Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12895

Deve ritenersi integrato il caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ogniqualvolta la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 22 giugno 2016, n. 12895

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6929-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore p.t. sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 5420/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) propone ricorso, affidato a tre motivi esplicati da memoria, avverso la decisione della Corte di appello di Roma (del 30 ottobre 2012), la quale, in totale riforma della decisione del Tribunale, rigetto’ la domanda proposta nei confronti del Condominio ((OMISSIS)) per il risarcimento del danno, ex articolo 2051 c.c., subito in conseguenza di una rovinosa caduta mentre usciva dall’ascensore, attribuita al malfunzionamento dello stesso, che si era arrestato piu’ in basso con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano di uscita.
Si difendono con distinti controricorsi il Condominio, che deposita memoria, e (OMISSIS) srl (gia’ (OMISSIS) snc, gia’ (OMISSIS), chiamata dal Condominio).
Non si difende (OMISSIS), pure chiamata in garanzia dal Condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La Corte di merito ha ravvisato il caso fortuito consistente nel comportamento negligente della danneggiata, quale comportamento disattento idoneo ad interrompere il nesso di causa tra l’evento ed il danno.
Sulla base della stessa ricostruzione del sinistro contenuta nell’atto di citazione, della risposta della stessa attrice all’interrogatorio formale – riferita anche allo stato di illuminazione dei luoghi – nonche’ delle caratteristiche di apertura a doppia porta dell’ascensore e dell’apprezzabilita’ del dislivello, ha attribuito causalmente il sinistro solo alla disattenzione della danneggiata.
2. La ricorrente censura la sentenza invocando violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. (primo motivo), tutti i vizi motivazionali, anche sotto il profilo della nullita’ della sentenza, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (secondo e terzo).
3. Sono inammissibili le censure contenute nel secondo e terzo motivo.
E’ applicabile ratione temporis, l’articolo 360 c.p.c., n. 5, come novellato nel 2012.
Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite e consolidatosi nella giurisprudenza di legittimita’, “La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (n. 8053 del 2014).
3.1. In applicazione di tale principio, nella specie, non e’ ravvisabile ne’ motivazione omessa, ne’ motivazione apparente, ne’ insanabile contraddizione; non assume alcun rilievo la prospettata insufficienza di motivazione, che peraltro si sostanzia nella critica alla valutazione delle prove.
4. Va rigettato il terzo motivo, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimita’.
“Ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ., allorche’ venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosita’ della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. n. 23584 del 2013).
Infatti, nella specie, il dislivello di circa 20 centimetri avrebbe potuto essere intrinsecamente pericoloso; ma, le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta, avrebbero reso superabile il pericolo – comunque ingeneratosi – se la danneggiata avesse tenuto un comportamento ordinariamente cauto, come mette in evidenza il giudice del merito nel valutare cosi’ interrotto il nesso causale tra cosa ed evento.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti. Non avendo l’Assicurazione svolto attivita’ difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *