Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 ottobre 2016, n. 20011

In tema di assicurazioni e aggravamento del rischio l’indennizzo non può essere escluso se manca un positivo accertamento relativo al fatto che l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto se avesse conosciuto il nuovo stato delle cose

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 6 ottobre 2016, n. 20011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7349/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 591/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo, accoglimento 2 e 3 motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) s.r.l., in persona del liquidatore (OMISSIS), convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a. per sentirle condannare, ciascuna per la quota del 50%, al pagamento dell’indennizzo dovuto a fronte di una polizza per incendio ed eventi speciali stipulata nel 1998 in relazione a locali di proprieta’ della societa’ che – nel gennaio 2001 – erano stati oggetto di atti vandalici e di sottrazione di componenti della struttura.
Le convenute contestarono la domanda.
Nel giudizio intervenne (OMISSIS) – ex articolo 111 c.p.c., e quale cessionario del credito della (OMISSIS) – che fece proprie tutte le richieste e deduzioni dell’attrice.
Il Tribunale di Roma ritenne ammissibile l’intervento del (OMISSIS) e condanno’ entrambe le convenute al pagamento dell’indennizzo (ciascuna per la quota del 50%).
Pronunciando sul gravame congiunto proposto dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.p.a. (gia’ Levante (OMISSIS)), la Corte di Appello ha disatteso l’eccezione di nullita’ delle procure rilasciate al difensore delle appellanti e, esaminato il merito, ha rigettato la domanda di indennizzo sul rilievo che la (OMISSIS) non aveva adempiuto all’obbligo di comunicare mutamenti delle circostanze che comportavano l’aggravamento del rischio (in concreto individuate dalla Corte nel fatto che, con la messa in liquidazione della societa’, i locali erano stati abbandonati e privati di sorveglianza).
Ricorre per cassazione il (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi, mentre le intimate non svolgono attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 83 e 343 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo), il ricorrente si duole che la Corte abbia disatteso l’eccezione – che egli aveva sollevato con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello – relativa alla inammissibilita’ o nullita’ del gravame proposto dalle assicuratrici per inesistenza di valida procura alle liti.
Assume il ricorrente che la Corte ha frainteso la portata dell’eccezione – che, essendo relativa al solo giudizio di appello, non necessitava di impugnazione incidentale – e ribadisce che il difensore delle due societa’ aveva agito in forza di un mandato alle liti che era stato rilasciato in primo grado anche per il giudizio di appello e che, tuttavia, risultava privo di effetti in quanto l’originaria procura speciale in favore dei conferenti il mandato era stata revocata e sostituita in data anteriore all’introduzione del giudizio di appello.
1.1. Al riguardo, la Corte ha osservato che:
– le procure alle liti, “estese anche al giudizio di appello, erano acquisite in atti nelle copie notificate dell’atto di citazione e non furono assolutamente contestate”;
– era preclusa la “contestabilita’” dei poteri rappresentativi in capo alla persona che aveva rilasciato la procura ad litem, in quanto non era stato “proposto appello incidentale, ma solo eccezione”;
– peraltro, la questione del difetto di rappresentanza dei procuratori “non e’ proposta con riguardo all’appello, ma in se’ e per se’ e, quindi, l’omissione… della sua proposizione in primo grado e’ in effetti preclusiva per questo grado (in definitiva, la questione dell’irregolarita’ della costituzione in primo grado e’ preclusa, ove non sollevata tempestivamente nei motivi di appello”).
1.2. Premesso che la Corte di merito ha mostrato di non aver colto l’esatta portata dell’eccezione (che, in quanto limitata al giudizio di gravame, non richiedeva la proposizione di un’impugnazione incidentale), il motivo va dichiarato inammissibile per violazione della prescrizione di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, in quanto il ricorrente ha omesso di trascrivere il contenuto (come pure di indicarne la sede di reperimento nell’ambito degli atti processuali) delle due procure notarili da cui emergerebbe la soluzione di continuita’ dei poteri rappresentativi in capo ai procuratori speciali delle due compagnie assicuratrici che avevano conferito la procura alle liti in primo grado (estesa al giudizio di appello), in tal modo impedendo a questa Corte di apprezzare la fondatezza dell’eccezione sulla base alla sola lettura del ricorso e senza necessita’ di procedere essa stessa alla ricerca di tali documenti.
2. Il secondo motivo (che denuncia la violazione degli articoli 167, 345 e 112 c.p.c., e degli articoli 1898 e 1892 c.c.) censura la sentenza per avere pronunciato sulla questione dell’aggravamento del rischio senza considerare che la stessa era stata dedotta soltanto con la memoria ex articolo 180 c.p.c., mentre avrebbe dovuto costituire oggetto di una domanda riconvenzionale da proporre nel termine di cui all’articolo 167 c.p.c., con la conseguenza che non avrebbe potuto essere utilmente riproposta in sede di appello.
2.1. La censura e’ infondata, in quanto, costituendo oggetto di un’eccezione in senso proprio (cfr. Cass. n. 5346/1980), la questione dell’aggravamento del rischio era stata tempestivamente proposta con la memoria ex articolo 180 c.p.c., (nel testo previgente alla modifica Introdotta dalla L. n. 80 del 2005, applicabile ratione temporis) e risultava pertanto riproponibile in sede di gravame.
3. Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1898, 2697 e 2729 c.c., e articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo e censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che vi era stato un notevole aggravamento del rischio la cui mancata comunicazione aveva fatto venir meno l’obbligo di indennizzo da parte delle assicuratrici; il ricorrente evidenzia che la polizza non contemplava la circostanza che i locali fossero occupati ed esclude che il premio sia stato determinato in funzione di una situazione di occupazione dei locali, contestando anche l’affermazione che l’immobile fosse in stato di abbandono (siccome non giustificata dalle risultanze istruttorie); conclude nel senso che la Corte, anziche’ muoversi nell’ambito di un corretto ragionamento presuntivo, si era affidata a mere illazioni fornendo una “motivazione solo apparente” del proprio convincimento.
Il quarto motivo denuncia, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione dell’articolo 1898 c.c., comma 5, e articolo 2697 c.c., e censura la sentenza per non avere valutato se il ritenuto mutamento delle circostanze avesse effettivamente comportato un aggravamento del rischio in misura tale che l’assicuratore non lo avrebbe assunto e, altresi’, per non aver valutato se ricorressero le condizioni per una mera riduzione dell’indennizzo.
3.1. I due motivi – che si esaminano congiuntamente – sono fondati sotto il profilo della violazione di legge.
Premesso che la previsione dell’articolo 1898 c.c., non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo “quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio piu’ elevato”, deve ritenersi che l’esclusione dell’indennizzo (prevista dall’articolo 1898 c.c., comma 5) non possa operare in difetto del positivo accertamento – da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso – circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto (cfr. Cass. n. 2566/1978); un siffatto accertamento e’ mancato nel caso in esame, in cui la Corte si e’ limitata a rilevare che il rischio era aumentato “in modo notevole”, con un’affermazione che non puo’ valere come implicito apprezzamento della ricorrenza di condizioni sufficienti ad escludere l’indennizzo (tanto piu’ per il fatto che non contiene la contestuale valutazione circa la ricorrenza dell’ipotesi alternativa della riduzione della somma dovuta).
La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame in ordine all’applicazione dell’articolo 1898 c.c., da compiere alla luce dei criteri sopra individuati.
4. La Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il terzo e il quarto, cassa i relazione ad essi e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

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