoramento possa errare anche in buona fede per approssimazione, non puo’ essere evitato ammettendo incondizionatamente la reiterazione dell’istanza di conversione: una simile soluzione, infatti, tradirebbe la ratio dell’articolo 495 c.p.c., u.c., della quale si e’ gia’ detto.

Il rischio di errori incolpevoli, da parte del debitore, nella determinazione della somma da versare unitamente all’istanza di conversione, va infatti evitato con altri strumenti: ad esempio l’integrazione del versamento da parte del debitore, prima che sia formalmente adottato il provvedimento di inammissibilita’.

Ne consegue che l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) avverso l’ordinanza del 19 luglio 2012, con la quale il giudice dell’esecuzione dichiaro’ inammissibile l’istanza di conversione del pignoramento, deve essere rigettata.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso (OMISSIS) ha impugnato la sentenza del tribunale di Messina nella parte in cui gli aveva addossato le spese di soccombenza.

La censura resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

4. Le spese.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della novita’ della questione.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.n.c. avverso l’ordinanza del 19 luglio 2012 pronunciata dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Messina;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

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