Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 21 luglio 2016, n. 15017

Sommario

I presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l’applicabilita’ dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicche’ possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in se’, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione:

Integra tale mala fede la pretestuosita’ dell’iniziativa giudiziaria, per contrarieta’ al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame, oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

Nella specie, prospettare un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato nel semplice e solo accoglimento parziale di una domanda integra un’ipotesi di impiego pretestuoso e strumentale – e quindi un abuso – del diritto di impugnazione, con tutta evidenza – secondo la prospettazione della controricorrente – volto a procrastinare la pendenza del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo e quindi la correlata sospensione del processo di espropriazione di crediti intentato dalla creditrice, con indebito aggravamento delle ragioni di quest’ultima, nonostante la lampante evidenza, se non altro parziale e per importo comunque ingente, della sussistenza ab origine del credito pignorato.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 21 luglio 2016, n. 15017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 02703/2014 proposto da:
(OMISSIS), (CF (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), da cui rappresentata e difesa in uno all’avvocato LODOVICO FABRIS, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOC. COOP., (CF (OMISSIS)), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati (OMISSIS), per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), (CF (OMISSIS));
– intimato –
avverso la sentenza n. 78 del TRIBUNALE di TREVISO, emessa e depositata il giorno 11/01/2013, l’appello avverso la quale e’ stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c., con ordinanza resa dalla CORTE di APPELLO di VENEZIA il 29/10/2013 in causa n. 900/2013 r.g.), depositata e comunicata il 31/10/2013;
udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per la ricorrente; udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega Avvocati (OMISSIS));
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – A seguito della mancata dichiarazione di (OMISSIS), quale terza pignorata nell’espropriazione intentata ex articoli 543 c.p.c. e segg., dinanzi al tribunale di Treviso dalla (OMISSIS) sc nei confronti del proprio debitore (OMISSIS), la creditrice avvio’, con atto di citazione notificato il 29.5.12, giudizio di accertamento dell’obbligo della prima nei confronti del terzo, in riferimento ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 14.12.10 per Euro 250.000 intercorso tra i convenuti.
2. – Nella contumacia di questi ultimi, il tribunale – con sentenza n. 78 del giorno 11.1.13 – accerto’ il credito in dipendenza della conclusione del contratto definitivo oggetto del detto preliminare, ma limitatamente alla quota di un mezzo nella titolarita’ del venditore e quindi per soli Euro 125.000; e l’appello di (OMISSIS), notificato il 10.4.13, fu dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 348-bis dalla corte di appello di Venezia, con ordinanza depositata e comunicata dalla cancelleria il 31.10.13.
3. – Per la cassazione della sentenza di primo grado ricorre oggi, ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c. e con atto spedito per la notifica l’ultimo giorno utile e cioe’ il 30.12.13, affidandosi ad un unitario motivo, la (OMISSIS); degli intimati resiste con controricorso la (OMISSIS) sc, la quale, per la pubblica udienza del 14.6.16, deposita memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., insistendo pure per la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, attesa la palese inammissibilita’ e la manifesta infondatezza dell’ulteriore iniziativa giudiziaria di controparte, quali segni evidenti della sua “piu’ totale mala fede, al solo fine di mantenere sospesa la procedura esecutiva presso terzi instaurata dalla Banca”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Il motivo di ricorso.
4. – Parte ricorrente si duole di “violazione o falsa e applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (articoli 99 e 112 c.p.c.)”, sostanzialmente censurando la gravata sentenza di primo grado per avere accolto la domanda di accertamento di un importo di credito, espressamente indicato in un determinato ammontare (Euro 250.000), per un importo diverso e minore (la sola quota di un mezzo) ed in particolare solo per Euro 125.000.
5. – Dal canto suo, la controricorrente eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso, per omessa indicazione degli atti processuali su cui esso si fonda, per erronea indicazione del motivo di ricorso (n. 3 anziche’ n. 4), per omessa indicazione di argomentazioni giuridiche, ma pure ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., per la conformita’ della decisione gravata alla giurisprudenza di legittimita’, visto che questa configura il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo come un ordinario giudizio a cognizione piena e che comunque non sussiste ultrapetizione quando una domanda volta ad ottenere un effetto piu’ ampio venga accolta per un effetto minore.
6. – Il motivo di doglianza e’ manifestamente infondato.
Va sul punto ricordato (Cass. 31 marzo 2016, n. 6236; Cass. 29 maggio 2015, n. 11170) che le Sezioni Unite di questa Corte sono ormai assestate (beninteso, nei casi – come il presente – nei quali ancora si applichi la disciplina anteriore alla novella di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 e segg., che ha soppresso l’istituto quale autonomo – benche’ pur sempre parentetico o incidentale rispetto al processo esecutivo – giudizio di cognizione) sulla conclusione della duplicita’ dell’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Esso (Cass. Sez. Un., 13 novembre 2008, n. 25037; Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; il tutto in definitivo superamento dell’opposta conclusione cui era pervenuta Cass. Sez. Un., 18 ottobre 2002, n. 14831), pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma anche per motivi di economia e celerita’ processuale richiesti dai principi del giusto processo di cui all’articolo 111 Cost. – si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento:
– l’uno, idoneo ad acquistare autorita’ di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, di conseguenza, e’ litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato;
– l’altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilita’ del credito pignorato all’espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege.
7. – Ora, accogliendo la domanda per un importo minore, il giudice di primo grado non ha attribuito all’attore un bene maggiore di quello richiesto o un bene non richiesto (v. Cass. 9 febbraio 1989, n. 1248), ma si e’ invece limitato ad accogliere la domanda solo in parte (Cass. 19 novembre 1993, n. 11419; Cass. 8 aprile 2014, n. 8132).
8. – Al riguardo, elementari e basilari esigenze di correttezza nell’interpretazione degli atti processuali impongono di valutare la domanda in relazione all’interesse dell’attore in essa reso palese; sicche’ deve negarsi che l’indicazione di uno specifico ammontare dell’importo del credito di cui si chiede l’accertamento possa escludere la legittimita’ di un accoglimento per una somma inferiore, ove non risulti – come pacificamente non risulta nella fattispecie – che quella formulazione sia stata univocamente e consapevolmente diretta a legare indissolubilmente la chiesta pronunzia proprio ed esclusivamente a quel determinato importo, con un nesso di corrispondenza biunivoca, tanto da prospettare come non sussistente alcun interesse ad ottenere una pronunzia di portata quantitativamente piu’ limitata o, comunque, ad una pronunzia di qualsiasi diverso e minore oggetto, purche’ compreso – se non altro ed appunto quantitativamente – in quello in origine dedotto.
9. – Pertanto, l’unitario motivo di ricorso e’ infondato e va rigettato.
B) La responsabilita’ aggravata della ricorrente.
10. – Deve poi esaminarsi la domanda di condanna della ricorrente ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, avanzata dalla controricorrente; norma che e’ applicabile ratione temporis alla fattispecie: infatti, il giudizio e’ iniziato in primo grado nel maggio 2012 e, quindi, successivamente al 4.7.09, sicche’ piu’ non trova applicazione l’articolo 385 c.p.c., comma 4, gia’ introdotto del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 13 (e reso, per espressa previsione dell’articolo 27, comma 2, del medesimo decreto, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006), ma poi abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 20, con disposizione che si applica – ai sensi dell’articolo 58 di tale ultima legge – appunto ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (avutasi, come detto, il 4.7.09).
11. – Tuttavia, come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, la norma dell’articolo 385 c.p.c., comma 4, deve intendersi essere stata trasfusa, se non altro quanto ai giudizi di legittimita’, in quella – di ben piu’ ampia e generale portata – dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, come introdotta dalla della richiamata L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 12 (tra le altre: Cass., ord. 22 febbraio 2016, n. 3376).
12. – Sul punto (Cass. 30 marzo 2015, n. 6402), e’ noto che la natura dell’istituto previsto dall’articolo 96 c.p.c., comma 3, ha suscitato ampio – e tuttora mantiene vivo – dibattito tra gli interpreti: alcuni lo ricostruiscono come una mera agevolazione della parte, attuata merce il sollevamento dall’onere di provare rigorosamente an e quantum del danno, nel conseguimento della condanna di controparte per l’ordinaria responsabilita’ aggravata, tanto che la norma in oggetto non sarebbe altro che una specificazione del medesimo istituto; altri sostengono la natura sanzionatoria della condanna in esame, quale “pena pecuniaria” (tanto da avvicinarla ad una penalita’ “simile al contempt of the Court” tipico degli ordinamenti di common law), sebbene la somma sia poi versata alla controparte e non all’ufficio.
13. – Elemento dirimente dovrebbe potersi ritenersi la previsione della possibilita’ di una pronuncia di ufficio: essa estrapola l’istituto dal tradizionale contesto della responsabilita’ aggravata e dell’istanza di parte, per configurare evidentemente una vera e propria sanzione processuale dell’abuso del processo inteso come utilizzazione di esso per finalita’ non solo diverse, ma in alcun casi perfino pregiudizievoli all’interesse in funzione del quale il diritto e’ riconosciuto (cosi’, di recente, Cass. Sez. Un., ord. 22 luglio 2014, n. 16628) – perpetrato da una delle due parti, sia pure optando per una sorta di privatizzazione del risultato, rendendo del relativo esborso beneficiaria, quale danneggiato immediato, la controparte.
14. – Altro senso non potrebbe avere un’iniziativa ufficiosa volta a fare conseguire un beneficio (un vero e proprio incremento patrimoniale) ad una parte che non lo abbia chiesto, se non appunto quello di sanzionare una condotta di quella parte cui viene inflitta una condanna non richiesta da alcuno.
15. – Deve allora comunque escludersi la necessita’ dell’adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell’articolo 96 c.p.c.: l’abuso del processo ha cagionato in se’ e per se’ solo comunque un pregiudizio – il coinvolgimento di controparte nel processo – ed e’ questo in quanto tale, siccome ricollegato normalmente all’abuso stesso, a dar luogo ad una condanna in favore della controparte.
16. – In definitiva, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, e’ connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicche’ essa presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass., ord. 11 febbraio 2014, n. 3003), non solo perche’ la relativa previsione e’ inserita nella disciplina della responsabilita’ aggravata, ma anche perche’ agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non e’ condotta di per se’ sola rimproverabile (Cass., ord. 30 novembre 2012, n. 21570). Ed anche ai suoi fini si e’ ritenuto necessario applicare (Cass., ord. 18 novembre 2014, n. 24546) i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave della parte soccombente per la configurabilita’ della lite temeraria: ribadendosi che questa puo’ essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell’infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta coscienza (colpa grave).
17. – Ritiene, in particolare, il Collegio di condividere l’interpretazione della necessita’, quale presupposto di applicazione della norma in esame, della allegazione e della dimostrazione, ma anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell’agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarieta’ di cui all’articolo 2 Cost. (Cass. 7 ottobre 2013, n. 22812).
18. – Una tale condotta va quindi qualificata non conforme a diritto tutte le volte in cui concreta un abuso del processo, ovverosia un suo utilizzo al di fuori del suo schema tipico o al di la’ dei limiti determinati dalla sua funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice: sia pure non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010, n. 654). E’ evidente, in tali casi, una vera e propria distorsione dell’uso dello strumento processuale, la prevedibilita’ del cui esito negativo in rito o in merito rende evidente la destinazione concreta di quello a fini dilatori: fini idonei cosi’ a causare un pregiudizio alla controparte che ha ragione, consistente gia’ solo nel ritardo della definizione della controversia nei dovuti termini a quella favorevoli, cioe’ nell’indebita procrastinazione del giudicato favorevole.
19. – Questa Corte ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l’applicabilita’ dell’articolo 96 c.p.c., comma 3 (Cass., ord. 30 novembre 2012, n. 21570), devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicche’ possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in se’, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016, n. 7726); ed ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosita’ dell’iniziativa giudiziaria, per contrarieta’ al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass., ord. 18 novembre 2014, n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013, n. 7620).
20. – Nella specie, prospettare un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato nel semplice e solo accoglimento parziale di una domanda integra, a convinto avviso del Collegio, appunto un’ipotesi di impiego pretestuoso e strumentale – e quindi un abuso – del diritto di impugnazione, con tutta evidenza – secondo la prospettazione della controricorrente – volto a procrastinare la pendenza del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo e quindi la correlata sospensione del processo di espropriazione di crediti intentato dalla creditrice, con indebito aggravamento delle ragioni di quest’ultima, nonostante la lampante evidenza, se non altro parziale e per importo comunque ingente, della sussistenza ab origine del credito pignorato.
21. – Sussistono quindi i presupposti per condannare la ricorrente ad un’ulteriore somma ai sensi della richiamata norma, la quale va determinata in via equitativa in ragione dell’importo totale del credito e dei presumibili danni causati dall’inappropriata, siccome qualificata abusiva perche’ pretestuosa, condotta processuale della soccombente impugnante alla controparte, secondo le allegazioni di quest’ultima.
C) Conclusioni.
22. – Al rigetto del ricorso consegue la condanna della soccombente ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ e dell’ulteriore somma ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, che si stima equa in ragione di Euro 2.500,00 (diconsi Euro duemilacinquecento/00).
23. – Trova infine applicazione – in difetto di discrezionalita’ al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della (OMISSIS) sc, in pers. del leg. rapp.nte p.t., liquidate in Euro 7.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;
– condanna (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS) sc, in pers. del leg. rapp.nte p.t., dell’ulteriore somma di Euro 2.500,00, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3;

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