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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

ordinanza 14 ottobre 2014, n. 42884


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia Gaetan – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS)

avverso l’ordinanza n. 491/2014 TRIB. LIBERTA’ di MELANO, del 11/04/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

sentite le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del PM.

RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP del Tribunale di Milano, con ordinanza emessa in data 5.07.2012, applicava nei confronti di (OMISSIS), cittadino (OMISSIS), socio e amministratore unico della (OMISSIS) S.r.l. (societa’ italiana) la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli articoli 110 e 81 cpv c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 (capo 4); articoli 110 e 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 (capo 5), articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 (capo 7);
La misura era eseguita il (OMISSIS) presso l’aeroporto di (OMISSIS), dove il prevenuto giungeva a seguito di estradizione dalla Francia conseguente al MAE emesso nei suoi confronti; in tale momento il prevenuto dichiarava di non parlare e comprendere la lingua italiana ed i verbalizzanti davano atto di aver reso edotto lo stesso sommariamente del contenuto dell’atto notificato (l’ordinanza) in lingua inglese.
In sede di interrogatorio di garanzia, svoltosi con la presenza di interprete di lingua francese, il Gip contestava all’indagato i fatti di cui all’ordinanza cautelare, dando conto degli elementi di prova illustrati nella motivazione del provvedimento, invitando il prevenuto ad esporre quanto ritenuto utile per la sua difesa, dandogli, altresi’, gli avvisi previsti dalla legge.
Il difensore dell’indagato proponeva tempestiva richiesta di riesame chiedendo di dichiarare la nullita’ (ovvero la perdita di efficacia) della misura in essere per omessa traduzione nella lingua dell’indagato dell’ordinanza applicativa della misura, sottolineando che il riesame era limitato solo a tale doglianza; in subordine la difesa chiedeva che fosse disposta la restituzione degli atti al Giudice che aveva emesso il provvedimento coercitivo per la sua traduzione e notificazione all’indagato (traduzione dell’ordinanza cautelare disposta dal GIP all’esito dell’interrogatorio di garanzia e notificata all’indagato, ancora in custodia cautelare, il 14.04.2014);
Il Tribunale di Milano in funzione del riesame, con ordinanza del 11.04.2014, depositata il 14.04.2010, accoglieva l’istanza e annullava l’ordinanza emessa dal GIP di Milano disponendo l’immediata scarcerazione dell’ (OMISSIS) se non detenuto per altra causa.
2. Avverso quest’ultimo provvedimento, ricorre per Cassazione, il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Milano deducendo:
a. violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 143 c.p.p., articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 180 c.p.p..
Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto, che dagli atti a disposizione del giudice al momento dell’emissione dell’ordinanza gia’ risultasse che l’indagato non avesse conoscenza della lingua italiana facendo derivare dalla mancata traduzione, a quel momento, la nullita’ dell’ordinanza.
La Procura ricorrente ritiene, invece che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, al momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare non vi fosse alcun elemento dal quale desumere che l’indagato non conoscesse la lingua italiana.
(OMISSIS), pur essendo cittadino francese, e’ socio ed amministratore unico/legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l. (societa’ italiana) ed in tale veste e’ indagato per aver emesso fatture per operazioni inesistenti. Tale circostanza (l’essere socio e amministratore unico di una societa’ italiana) ha fatto ritenere che lo stesso fosse anche a conoscenza della, lingua italiana.
Il Giudice del riesame, tuttavia, omettendo di considerare tale dato (ed anche che il 18.03.2014 – prima dell’estradizione – l’indagato avesse conferito mandato difensivo in italiano), avrebbe ritenuto, – in maniera illogica secondo il PM ricorrente – che il fatto che l’indagato fosse cittadino francese, residente in Francia e che in alcune conversazioni intercettate parlasse in francese fossero elementi sufficienti per ritenere che lo stesso non conoscesse l’italiano.
In ogni caso, rileva ancora il PM ricorrente, seppure si ritenesse certa la mancata conoscenza della lingua italiana, l’ordinanza non sarebbe nulla.
Sottolinea, ancora, il ricorrente che il Riesame avrebbe ritenuto la nullita’ dell’ordinanza cautelare, per violazione dell’articolo 178, lettera c) determinata dalla omessa traduzione della stessa nella lingua dell’indagato.
Detta impostazione teorica sarebbe, pero’ contraria al modello delle nullita’ delineato dal codice di rito caratterizzato dalla tipicita’.
Nel nostro ordinamento non esisterebbero ipotesi di nullita’ sopravvenute.
Ancora, ritiene il PM che nel caso di specie non possa configurarsi nemmeno una nullita’ per violazione delle norme che garantiscono l’intervento dell’indagato, in quanto l’ordinanza di custodia cautelare non e’ certamente un atto nel quale e’ previsto tale intervento.
Le esigenze di tutela dell’indagato alloglotta sono garantite dalla presenza dell’interprete in sede di interrogatorio di garanzia o all’udienza di convalida, dal dovere del direttore del carcere di procedere alla traduzione dell’atto, nonche’ dalla possibilita’ di far decorrere il termine per la proposizione del riesame solo dal momento in cui l’ordinanza viene tradotta.
La violazione del diritto di difesa per l’omessa traduzione dell’ordinanza non si determinerebbe in ordine all’emissione del provvedimento coercitivo, la cui applicazione non sarebbe subordinata alla comprensione dell’atto, ma solo con l’eventuale mancata traduzione all’interrogatorio di garanzia.
A sostegno della propria tesi, la Procura richiama le sentenze di questa Corte di legittimita’ sez. 5 n. 18023 del 12.03.2013, sez. 6 n. 14588 del 20.03.2006 e sez. 4 n. 6884 del 12.11.2004.
Ci si duole, poi, che il tribunale milanese abbia esaminato anche la regolarita’ dell’interrogatorio di garanzia ritenendo che seppure il giudice avesse, alla presenza dell’interprete, reso edotto l’indagato delle contestazioni e degli elementi di prova illustrati nella motivazione del provvedimento, ma che non gli avesse illustrato le esigenze cautelari poste a fondamento dell’ordinanza stessa.
Il Tribunale, quindi, ritenuta la nullita’ dell’interrogatorio di garanzia avrebbe fatto derivare da tale nullita’, la nullita’ dell’ordinanza cautelare, mentre secondo la Procura ne sarebbe derivata la mera inefficacia della misura cautelare non deducibile in sede di riesame.
Il PM ricorrente richiama, quindi, una serie di precedenti di legittimita’ in materia e ribadisce la tesi che, in ogni caso, non si sarebbe verificata alcuna nullita’.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal PM di Milano e’ fondato e pertanto l’impugnata ordinanza va annullata senza rinvio, la con conseguente reviviscenza dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Milano il 5.7.2012.
2. Il Collegio ritiene di pervenire a tale conclusione in quanto il Tribunale di Milano e’ incorso in un’evidente violazione di legge allorquando ha ritenuto di far discendere dalla mancata traduzione da parte dell’interprete della parte dell’ordinanza che indicava le esigenze cautelari, la nullita’ dell’ordinanza stessa.
Occorre prendere le mosse dalla medesima sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte citata nel provvedimento impugnato (Sez. Unite, n. 5052 del 24.9.2003 dep. 9.2.2004, Zalagaitis, rv. 226717; conf. sez. 1, n. 3759 del 23.5.2000, Dir, rv. 216284), con cui si affermava il principio che, qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori che non e’ in grado di comprendere la lingua italiana, non e’ dovuta l’immediata traduzione dell’ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto e’ soddisfatto – una volta eseguito il provvedimento – o dalla traduzione in lingua a lui nota (anche in applicazione dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento e’ differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto.
E’ vero che nell’occasione, le Sezioni Unite ebbero a precisare che, qualora non fosse stata portata a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, l’ordinanza cautelare, quest’ultima doveva ritenersi viziata da nullita’ a regime c.d. intermedio, ma si affermo’ che cio’ accadeva solo quando risultasse “inequivocabilmente, dagli atti in possesso del giudice al momento della sua adozione”, che lo straniero non era in grado di comprendere la lingua italiana). (V. Corte cost., 12 gennaio 1993 n. 10).
Orbene, il Tribunale del Riesame, non offre nel provvedimento impugnato elementi da cui risulti “inequivocabilmente” che all’atto dell’emissione dell’ordinanza cautelare il Gip fosse a conoscenza che l’ (OMISSIS) non conosceva la lingua italiana, non potendo ritenersi che conducano a tale conclusione la circostanza che lo stesso risiedesse in Francia e che al telefono con i suoi interlocutori parlasse francese.
Peraltro non risultano valutati elementi di segno contrario quale il fatto che l’ (OMISSIS) fosse il legale rappresentante di una societa’ con sede in Italia e che avesse conferito un mandato al suo legale scritto in italiano che condurrebbero alla logica conclusione che lo stesso conosceva la lingua italiana.
3. Una volta acclarata l’inesistenza di elementi e comunque la mancanza di una motivazione logica e congrua da parte del tribunale milanese in ordine alla mancata conoscenza da parte dell’ (OMISSIS) della lingua italiana all’atto dell’emissione dell’ordinanza vanno valutate le conseguenze, una volta che lo stesso e’ arrivato in Italia e se n’e’ accertata la mancata conoscenza della nostra lingua, di quella che i giudici del riesame ritengono essere stata una traduzione incompleta da parte dell’interprete, in sede di interrogatorio di garanzia, del contenuto dell’ordinanza cautelare.
Va qui aggiunto, peraltro, che il tribunale del riesame milanese non specifica in motivazione in base a quali elementi abbia contezza che all’ (OMISSIS) l’interprete non ha “neppure sommariamente” operato la traduzione della parte dell’ordinanza ove venivano illustrate le esigenze cautelari poste a fondamento della stessa. Non va trascurato, peraltro, che l’ (OMISSIS) aveva gia’ ricevuto, tradotto in francese, il mandato di arresto europeo.
Tuttavia, pur volendo superare tale incongruenza motivazionale, va ricordato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, che va qui ribadita, la mancata traduzione dell’ordinanza cautelare non incide sulla perfezione e sulla validita’ dell’atto ma sulla sua efficacia, con la conseguenza che la richiesta di traduzione del titolo custodiale proposta dall’indagato al giudice del riesame e la conseguente trasmissione degli atti al Gip per la traduzione e la notifica, all’indagato, del provvedimento originario e di quello tradotto non comporta l’invalidita’ del titolo custodiale, ma una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentire l’eventuale impugnazione sulla base di una piena conoscenza dell’ordinanza cautelare (cosi’ sez. 5, n. 18023 del 12.3.2013, F., rv. 255510; conf.).
In altra pronuncia di questa Corte, in precedenza, si era gia’ sottolineato che in tema di estradizione per l’estero, alla mancata traduzione dell’ordinanza con la quale e’ applicata, a norma dell’articolo 716 c.p.p., comma 3, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di uno straniero che non conosce la lingua italiana, non consegue automaticamente la nullita’ del provvedimento, essendo possibile, dopo la sua notifica, previa nomina di un interprete ex articolo 143 c.p.p., disporne la traduzione, dalla quale decorre il termine per l’impugnazione (sez. 6 n. 12113 del 4.12.2007 dep. il 18.3.2008, Braff, rv. 239146).
L’obbligo di traduzione in una lingua comprensibile allo straniero alloglotta, che sia raggiunto da un’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, sorge, dunque, nel momento in cui si ha la prova che non e’ in grado di comprenderne il contenuto, perche’ la traduzione non inerisce al profilo della perfezione e della validita’ dell’atto, ma solo a quello della sua efficacia. Ne consegue che il termine per l’esercizio dei diritti di difesa coincide con il momento in cui la traduzione raggiunge il suo scopo, consentendo al destinatario la piena conoscenza del provvedimento (sez. 4, n. 6684 del 12.11.2004 dep. il 22.2.2005, Hachimi, rv. 233360).
Ancora di recente e’ stato ribadito che in caso di arresto di straniero alloglotta, l’assistenza dell’interprete nel corso dell’udienza di convalida e la traduzione orale dell’ordinanza cautelare emessa all’esito della stessa garantiscono il rispetto del diritto di difesa dell’arrestato (cosi’ sez. 1, n. 38715 del 23.1.2013, Panayotis, rv. 256759 nel giudicare un caso in cui l’arrestato, con l’ausilio dell’interprete, si era difeso nel merito delle accuse ed aveva avuto completa traduzione, seppure orale, del contenuto dell’ordinanza cautelare, come attestato dalla firma apposta dall’interprete in calce ad essa).
Dunque, se si abbia a ritenere che in sede di interrogatorio di garanzia la traduzione dell’ordinanza cautelare sia stata incompleta la questione va proposta, contestandosi l’efficacia della misura, al giudice che ha emesso l’ordinanza, il quale, se ritiene, puo’ provvedere a far integrare la traduzione della stessa, con la conseguente remissione in termini per le impugnazioni.
Solo avverso tale diniego, l’interessato potra’ poi esperire i mezzi di impugnazione riservati alle misure cautelari, ma, in assenza di prova inequivocabile che egli non conoscesse la lingua italiana sin dal momento dell’emissione dell’ordinanza, si fara’ sempre questione dell’eventuale inefficacia ma non della nullita’ dell’ordinanza.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

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