Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 7 marzo 2017, n. 5618

Il credito vantato dal coniuge separato per assegno di mantenimento dovuto,ex articolo 156 del Cc, dall’altro coniuge, sebbene dia luogo a un’obbligazione periodica, avente a oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell’alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 7 marzo 2017, n. 5618

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9866/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale al margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 189/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza resa pubblica il 22 gennaio 2014, la Corte di appello di Bologna rigettava le impugnazioni separatamente proposte (e successivamente riunite) da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la decisione del Tribunale di Modena che, a sua volta, aveva accolto la domanda avanzata nei loro confronti da (OMISSIS), coniuge di (OMISSIS), per sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., della vendita della quota di meta’ della proprieta’ superficiaria effettuata in data (OMISSIS), e trascritta l'(OMISSIS), dall’alienante (OMISSIS) in favore della sorella acquirente (OMISSIS).

1.1. – La Corte territoriale, anzitutto, escludeva che l’azione revocatoria fosse prescritta, in quanto, ai sensi dell’articolo 2903 c.c., la decorrenza del relativo termine quinquennale andava computata dalla trascrizione dell’atto e con citazione avvenuta al litisconsorte necessario (OMISSIS) in data 29 settembre 2004 vi era stata utile interruzione della prescrizione stessa anche nei confronti del litisconsorte (OMISSIS), oltre a doversi considerare a tal riguardo efficace la causa di sospensione fra coniugi di cui all’articolo 2941 c.c., rilevabile d’ufficio e non riservata ad eccezione di parte.

1.2. – Il giudice di appello, poi, riteneva sussistente la ragione e/o aspettativa di credito della (OMISSIS) e la sua anteriorita’ all’atto dispositivo, individuandola nel provvedimento presidenziale, reso nel giudizio di separazione personale tra coniugi, che fissava in Lire 1.500.000 l’assegno di mantenimento che (OMISSIS) doveva versare e cio’ “indipendentemente dal fatto che un effettivo inadempimento, ex ore actoris prima parziale e poi totale, di detta vera e propria obbligazione periodica si sia solo successivamente verificato”, spettando, peraltro, allo stesso (OMISSIS) la prova di aver adempiuto.

1.3. – La Corte territoriale, quindi, ravvisava, per un verso, l’eventus damni nell’essersi (OMISSIS) spogliato dell’unico bene immobile di sua proprieta’ e, per altro verso, i requisiti soggettivi ex articolo 2901 c.c.: quanto al terzo acquirente, nel rapporto parentale con il debitore e nella conoscenza effettiva delle vicende familiari; quanto al debitore, dalla vendita dell’unico quo bene immobile, dall’essere “gli inadempimenti … iniziati li mese successivo al rogito” e dall’infruttuosa esecuzione mobiliare nei suoi confronti.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, con separate impugnazioni, (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi, rispettivamente, a tre e quattro motivi.

Resiste contro entrambi i ricorrenti (OMISSIS); (OMISSIS), a seguito dell’impugnazione notificatale dal fratello (OMISSIS), ha depositato controricorso ad adiuvandum delle ragioni di quest’ultimo.

(OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti per essere decisi congiuntamente, assumendo il successivo ricorso di (OMISSIS) la veste di ricorso incidentale.

2. – Con il primo mezzo del ricorso principale di (OMISSIS) e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 2903 c.c., per avere la Corte di appello (discostandosi anche dal precedente costituito da Cass. n. 3379/2007) erroneamente affermato che la prescrizione dell’azione revocatoria decorresse non gia’ dalla data dell’atto dispositivo, ma dalla sua pubblicita’ (nella specie, dalla trascrizione della compravendita).

2.1. – Il motivo e’ infondato.

Il Collegio intende ribadire l’orientamento di questa Corte, frutto di piu’ recente consolidamento (cfr. Cass., 27 maggio 2014, n. 11815 e Cass., 24 marzo 2016, n. 5889, che confermano il principio gia’ enunciato da Cass., 19 gennaio 2007, n. 1210, rispetto al quale si poneva in contrasto il precedente, dello stesso anno, richiamato in ricorso), secondo cui “la disposizione dell’articolo 2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell’articolo 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto e’ stata data pubblicita’ ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto puo’ esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo”.

La decisione del giudice di appello, dunque, e’ conforme a tale principio.

3. – Con il secondo mezzo del ricorso principale e’ dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., e articolo 2941 c.c., per aver il giudice di secondo grado rilevato d’ufficio l’intervenuta interruzione/sospensione della prescrizione nonostante la (OMISSIS) non avesse tempestivamente dedotto eccezioni di “intervenuta sospensione/interruzione della prescrizione” dell’azione revocatoria (in relazione alla posizione del debitore litisconsorte), adducendo solo con la comparsa conclusionale la tempestivita’ della notificazione dell’atto di citazione e la sospensione della prescrizione tra coniugi.

3.1. – Il motivo non puo’ trovare accoglimento.

Come accertato dal giudice di appello (e non censurato), la notificazione dell’atto di citazione ex articolo 2901 c.c., (che, in materia di azione revocatoria ordinaria, si rende necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione – come affermato da Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822 -, con applicazione al riguardo della regola della c.d. scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario) e’ intervenuta, nei confronti di (OMISSIS), in data 29 settembre 2004, ossia prima dei cinque anni dalla trascrizione della compravendita (datata 8 ottobre 1999).

La stessa Corte territoriale ha, quindi, affermato che in forza di tale notificazione la prescrizione era “validamente interrotta”.

Si tratta di ratio decidendi che non e’ scalfita dalle doglianze mosse dalla ricorrente (nel corpo del motivo), giacche’ l’interruzione della prescrizione si configura come eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice (tra le altre, Cass., 5 agosto 2013, n. 18602) sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531).

Inoltre, la situazione di litisconsorzio necessario tra il debitore ( (OMISSIS)) e il terzo acquirente ( (OMISSIS)) ha consentito (cfr. Cass., 7 novembre 2011, n. 23068) al creditore ( (OMISSIS)) di giovarsi dell’effetto interruttivo della prima notificazione (quella a (OMISSIS)) anche nei confronti dell’ulteriore convenuto in giudizio ( (OMISSIS)), con effetto sospensivo sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il presente giudizio, come stabilito dall’articolo 2943 c.c., comma 2.

Tale ragione giustificativa e’, dunque, da sola idonea a sorreggere la decisione, con conseguente inammissibilita’, per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della sua conferma, delle censure investenti l’ulteriore ratio decidendi che si fonda sull’articolo 2941 c.c., che, in forza dell’intervenuta definitivita’ della prima ragione, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione stessa (tra le tante, Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108).

4. – Con il terzo mezzo del ricorso principale e’ prospettata violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., per aver la Corte territoriale: 1) erroneamente ritenuto che il provvedimento presidenziale di attribuzione dell’assegno di mantenimento integrasse il presupposto dell’esistenza del credito tutelabile ex articolo 2901 cod. civ., in assenza di inadempimento del coniuge obbligato al momento della proposizione dell’azione revocatoria; 2) erroneamente ritenuto che sussistesse l’eventus damni, non potendo il debitore che vendere al prezzo pattuito e alla propria sorella la quota proprietaria del cespite immobiliare e non avendo cio’ inciso sulla sua capacita’ patrimoniale, in quanto esercitante attivita’ lavorativa; 3) mancato di riferirsi al requisito della dolosa preordinazione tra debitore e terzo, stante l’anteriorita’ della vendita all’insorgenza del credito.

5. – Con il primo mezzo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e’ denunciata errata applicazione dell’articolo 2901 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il provvedimento presidenziale di attribuzione dell’assegno di mantenimento integrasse il presupposto dell’esistenza del credito tutelabile ex articolo 2901 c.c., nonostante che non vi fosse alcun inadempimento del coniuge obbligato al momento della proposizione dell’azione revocatoria.

6. – Con il secondo mezzo del ricorso incidentale e’ dedotta contraddittorieta’ della motivazione su fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ossia che la ” (OMISSIS) non fosse affatto creditrice nei confronti del marito nel momento in cui ha proposto la sua domanda e che avesse solo una aspettativa di credito che avrebbe potuto derivare dall’inadempimento del marito stesso alla obbligazione posta a suo carico di contribuire al mantenimento”.

7. – Con il terzo mezzo del ricorso incidentale e’ prospettata violazione dell’articolo 2967 c.c., per aver il giudice di appello ribaltato l’onere di prova sui presupposti dell’azione revocatoria, asserendo che era il convenuto a dover provare di aver adempiuto alla propria obbligazione in favore del coniuge e nonostante che la stessa Corte di merito avesse affermato che non sussisteva inadempimento all’obbligo di mantenimento al momento della proposizione dell’azione revocatoria.

8. – Con il quarto mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa applicazione dell’articolo 2901 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il credito fosse anteriore all’atto dispositivo e, quindi, non indagato il requisito soggettivo della dolosa preordinazione della vendita in danno delle ragioni del creditore, essendosi limitata a verificare la generica consapevolezza in capo a debitore e terzo.

9. – La censura veicolata sub 1) del terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale – da scrutinarsi congiuntamente perche’ pongono la medesima questione in diritto (relativa alla contestata esistenza di un credito (quello relativo all’assegno di mantenimento, ex articolo 156 c.c.) tutelabile dalla (OMISSIS) con l’esperita azione revocatoria) – sono infondati, alla stregua del seguente principio di diritto:

“Il credito vantato dal coniuge separato per assegno di mantenimento dovuto, ex articolo 156 c.c., dall’altro coniuge, sebbene dia luogo ad una obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, e’ tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell’alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato”.

Queste le ragioni.

9.1. – E’ principio consolidato quello per cui l’articolo 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidita’ ed esigibilita’, sicche’ anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, e’ idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualita’ di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619).

Del pari consolidato e’ il principio che a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria si richiede (non gia’ la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma) soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerta o difficile la soddisfazione del credito (tra le tante, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902).

9.2. – Orbene, e’ indubbio che il coniuge separato che ottenga, in forza di provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 156 c.c., l’assegno di mantenimento diventi creditore di un’obbligazione pecuniaria periodica (Cass., 14 febbraio 2007, n. 3336), avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo (Cass., 4 aprile 2005, n. 6975) e che, pertanto, si rendono esigibili alle rispettive scadenze (risultando, invece, liquide in base alla determinazione giudiziale dell’ammontare dell’assegno). Ne’, peraltro, puo’ dubitarsi che per l’adempimento di tale credito, che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore sia esposto, ai sensi dell’articolo 2740 c.c., con tutti i suoi beni (cfr. Cass., 26 luglio 2005, n. 15603).

Dunque, il diritto di credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento e’, nonostante il carattere periodico dell’obbligazione stessa, tutelabile ai sensi dell’articolo 2901 c.c., giacche’ l’azione revocatoria, per un verso, non postula – come detto – la (liquidita’ o) esigibilita’ del credito (che puo’ essere anche a termine o sottoposto a condizione) e, per altro verso, non richiede affatto, per la sua esperibilita’, la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento (attuale, e cioe’ al momento della disposizione patrimoniale pregiudizievole) del debitore, fondandosi, invece (oltre che sull’esistenza di un credito, nei termini anzidetti, e sul requisito soggettivo della scientia damni o della partecipatio fraudis), sul requisito oggettivo dell’eventus damni e cioe’ del compimento, ad opera del debitore, di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere piu’ difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare (inoltre, cfr. Cass., 19 agosto 2005, n. 17009, che da’ per presupposta la tutelabilita’ ex articolo 2901 c.c., del credito per assegno di mantenimento).

9.3. – Ne’ la previsione del citato articolo 156, comma 4, che consente al giudice di imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale ove si paventi il suo inadempimento, si pone come ostacolo all’esistenza dell’interesse del coniuge creditore all’esercizio dell’azione ex articolo 2901 c.c., poiche’ – premesso che la garanzia personale non fornisce, all’evidenza, alcuna garanzia che il patrimonio del debitore venga dismesso – quanto alla garanzia reale, questa Corte ha affermato che l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorche’ di entita’ tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneita’ dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualita’ del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., 10 giugno 2016, n. 11892).

9.4. – Del pari e’ da ritenersi (quanto al positivo apprezzamento circa l’interesse all’azione e la sua esperibilita’) in riferimento alla previsione di cui al quinto comma dello stesso articolo 156 c.c. (che consente al giudice, su istanza di parte, di disporre il sequestro dei beni dell’obbligato “in caso di inadempienza”), giacche’ non solo la revocatoria ordinaria, per la sua natura non recuperatoria e non ripristinatoria del patrimonio del debitore inciso dall’atto dispositivo, non postula la liberta’ e capienza di detto patrimonio (sicche’, costituisce strumento di tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore che concorre con gli altri strumenti che tendono alla medesima funzione di tutela, tra cui anche il sequestro), ma, segnatamente, essa – come gia’ evidenziato – non presuppone affatto l’inadempimento (attuale) del debitore stesso.

9.5. – Sicche’, la decisione assunta dalla Corte di appello (cfr. sintesi al § 1.2. dei “Fatti di causa”), in quanto conforme agli anzidetti principi, si sottrae alle critiche dei ricorrenti.

10. – Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale – da scrutinarsi congiuntamente – sono inammissibili.

Il secondo motivo non solo perche’ prospetta una censura di contraddittorieta’ della motivazione non piu’ proponibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., vigente n. 5, (applicabile ratione temporis al presente giudizio), ma esso, unitamente al terzo motivo, sono inammissibili perche’ muovono da un presupposto fallace e in contrasto con il corretto accertamento del giudice del merito (come messo in evidenza in sede di scrutinio al § 9, che precede), ossia che la (OMISSIS) non fosse titolare di credito tutelabile con azione revocatoria ordinaria.

11. – La censura del terzo motivo del ricorso principale veicolata sub 2) – concernente il requisito dell’eventus damni – e’ inammissibile.

Il giudice di appello (cfr. sintesi al § 1.3. dei “Fatti di causa”) ha ritenuto sussistente il pregiudizio alle ragioni creditorie in base al fatto che il debitore si fosse spogliato dell’unico bene immobile in sua proprieta’, cio’ integrando un giudizio fondato su prova presuntiva che, gia’ in altre occasioni, questa Corte (tra le altre, cfr. Cass., 27 marzo 2007, n. 7507) ha ritenuto immune da vizi.

La doglianza di parte ricorrente, dunque, si infrange sul corretto ragionamento del giudice del merito, intendendo accreditare une, diversa lettura delle risultanze processuali, quale prospettazione critica che, peraltro, neppure nel regime di cui all’articolo 360 c.p.c., previgente n. 5, era ammissibile.

12. – La censura del terzo motivo del ricorso principale veicolata sub 3) e il quarto motivo del ricorso incidentale concernenti il requisito soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Sono infondate, anzitutto, le doglianze che contestano l’accertamento dell’anteriorita’ del credito della (OMISSIS) rispetto all’atto dispositivo (la compravendita immobiliare avvenuta (OMISSIS) e trascritta l'(OMISSIS)), giacche’ erroneamente lo collocano al momento dell’inadempimento del coniuge debitore dell’assegno di mantenimento, mentre correttamente (secondo quanto gia’ in precedenza evidenziato) la Corte di appello lo ha individuato nel provvedimento presidenziale ex articolo 156 c.c., del 19 gennaio 1999 (come incontestato) e, quindi, antecedentemente alla predetta compravendita.

L’infondatezza di tali censure rende inconsistenti anche le doglianze, con esse collegate, dirette a criticare l’indagine del requisito soggettivo dell’azione ex articolo 2901 c.c., che si assume erroneamente condotta dal giudice del merito in quanto non rivolta ad accertare la “preordinazione dolosa” dell’atto dispositivo, che invece – come ben ritenuto dalla Corte territoriale – non era dovuta, essendo il credito, per l’appunto, sorto anteriormente alla compravendita oggetto di revocatoria.

Per il resto, le critiche, lungi dal denunciare errores in iudicando, si indirizzano all’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito (cfr. sintesi al § 1.3. dei “Fatti di causa”) e, quindi, sono, come tali, inammissibili.

13. – I ricorsi, principale ed incidentale, devono, dunque, essere rigettati, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis

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