Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 26 settembre 2016, n. 18782

Non c’è abuso del diritto nell’ipotesi in cui siano promosse dalla stessa persona fisica due azioni giudiziarie di risarcimento per danni derivanti da un unico fatto illecito se il promotore agisce in proprio e quale amministratore e legale rappresentante di una società

Suprema Corte di Cassazione

seizone III civile

sentenza 26 settembre 2016, n. 18782

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20959/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO, (OMISSIS) COMPAGNIA ASSICURATIVA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 640/2013 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 02/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. In riferimento ad un sinistro stradale, nel quale riporto’ danni l’autovettura di proprieta’ di una societa’ in accomandita semplice ( (OMISSIS)) e riporto’ lesioni personali il conducente della stessa (OMISSIS), anche amministratore e legale rappresentante della societa’, il (OMISSIS) propose due distinte azioni giudiziarie di risarcimento del danno nei confronti del preteso danneggiante e della relativa assicurazione.
Quella proposta in proprio, per il risarcimento delle lesioni personali subite, si concluse con l’accertamento del 25% di concorso di colpa del (OMISSIS) e la decisione passo’ in giudicato con la sentenza di appello.
1.1. Quella proposta per il risarcimento dei danni alla autovettura, della quale la Corte e’ ora investita, fu proposta dal (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante della societa’ in accomandita semplice, e fu decisa dal Giudice di pace che accerto’ un concorso di colpa dello stesso pari al 30%, determinando di conseguenza il danno.
Il Tribunale di Foggia, adito dal (OMISSIS) – nella suddetta qualita’ – in sede di impugnazione, per ottenere il riconoscimento della responsabilita’ esclusiva del conducente della vettura antagonista e per ottenere una diversa quantificazione del danno alla autovettura, rigetto’ l’appello.
2. Avverso la suddetta sentenza, la societa’ (OMISSIS) sas, in persona del legale rappresentante, propone ricorso, esplicato da memorie, affidato a censure, non numerate, che possono essere ricondotte a sei motivi.
Le parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale, con la sentenza gravata, dopo aver sollecitato il contraddittorio sulla questione, rilevata d’ufficio, dell’abuso del processo da parte del danneggiato mediante la proposizione di due distinte azioni giudiziarie in ordine allo stesso fatto illecito, ha ritenuto: – che la duplicazione delle domande non poteva ritenersi imposta dalla diversita’ del rito (del lavoro), all’epoca previsto dalla L. n. 102 del 2006, articolo 3, per i danni da lesioni personali (e da morte), indipendentemente dal riconoscimento da parte della giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 21418 del 2008) della non applicabilita’ della disposizione ai processi dinanzi al Giudice di pace, stante la previsione dell’articolo 40 c.p.c., comma 3; – che era rinvenibile l’abuso del processo; – che il Giudice di pace, per effetto dell’abuso, avrebbe dovuto dichiarare improponibile la domanda proposta per il danni alla autovettura; – che, in mancanza di appello incidentale, la sentenza del Giudice di pace era oramai passata in giudicato, per via degli effetti devolutivi dell’appello e del divieto di reformatio in peius; – che la sanzione per il riconosciuto abuso era costituita dal rigetto dell’impugnazione, con la quale si chiedeva l’ampliamento del risarcimento, non esaminabile proprio per via dell’abuso (sentenza del 2 maggio 2013).
1.1. In particolare, per ritenere sussistente l’abuso del processo nonostante il profilo della diversita’ di creditori sostenuto dall’appellante, il Tribunale ha argomentato:
– che il soggetto che aveva subito lesioni personali ( (OMISSIS)) era anche il soggetto fisico il quale, come amministratore/legale rappresentante della sas, era tenuto a scegliere se agire contestualmente o separatamente nei confronti dello stesso danneggiante per le lesioni personali e per i danni all’autovettura di proprieta’ della societa’;
– che la scelta di due distinte azioni aveva prodotto gli stessi effetti che la giurisprudenza sull’abuso del processo mira ad evitare: a) la duplicazione di un giudizio che avrebbe potuto essere unico; b) l’aggravamento della posizione debitoria sotto il profilo della lievitazione delle spese processuali; c) la possibile diversita’ delle decisioni in ordine allo stesso evento lesivo;
– che la diversa soggettivita’ giuridica tra danneggiato e proprietario dell’autovettura restava tale solo sul piano formale, mentre, sul piano sostanziale, ogni credito della societa’ si riverberava in un incremento patrimoniale dei soci, con affievolimento della diversita’ soggettiva;
– che la non perfetta identita’ delle parti nei due giudizi, perdeva forza a fronte del principio, posto alla base dell’abuso del processo, di economia processuale costituzionalizzato dall’articolo 111 Cost., in virtu’ del quale l’interpretazione delle norme processuali deve orientarsi verso opzioni che favoriscano l’uso piu’ razionale ed economico delle risorse giudiziarie.
1.2. I primi quattro motivi censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’abuso del processo. Gli altri due concernono il merito dell’appello all’epoca proposto.
2. I primi quattro motivi di censura sono sostanzialmente basati sulla erroneita’ della estensione dell’abuso del processo all’ipotesi di diversita’ soggettiva dei creditori, che, con distinte azioni, convengono il preteso responsabile (e la relativa Assicurazione) per i diversi danni che hanno avuto origine nel medesimo sinistro stradale; sulla erroneita’ della estensione effettuata attribuendo rilevanza alla categoria di “identita’ soggettiva sostanziale” e, comunque, alle ragioni pubblicistiche di economia processuale per perseguire la ragionevole durata del processo attraverso l’interpretazione delle norme processuali.
Le censure sono fondate.
2.1. Nessun pregio ha la rinvenuta esistenza di una identita’ soggettiva sostanziale tra il creditore del risarcimento dei danni derivanti da lesioni personali e il creditore (rappresentante legale quale socio accomandatario) del risarcimento dei danni riportati dalla autovettura di proprieta’ della societa’.
Lo stesso giudice del merito riconosce la “non perfetta identita’ delle parti dei due giudizi”, dal punto di vista della soggettivita’ giuridica, e cerca di costruire una identita’ soggettiva sostanziale sull’incremento patrimoniale dei soci che conseguirebbe all’esistenza di un credito della societa’. Tanto, in contrasto con la disciplina legale, che prevede la responsabilita’ personale e illimitata dei soci accomandatari, unitamente all’autonomia patrimoniale della societa’ e subordina la responsabilita’ patrimoniale degli accomandatari all’inutile escussione del patrimonio sociale (articoli 2315, 2313 e 2304 c.c.).
Esclusa l’identita’ della soggettivita’ giuridica e ritenuta, quindi, l’esistenza di due distinti soggetti creditori, la sostanziale identita’ soggettiva nella persona del (OMISSIS) non e’ altro che la casuale coincidenza nella stessa persona di due distinti soggetti giuridici, la quale, consistendo in un accidente meramente fattuale attinente al soggetto persona fisica e non alla soggettivita’ giuridica, non assume alcun rilievo rispetto alla questione affrontata dal giudice del merito ed ora all’attenzione della Corte.
2.2. Ne consegue che la questione sottoposta all’attenzione della Corte e’ “se, nell’ipotesi che soggetti giuridici diversi subiscano danni derivanti da un unico fatto illecito, lo strumento processuale attribuito dall’ordinamento alle parti, quale mera possibilita’ di agire insieme nello stesso processo in ragione della connessione delle domande proposte (articolo 103 c.p.c.), debba interpretarsi come obbligo di agire contestualmente in un unico processo, alla luce dell’articolo 111 Cost., che imporrebbe una interpretazione volta a perseguire la ragionevole durata del processo secondo una logica di economia processuale che favorisca l’uso piu’ razionale ed economico possibile delle risorse giudiziarie, dovendosi ritenere che il mancato esercizio di tale possibilita’ e, quindi, la scelta della via ordinaria di promozione autonoma dell’azione in distinti processi, integri abuso del processo attraverso l’utilizzo degli strumenti processuali al di la’ e oltre i limiti della sua funzionalizzazione alle esigenze di tutela per cui l’ordinamento li appresta”.
2.3. Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta negativa.
In tale direzione conduce l’elaborazione giurisprudenziale della categoria dell’abuso del processo fatta dalla Corte di legittimita’, a partire dal 2007 e sino agli approdi recenti, che ha rinvenuto l’abuso del processo solo nell’utilizzo degli strumenti processuali al di la’ e oltre i limiti della loro funzionalizzazione alle esigenze di tutela per cui l’ordinamento li appresta e quindi nell’utilizzo di mezzi processuali non vietati.
Mentre, nella specie, sarebbe qualificato come abuso non l’utilizzo di uno strumento processuale oltre i limiti idonei a consentire il soddisfacimento del diritto sostanziale tutelato per il quale e’ attribuito, ma il mancato esercizio di una facolta’ aggiuntiva attribuita dall’ordinamento. All’evidenza, l’abuso del diritto non e’ neanche logicamente predicabile in presenza del mancato esercizio di una facolta’ costruita come una opzione ulteriore rispetto allo strumento ordinario.
2.3.1. Ed, invero, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite del 2007 (n. 23726), il principio costituzionale del giusto processo ha trovato numerose applicazione nel riconoscimento di un abuso degli strumenti processuali, che l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
La sopravvenienza nell’ordinamento dell’articolo 111 Cost., che nell’interpretazione delle norme processuali impone, insieme, la ragionevolezza della durata del processo e la giustezza del processo, quale risposta alla domanda della parte, comporta, secondo l’elaborazione della Corte, che “giusto” non puo’ essere un processo frutto di abuso per l’esercizio in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che individua la ragione dell’attribuzione dei poteri processuali e, quindi, i limiti dell’attribuzione della potestas al titolare. Proprio la sopravvenienza di una norma costituzionale finalistica, sia rispetto alla durata del processo sia rispetto al perseguimento del bene della vita cui il processo e’ preposto, ha reso non piu’ consentiti quei comportamenti che, eccedenti rispetto alla tutela accordata al diritto sostanziale perseguito, incidono sulla possibilita’ del contenimento della durata del processo in termini ragionevoli, per l’evidente antinomia tra la moltiplicazione dei processi e la durata degli stessi.
In definitiva, il principio del giusto processo, espresso dall’articolo 111 Cost., comma 1, non consente piu’ di utilizzare, per l’accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia. Impedisce, percio’, di accordare protezione ad una pretesa priva di meritorieta’ e caratterizzata per l’uso strumentale del processo (Cass. n. 28286 del 2011). Con la conseguenza, che le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (cosi’, da ultimo, Sez. Un. n. 12310 del 2015).
2.3.1.1. Limitando l’analisi agli approdi giurisprudenziali piu’ significativi, si e’ rinvenuto abuso degli strumenti processuali: – nella parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria di una determinata somma di denaro, dovuta allo stesso soggetto in forza di un unico rapporto obbligatorio (Sez. Un. n. 23726 del 2007); – nel frazionamento della tutela giurisdizionale da parte dell’unico danneggiato, mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale di danno derivante da un unico fatto illecito (Cass. n. 28286 del 2011); – nel frazionamento della tutela giurisdizionale in tema di licenziamento, mediante la proposizione di due distinti giudizi lamentando, in uno, solo vizi formali e, nell’altro, vizi di merito, con conseguente disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto (Cass. n. 4867 del 2016); – nel mancato uso della nomale diligenza nell’iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (articoli 2875 e 2876 c.c.), cosi’ ponendo in essere, mediante l’eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore (Cass. n. 6533 del 2016).
Ne’ a diverse conclusioni puo’ portare la decisione (Cass. n. 10634 del 2010), nella quale si e’ affermato il principio, secondo cui “In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condotta di piu’ soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarieta’, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non e’ sanzionabile con l’inammissibilita’ dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalita’ della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine. Infatti, nella specie in essa rilevante, il separato esercizio dell’azione da parte di soggetti distinti e’ riconosciuto come non illegittimo e l’abuso e’ ravvisato – in stretto collegamento con il pregresso esercizio unitario delle azioni nel processo presupposto, non sulla base dell’articolo 111 Cost., ma, in ragione della peculiarita’ dell’azione per equa riparazione – nella violazione del dovere di solidarieta’ rispetto alla Stato debitore; inoltre, la sanzione non e’ processuale, ma unicamente incidente sulle spese del giudizio.
2.3.2. La giurisprudenza esaminata conforta in ordine alla non configurabilita’ dell’abuso processuale per il mancato esercizio di una facolta’, quella delle parti di agire insieme nello stesso processo in ragione della connessione delle domande proposte (articolo 103 c.p.c.), che l’ordinamento riconosce accanto alla tutela ordinaria e come ipotesi facoltativa rispetto al sistema processuale costruito con epicentro nell’azione individuale. Tanto, che lo stesso legislatore si preoccupa di regolamentare la separazione di processi iniziati unitariamente per volonta’ delle parti (articolo 103 c.p.c., comma 2).
D’altra parte, se si ritenesse abusivo il mancato esercizio di tale facolta’, l’effetto sarebbe quello di una interpretazione abrogativa che, per il suo carattere di sistema, avrebbe diretta incidenza nelle scelte che sono ordinariamente rimesse all’esercizio della funzione legislativa.
2.3.3. Queste conclusioni non tolgono pregio alle osservazioni del giudice del merito, secondo il quale, nel caso di specie, il ricorso a due distinte azioni determina gli stessi effetti che la giurisprudenza sull’abuso del processo mira ad evitare: a) la duplicazione di giudizio che avrebbe potuto essere unico; b) l’aggravamento della posizione debitoria sotto il profilo della lievitazione delle spese processuali; c) la possibile diversita’ delle decisioni in ordine allo stesso evento lesivo. Proprio questi effetti potrebbero suggerire al legislatore di riconsiderare le scelte di fondo effettuate con il codice di procedura in tempi lontani, a Costituzione assente. Allora, si potrebbe prevedere che in ipotesi, come nella specie, di danni derivanti da un unico fatto illecito nei confronti di soggetti distinti, e, in astratto in tutte le ipotesi di cui all’articolo 103 c.p.c., l’esercizio congiunto dell’azione sia obbligatorio, proprio alla luce dei principi del giusto processo inverati nell’articolo 111 Cost., come interpretati dalla costante giurisprudenza di legittimita’.
2.3.4. In conclusione, le censure sono accolte in applicazione del seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi che soggetti giuridici diversi subiscano danni derivanti da un unico fatto illecito, lo strumento processuale attribuito dall’ordinamento alle parti, quale mera possibilita’ di agire insieme nello stesso processo in ragione della connessione delle domande proposte (articolo 103 c.p.c.), non puo’ essere interpretato come obbligo di agire contestualmente in un unico processo, alla luce dell’articolo 111 Cost., che imporrebbe tale interpretazione per perseguire la ragionevole durata del processo secondo una logica di economia processuale che favorisca l’uso piu’ razionale ed economico possibile delle risorse giudiziarie – atteso che il mancato esercizio di tale facolta’ e, quindi, la scelta della via ordinaria di promozione autonoma dell’azione in distinti processi, non integra abuso del processo, attraverso l’utilizzo degli strumenti processuali al di la’ e oltre i limiti della sua funzionalizzazione alle esigenze di tutela per cui l’ordinamento li appresta, ma il legittimo esercizio di una facolta’ espressamente prevista dall’ordinamento”.
3. L’accoglimento dei primi quattro motivi, comporta l’assorbimento dei restanti due motivi, attinenti al merito dell’appello all’epoca proposto. Per effetto dell’accoglimento suddetto, la sentenza impugnata e’ annullata, con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa persona, che decidera’ l’appello proposto e liquidera’ le spese processuali anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie i primi quattro motivi del ricorso; dichiara assorbiti i restanti due motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Foggia, in diversa persona.

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