Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 settembre 2016, n. 18991

In riferimento alla clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito la rende inoperante, ma la clausola riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volonta’, a richiamare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioni

Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacche’ il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facolta’ del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicche’ una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, e’ giuridicamente inefficace.

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La locazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 27 settembre 2016, n. 18991

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3583/2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in concordato preventivo in persona dell’Amministratore Unico (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di tutore di (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA SOCIO UNICO, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 776/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, la Corte di appello di Firenze (sentenza del 4 giugno 2013) confermo’, correggendo la motivazione, la decisione del primo giudice, che aveva dichiarato risolto, ex articolo 1453 e 1455 c.c., il contratto di locazione di una porzione di immobile per attivita’ alberghiera, per via della morosita’ nel pagamento dei canoni di locazione, dalla meta’ dell'(OMISSIS), oltre ad altre spese (circa 115.000 Euro).
Il giudizio era stato promosso nei confronti della originaria conduttrice ( (OMISSIS)) e nei confronti della societa’ ( (OMISSIS) spa) con la quale questa (a meta’ (OMISSIS)) aveva stipulato un contratto di affitto di azienda. Societa’, quest’ultima, cessionaria del contratto di locazione, comunicato alla locatrice, che non aveva liberato la cedente dalle sue obbligazioni.
2.Avverso la suddetta sentenza, (OMISSIS) srl in concordato preventivo, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) nella qualita’.
(OMISSIS) spa, non si difende.
Entrambe le parti depositano memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di merito, in riferimento all’eccezione di adempimento da parte del conduttore di aver effettuato il pagamento dei canoni in contestazione, rilevato che gli ordini di bonifico indicavano solo “affitto” senza riferimento alla mensilita’ relativa, e che il creditore, in mancanza di specifica imputazione da parte del debitore aveva imputato i pagamenti a canoni scaduti pregressi rispetto a quelli in contestazione, in applicazione del criterio legale di cui all’articolo 1193 c.c., comma 2, mentre il debitore non aveva, come era suo onere, neanche chiesto di provare che i canoni pregressi cui il creditore aveva imputato i pagamenti erano gia’ stati diversamente estinti, ha ritenuto l’inadempimento.
1.1. Cosi’ decidendo, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, secondo cui “Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacche’ il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facolta’ del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicche’ una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, e’ giuridicamente inefficace.” (Cass. n. 19527 del 2012).
1.1. La societa’ conduttrice ricorrente censura la statuizione con i primi due motivi di ricorso.
Deduce, invocando la violazione dell’articolo 1193 c.c., l’omessa considerazione da parte del giudice di una “imputazione tacita” dei pagamenti – avvenuti mediante bonifici con l’indicazione della causale “affitto” senza ulteriore specificazione – quale si sarebbe potuta dedurre dal diverso importo dei canoni per via dell’adeguamento Istat previsto in contratto.
A prescindere dalla configurabilita’ della imputazione tacita a fronte della giurisprudenza consolidata che, in caso di crediti di natura omogenea, richiede una dichiarazione di imputazione, e’ assorbente la considerazione della novita’ del profilo, dedotto per la prima volta in sede di legittimita’. Deduce, inoltre, la violazione dell’articolo 2697 c.c., sempre in riferimento all’articolo 1193 c.c..
Al contrario di quanto si sostiene nel ricorso, tale regola non e’ stata violata dalla Corte di merito atteso che, in difetto di imputazione specifica del debitore, ha ritenuto operante l’imputazione legale dei pagamenti ai crediti preesistenti, con conseguente spettanza al debitore dell’onere di provare di aver altrimenti estinto questi ultimi.
Infatti, solo a fronte di un pagamento eseguito in riferimento a un determinato credito l’onere della prova sarebbe gravato sul creditore che avesse controdedotto che il pagamento era da imputarsi ad un credito diverso.
I primi due motivi, pertanto, sono privi di pregio.
2. Con il terzo motivo, invocando la violazione degli articoli 1453 e 1455 c.c., si deduce l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui non avrebbe dato rilievo, per escludere la gravita’ dell’inadempimento, alla “tolleranza” del locatore, che aveva inviato la diffida ad adempiere dopo un anno dall’ultimo adempimento.
In particolare, la sentenza avrebbe errato: – a non dare rilievo all’aspetto soggettivo, avendo il locatore prestato una costante acquiescenza per via delle trattative in corso per l’acquisto da parte sua delle quote della societa’ conduttrice; – a non comprendere che nel giudizio di appello si era discusso della gravita’ dell’inadempimento proprio in riferimento alla dedotta tolleranza del creditore e che, quindi, il profilo della gravita’ era stato sviluppato; – nel riferirsi all’inoperativita’ della clausola risolutiva espressa in caso di tolleranza nel ritardo del canone, salvo la ripresa di efficacia della stessa clausola in caso di nuova manifestazione di volonta’ (Cass. n. 2111 del 2012); – a non considerare che la condotta del creditore va valutata secondo il principio della buona fede.
2.1. La censura non e’ fondata e va rigettata.
Come il ricorrente sostiene – mediante il rituale richiamo agli atti processuali – nel giudizio di appello si discusse della gravita’ dell’inadempimento sotto il profilo soggettivo e, al fine di sostenere la mancanza di tale gravita’, il conduttore argomento’ nel senso del rilievo a tal fine della tolleranza del creditore. La Corte di merito, per rilevare la cessazione della tolleranza ha correttamente richiamato la giurisprudenza relativa alla reviviscenza della efficacia della clausola risolutiva espressa. In riferimento alla clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito la rende inoperante, ma la clausola riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volonta’, a richiamare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioni (tra le tante, Cass. n. 2111 del 2012). Nella specie, il locatore manifesto’ la propria volonta’ di porre fine alla tolleranza con la lettera del 2 dicembre 2009, pacificamente restata senza risposta da parte del conduttore. A questa segui’ l’azione giudiziaria per la convalida di sfratto in forza della quale il conduttore pago’ con riserva di ripetizione, sostenendo di nulla dovere. In definitiva, correttamente la Corte di merito ha confermato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore anche sotto il profilo soggettivo.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a vantaggio del controricorrente.
Non avendo l’altra societa’ intimata svolto difese, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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