Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 29 luglio 2016, n. 15790

L’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 29 luglio 2016, n. 15790

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20855-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente-
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 10667/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 05/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato GIULIA PURCARO per delega orale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS), con ricorso L. n. 102 del 2006, ex articolo 3, depositato il 16 novembre 2006 e notificato il 12 febbraio 2007, cito’ in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, per un sinistro stradale accaduto il 29 giugno 2001, (OMISSIS), (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona subiti per essere stato investito quale pedone dal ciclomotore di proprieta’ della (OMISSIS), condotto dall’ (OMISSIS).
Costituitasi in giudizio, la convenuta societa’ di assicurazioni eccepi’ l’incompetenza per valore del giudice e la prescrizione del diritto al risarcimento, e, nel merito, chiese il rigetto della domanda. Nella contumacia degli altri convenuti, il giudice di pace, espletata la C.Testo Unico medico legale e la prova testimoniale, con sentenza n. 40012/2010, accolse parzialmente la domanda e condanno’ i convenuti in solido al risarcimento dei danni, complessivamente liquidati nell’importo di Euro 3.799,50, oltre accessori e spese processuali.
2. L’ (OMISSIS) ha proposto appello lamentando l’omessa liquidazione di alcune voci di danno e l’incongrua liquidazione di altre.
Rimasti contumaci gli altri appellati, si e’ costituita la S.p.A. (OMISSIS) ed ha proposto appello incidentale, eccependo col primo motivo l’incompetenza per valore del primo giudice e col secondo la prescrizione del diritto dell’attore ai sensi dell’articolo 2947 cod. civ.; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, per totale carenza di prova in ordine al fatto storico.
Con la decisione ora impugnata, pronunciata il 5 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 281 sexies cod. proc. civ., il Tribunale di Napoli ha accolto l’appello incidentale e, per l’effetto, ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto esercitato da (OMISSIS), e ne ha rigettato la domanda, nonche’ l’appello principale; ha compensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
3. Avverso la sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a sei motivi.
La (OMISSIS) S.P.A. si difende con controricorso.
Gli altri intimati non si difendono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dalla resistente per irregolarita’ della procura speciale in quanto mancante dell’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.
L’eccezione e’ infondata perche’ la procura speciale contiene il mandato esplicito alla difesa nel giudizio di cassazione, rilasciato dalla parte ricorrente, che l’ha sottoscritto con firma leggibile, e comunque e’ posta a margine del ricorso per cassazione, che esplicitamente la richiama (cfr., da ultimo, Cass. n. 15538/15, nel senso che “L’articolo 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facolta’ di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato cosi’ conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialita’ del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso, senza che rilevi l’eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto piu’ ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il richiamo ad essa nell’intestazione dell’atto di gravame”).
1. Col primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione delle norme L. 21 dicembre 2006, n. 102, ex articolo 3, articolo 436 cod. proc. civ., articoli 24 e 111 Cost.. Il ricorrente sostiene che, essendo la presente controversia regolata dal rito del lavoro (in quanto introdotta ai sensi della L. n. 102 del 2006, articolo 3, applicabile ratione temporis), la memoria della controparte di costituzione in appello, contenente appello incidentale, avrebbe dovuto essere notificata ai sensi dell’articolo 436 c.p.c., comma 3, seconda parte. Deduce, quindi, che la (OMISSIS) S.p.A., pur avendo spiegato appello incidentale con memoria tempestivamente depositata, non ha provveduto alla sua notificazione ne’ all’odierno ricorrente ne’ alle altre parti processuali; che, percio’, essendo stato violato il diritto di difesa di questi ultimi, il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilita’ e/o la nullita’ dell’appello incidentale proposto dalla societa’, senza che il vizio potesse essere sanato con la rinnovazione, come da giurisprudenza richiamata in ricorso.
1.1. Il motivo non merita accoglimento.
Si legge nel controricorso che, pur essendo stato introdotto il giudizio ai sensi della L. n. 102 del 2006, articolo 3, il Giudice di Pace di Napoli ha disposto il mutamento di rito, in ossequio a quanto statuito da questa Corte Suprema con ordinanza n. 21418/08 e che, percio’, il giudizio di primo grado e’ proseguito secondo le norme del rito ordinario di cognizione.
Questa vicenda processuale non e’ stata smentita dal ricorrente. Orbene, una volta mutato il rito in primo grado, il secondo grado di giudizio e’ regolato, in ossequio al principio di ultrattivita’ del rito invocato dallo stesso ricorrente, dalle norme processuali relative al rito modificato, nella specie il rito ordinario di cognizione.
Il principio e’ stato riaffermato di recente da questa Corte proprio in riferimento ad una causa relativa al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, trattata in primo grado col rito ordinario di cognizione, del quale si e’ ritenuta l’applicabilita’ anche in appello (cfr. Cass. n. 13311/15).
Nel caso di specie, pertanto, applicandosi le norme del rito ordinario di cognizione, la comparsa di costituzione e risposta in appello, contenente appello incidentale, non avrebbe dovuto essere notificata ai sensi dell’articolo 436 cod. proc. civ., in quanto norma non applicabile.
Il primo motivo di ricorso va percio’ rigettato.
2. Prima di esaminare il secondo motivo (che riguarda il disconoscimento della conformita’ all’originale dei documenti prodotti in copia quali atti interruttivi della prescrizione) occorre procedere all’esame del terzo e del quinto motivo, in quanto entrambi riferiti all’eccezione di prescrizione, che e’ logicamente e giuridicamente pregiudiziale (rispetto, appunto, alla contro-eccezione concernente gli atti interruttivi)
Col terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione delle norme ex articoli 414, 434 e 436 cod. proc. civ., sostenendosi la genericita’ del motivo di appello incidentale concernente la prescrizione del diritto, poiche’ mancante di una critica puntuale alle ragioni di rigetto dell’eccezione svolte dal giudice di pace.
2.1. Col quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della norma ex articolo 2938 cod. civ., sostenendosi che anche l’eccezione di prescrizione sarebbe stata formulata genericamente, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, in quanto non sarebbero stati specificati i fatti posti a fondamento (ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizionale) e la prescrizione non sarebbe stata “tipizzata” in base alle varie ipotesi previste dalla legge.
2.2. Entrambi i motivi sono infondati.
Risulta gia’ dal ricorso che la societa’ di assicurazioni, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel primo grado di giudizio, preciso’ quanto segue: “il sinistro per cui e’ causa si assume essersi verificato in data (OMISSIS). Ebbene, non risulta che controparte abbia mai, in tale lasso temporale, compiuto idonei atti interruttivi del preteso diritto al risarcimento del danno… omissis.
Quindi, la societa’ ripropose l’eccezione in appello formulando il motivo di impugnazione (trascritto nel ricorso, in termini corrispondenti a quelli dell’atto) che, dopo aver riprodotto esattamente il testo dell’eccezione appena riportata, venne cosi’ completato:”… Anche tale eccezione, su cui controparte nulla ha di specifico contro-eccepito, e’ stata, con insufficiente motivazione, disattesa dal Giudice di pace”.
In proposito, si legge sempre nel ricorso che il giudice di pace si era espresso nei seguenti termini (riscontrabili nella sentenza in atti): “vanno disattese le eccezioni sollevate dalla societa’ assicuratrice di prescrizione del diritto azionato, risultando depositata in atti documentazione interruttiva della stessa”.
2.3. L’eccezione di prescrizione, come sopra formulata, e’ piu’ che idonea a rappresentare l’inerzia del titolare del diritto a far data dal verificarsi del sinistro ed a manifestare la volonta’ della parte di volersi avvalere della corrispondente causa estintiva. In proposito, non puo’ che essere ribadito, contrariamente a quanto si assume col quinto motivo, che in tema di risarcimento del danno, grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l’onere di allegare l’inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volonta’ di avvalersene, non anche di tipizzare l’eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che puo’ conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata (cosi’ Cass. n. 14576/07; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 24037/09).
2.4. Quanto all’asserita mancanza di specificita’ del motivo d’appello, di cui al terzo motivo, si osserva che se e’ vero che il motivo di gravame non puo’ risolversi nella mera riproposizione delle ragioni esposte in primo grado, dovendo contenere anche una critica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, e’ pur indubitabile che l’ampiezza e la portata della critica sono commisurate all’ampiezza ed alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice. Pertanto, qualora queste siano talmente generiche da consistere sostanzialmente nella mera affermazione di rigetto delle ragioni della parte, questa ben puo’ procedere alla riproposizione delle medesime ragioni evidenziando che il primo giudice le ha disattese senza alcun supporto motivazionale suscettibile di apposita critica (cfr., tra le altre, Cass. n. 7786/10 nel senso che la valutazione circa il rispetto, da parte dell’appellante, dell’obbligo di indicare specificamente le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’articolo 342 cod. proc. civ., va compiuta tenendo presente le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, poiche’ non e’ possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondate su basi specifiche).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado si e’ limitato a rigettare l’eccezione di prescrizione, sicche’ il motivo di appello (col quale questa e’ stata riproposta, lamentandosi l’insufficiente motivazione) fatto salvo quanto si dira’ a proposito dell’eccezione di disconoscimento della conformita’ all’originale delle copie degli atti interruttivi- risulta conforme al disposto dell’articolo 342 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis (vale a dire quello precedente le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 2012 convertito nella L. n. 134 del 2012), come interpretato alla stregua dei principi appena richiamati.
I motivi terzo e quinto vanno percio’ rigettati.
3. Il secondo motivo di ricorso attiene alle ragioni dell’accoglimento del motivo dell’appello incidentale col quale e’ stata riproposta l’eccezione di prescrizione. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto che non fosse stata “adeguatamente superata e vinta dalla parte attrice” in primo grado l’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicuratrice. In particolare, ha evidenziato come quest’ultima avesse tempestivamente disconosciuto -sia con la comparsa di costituzione e risposta, mediante il richiamo dell’articolo 215 cod. proc. civ. e articolo 2719 cod. civ.; sia all’udienza dinanzi al giudice di pace del 19 marzo 2007- gli atti interruttivi della prescrizione depositati in copia dalla parte attrice; ha quindi rilevato che non era seguita, da parte dell’attore-appellante, nessuna ulteriore allegazione o produzione documentale; ne ha tratto la conclusione che “nessuna rilevanza puo’ attribuirsi alle lettere di messa in mora depositate nella produzione di parte attrice in semplice copia fotostatica”, essendo inutilizzabili ai sensi dell’articolo 2719 cod. civ.. Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha percio’ accolto l’eccezione di prescrizione per essere decorsi piu’ di cinque anni tra la verificazione dell’incidente ed il deposito del ricorso.
3.1. Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione delle norme ex articoli 112, 346, 416, 436 e 437 cod. proc. civ.; nullita’ della sentenza e del procedimento, perche’ l’eccezione di disconoscimento di ogni produzione documentale in copia, formulata dalla compagnia di assicurazioni in primo grado, in aggiunta all’eccezione di prescrizione, non sarebbe stata riproposta in appello, malgrado il Giudice di Pace di Napoli l’avesse rigettata. Quindi, secondo il ricorrente, il Tribunale di Napoli avrebbe preso in esame ex officio l’eccezione di disconoscimento di ogni produzione documentale in copia, non espressamente riproposta nel giudizio di secondo grado, cosi’ incorrendo in vizio di extrapetizione.
3.2. Il motivo e’ fondato.
Nel primo grado di giudizio, in effetti, e’ stato formulato espresso disconoscimento della conformita’ all’originale delle copie dei documenti prodotti in copia dall’attore. Infatti, nella comparsa di risposta in primo grado si legge, oltre a quanto sopra riportato al punto 2.2., anche la seguente precisazione (pure riportata in ricorso): “Sin d’ora si impugna e disconosce ex articolo 215 c.p.c. e articolo 2719 c.c. ogni produzione documentale in copia, contestandone la conformita’ all’originale”. L’eccezione, che si e’ andata cosi’ ad aggiungere all’eccezione di prescrizione, stata ribadita all’udienza tenuta dal giudice di pace il 19 marzo 2007 con specifico riferimento ai documenti cui l’attore aveva basato la contro-eccezione di interruzione della prescrizione (per come e’ detto anche nella sentenza impugnata).
Tuttavia, il Giudice di Pace di Napoli, nel disattendere l’eccezione di prescrizione, ha del tutto omesso di considerare il disconoscimento effettuato ai sensi dell’articolo 2719 cod. civ. dalla societa’ assicuratrice, e si e’ limitato a rilevare che risultava “depositata in atti documentazione interruttiva” della prescrizione; ha quindi accolto nel merito la domanda dell’attore danneggiato, pur liquidando i danni in misura inferiore a quanto richiesto.
Considerata questa decisione di primo grado, la convenuta (OMISSIS) S.P.A. e’ totalmente soccombente non solo rispetto all’eccezione di prescrizione ma anche rispetto al disconoscimento effettuato ai sensi dell’articolo 2719 cod. civ.. Tanto piu’ che non e’ contestato, nemmeno dal ricorrente, che il disconoscimento non sia stato seguito dalla produzione in giudizio degli originali dei documenti aventi valenza interruttiva della prescrizione.
A fronte di questa situazione processuale, va fatta applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per il quale soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex articolo 346 cod. proc. civ., puo’ limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (cosi’, da ultimo, Cass. n. 6550/13 e n. 9889/16).
La resistente sostiene che la regola appena enunciata sarebbe stata rispettata mediante la proposizione del motivo di gravame col quale e’ stata ribadita l’eccezione di prescrizione.
Tuttavia, il testo di questo motivo – gia’ sopra riportato (sub 2.2)- non fa cenno alcuno al disconoscimento della conformita’ agli originali delle copie degli atti interruttivi prodotti dall’attore.
Rispetto all’articolo 2719 cod. civ., e’ orientamento consolidato di questa Corte quello per il quale in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformita’ tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinita’ della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (cfr., tra le altre, Cass. n. 28096/09).
A questa modalita’ di proposizione dell’eccezione di disconoscimento in primo grado fa da pendant la riproposizione dell’eccezione come motivo di appello, cui, in ossequio al requisito della specificita’ dei motivi di gravame richiesto dall’articolo 342 cod. proc. civ., va aggiunta la critica per la mancata od errata considerazione del disconoscimento da parte del primo giudice.
D’altronde, questa Corte ha gia’ avuto modo di sottolineare (nel precedente costituito da Cass. n. 13384/05) l’esigenza di un’impugnazione specifica e determinata, che esprima la volonta’ di negare l’autenticita’, nel caso del disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata posta a fondamento della sentenza di primo grado, senza che possa considerarsi sufficiente l’affermazione dell’inesistenza del fatto costitutivo contenuto nella scrittura.
Poiche’ al disconoscimento di cui all’articolo 2719 cod. civ. e’ da ritenere applicabile, quanto ai modi e ai termini in cui debba avvenire, la disciplina di cui agli articoli 214 e 215 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 4476/09 e n. 13425/14), va affermato che qualora sia stato effettuato in primo grado il disconoscimento di conformita’ all’originale di un documento prodotto in copia, cui non sia seguita la produzione dell’originale, e cio’ nonostante il giudice se ne sia avvalso a fini probatori, e’ onere della parte soccombente che intenda contestare questa utilizzazione, ribadire espressamente l’eccezione di disconoscimento, mediante un’impugnazione specifica e determinata che esprima sia la volonta’ di negare la conformita’ all’originale delle copie prodotte dalla controparte sia la critica al giudice che se ne sia avvalso malgrado il disconoscimento, senza che possa considerarsi sufficiente la generica affermazione dell’inesistenza dei documenti, o degli atti di cui essi sono rappresentativi.
Applicando questo principio al caso di specie, ferma restando l’eccezione di prescrizione, validamente riproposta col motivo di appello, la stessa avrebbe dovuto essere delibata dal giudice di secondo grado tenendo conto dei documenti prodotti in copia dall’originario attore a sostegno della contro-eccezione di interruzione della prescrizione, senza che avesse piu’ rilevanza il disconoscimento della loro conformita’ all’originale disatteso dal primo giudice, in quanto non fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione incidentale.
Pertanto, non e’ conforme a diritto la sentenza impugnata che ha ritenuto sufficiente il disconoscimento compiuto nel primo grado di giudizio, senza tenere conto del contenuto del motivo di appello.
4. In conclusione, rigettati il primo, il terzo ed il quinto motivo, va accolto il secondo.
La sentenza impugnata va cassata.
Restano assorbiti i motivi restanti, in quanto attinenti alla (asserita) genericita’ dell’eccezione di disconoscimento cosi’ come sollevata nel primo grado di giudizio (quarto motivo) ed alla (asserita) possibilita’ per il giudice di desumere altrimenti la dimostrazione di quanto attestato nei documenti in copia la cui conformita’ all’originale sia stata disconosciuta (sesto motivo), trattandosi di questioni oramai irrilevanti, per la mancata riproposizione dell’eccezione di disconoscimento con appello incidentale.
La causa va rimessa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame del motivo d’appello incidentale concernente l’eccezione di prescrizione, tenuto presente il principio di diritto sopra enunciato, ed eventuale esame dei restanti motivi dell’appello incidentale e dell’appello principale, nonche’ per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.

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