Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

ordinanza 15 giugno 2015, n. 24928

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo – Presidente

Dott. SAVINO Mariapia – rel. Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 53/2014 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del 01/04/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;

sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo Policastro, annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN FATTO

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza n. 53/014 in data 1.4.014 con la quale il Tribunale del riesame di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta dai predetti avverso il decreto in data 4.2.2014 col quale e’ stato disposto il sequestro probatorio di messaggi di corrispondenza e comunicazioni inoltrate per va telematica, presenti all’interno di un supporto di memoria hard disk gia’ in possesso del Nucleo di Polizia Tributaria ed acquisito in via amministrativa nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a..

Il sequestro era stato disposto a seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti della predetta societa’, nel corso della quale la Polizia Tributaria del nucleo di Bologna aveva proceduto a copiare su appositi supporti informatici il contenuto degli account di posta elettronica appartenenti a (OMISSIS), presidente del Consiglio di amministrazione della (OMISSIS) s.p.a.. ai componenti del cda, oltre che ad altri dirigenti della societa’, responsabili dei vari servizi tributari e finanziari. All’esito della verifica fiscale e dell’esame del materiale acquisito, essendo emersi indizi di reita’ nei confronti dei ricorrenti per delitti in materia fiscale in relazione all’operativita’ in Italia della societa’ (OMISSIS) sa, a loro riferibile, pur avendo essa la sede in Lussemburgo, il P.M. emetteva il decreto di sequestro probatorio dei documenti informatici costituiti da corrispondenza, messaggi e comunicazioni varie gia’ in possesso della PT, acquisiti in via amministrativa, trattandosi di materiale utile ai fini della conferma dell’ipotesi accusatoria e per dimostrare l’effettiva localizzazione in Italia dell’attivita’ della societa’ (OMISSIS) s.a..

Avverso il decreto di sequestro probatorio veniva proposta, con separati ricorsi, istanza di riesame da parte del legale rappresentante della (OMISSIS) spa, (OMISSIS), amministratore delegato della stessa, e da parte del (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), fondata su plurime violazioni di legge: 1) con riferimento all’articolo 253 c.p.p., mancanza della motivazione del provvedimento con riguardo alla sussistenza del fumus delicti e in ordine al rapporto di pertinenzialita’ del materiale oggetto di sequestro rispetto al reato oggetto di indagine; 2) con riferimento all’articolo 15 Cost., e 220 disp. att c.p.p., quanto al procedimento di acquisizione del materiale oggetto di sequestro e in ordine alla utilizzazione dello stesso, in sede penale, da parte della PG prima ancora che fosse adottato il provvedimento di sequestro; 3) con riferimento all’articolo 256 c.p.p., comma 1, quanto alla natura del materiale sequestrato.

Il Tribunale del riesame, con ordinanza depositata il 12.3.2014, ritenendo mancante l’incolpazione provvisoria nel provvedimento, in accoglimento della richiesta di riesame, annullava il decreto di sequestro nei confronti della (OMISSIS) ordinando la restituzione del materiale e, con ordinanza in data 1.4.2014 nel procedimento n. 53/2014 R.I.M.C.R., dichiarava inammissibile la richiesta di riesame nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS). Contestualmente al provvedimento di restituzione della documentazione informatica, il P.M. emetteva in data 13.3.2014 nuovo decreto di sequestro dello stesso materiale nei confronti dei predetti (OMISSIS) e (OMISSIS) contenente, con riferimento al motivo di annullamento del precedente decreto dedotto dai predetti, l’incolpazione provvisoria con la contestazione del fatto-reato, che era stata omessa.

Avverso detto decreto hanno proposto nuova istanza di riesame il (OMISSIS) e la (OMISSIS), riproponendo le ulteriori violazioni di legge gia’ dedotte nella prima richiesta di riesame e sulle quali il Tribunale non si era pronunciato, avendo disposto l’annullamento con riguardo alla mancata contestazione della condotta addebitata.

Anche tale ricorso veniva dichiarato inammissibile, con ordinanza in data 6.5.2014 nel procedimento n. 80/2014 R.I.M.C.R., ritenendo i giudici del riesame, con motivazione sostanzialmente analoga alla precedente ordinanza di rigetto in data 1.4.2014, che i ricorrenti, pur essendo legittimati a proporla in quanto indagati, difettavano di interesse ad impugnare poiche’ non erano loro i soggetti che avevano un concreto interesse alla restituzione del materiale sequestrato, bensi’ la (OMISSIS) s.r.l., soggetto individuato dai giudici del riesame come quello cui i reperti in sequestro andavano restituiti. Avverso detta ultima ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il (OMISSIS) e la (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi.

Violazione di legge con riferimento agli articoli 257 e 324 c.p.p.. Assumono i ricorrenti che l’articolo 257 c.p.p., attribuisce la legittimazione a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio “anche nel merito” ai seguenti tre soggetti: ovvero, nell’ordine, l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, e quella che avrebbe diritto alla restituzione; tali posizione non coincidono fra loro in quanto l’interesse a proporre richiesta di riesame viene riconosciuto dalla suddetta norma non solo a chi puo’ vantare un diritto alla restituzione del bene, avendone la titolarita’, ma anche all’imputato o indagato in quanto tali; di conseguenza ritenere che l’interesse a proporre impugnazione avverso un decreto di sequestro probatorio sia riconoscibile solo in capo a chi possa far valere un titolo giuridico alla restituzione (di talche’ l’indagato potrebbe veder riconosciuto un suo interesse all’impugnazione solo se nel contempo fosse titolare del bene o comunque potesse vantare un diritto alla restituzione), oltre ad essere palesamente in contrasto con il dato letterale della norma in esame, comporterebbe un’interpretazione riduttiva della stessa. La tesi dei giudici del riesame secondo cui l’interesse spetterebbe solo a chi ha diritto alla restituzione appare inconciliabile con la previsione dell’articolo 257 c.p.p., che riconosce invece a tre distinte categorie di soggetti la legittimazione a proporre richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio.

Ritiene invece la difesa dei ricorrenti che, proprio in relazione alla finalita’ pacificamente riconosciuta di evitare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo di indisponibilita’ del bene, anche gli indagati abbiano un concreto interesse ad impugnare il decreto di sequestro coincidente con l’interesse a che venga riconosciuta e dichiarata l’illegittimita’ del sequestro con conseguente restituzione del materiale all’avente diritto, in considerazione della illegittimita’ del procedimento acquisitivo dei documenti, avvenuto prima ancora che fosse emesso il decreto di sequestro, in violazione di norme costituzionali e procedurali. Alla stregua di tali principi, non puo’ dubitarsi, secondo la difesa dei ricorrenti, dell’interesse degli indagati a che il materiale sequestrato che entri a far parte del fascicolo del Pubblico Ministero, sul quale potranno fondarsi nuovi provvedimenti cautelari, e sul quale il PM dovra’ operare le sue valutazioni ai fini dell’esercizio dell’azione penale o meno, sia stato acquisito legittimamente, nel rispetto delle norme in materia.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

A norma dell’articolo 257 c.p.p., soggetti legittimati a proporre istanza di riesame avverso decreto di sequestro sono l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione del bene, ovvero, quanto a quest’ultima categoria, tutti coloro che sono titolari di un diritto di proprieta’ o altro diritto reale sul bene, o che vantano una legittima pretesa, pur se nascente da un rapporto obbligatorio e non da un diritto reale, a conseguirne il possesso o la detenzione.

Tuttavia, per proporre richiesta di riesame del decreto di sequestro, occorre non solo che il richiedente sia legittimato, ma che vi abbia un interesse, come previsto in generale, per l’interesse a proporre impugnazione, dall’articolo 568 c.p.p., comma 4.

Ora, mentre tale interesse e’ intrinsecamente connaturato alla qualita’ di titolare del bene sequestrato o di avente diritto alla restituzione, lo stesso non puo’ dirsi con riguardo all’indagato (o imputato), il quale, ove non sia titolare del bene, per poter proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro, deve vantare un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, interesse che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato nella menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro. Sez. 5, Sentenza n. 44036 del 21/10/2008 dep. 25/11/2008)

Rv. 241673,&z. 3, Sentenza n. 10977 del 27/01/2010 dep. 22/03/2010) Rv. 246344, Sez. 5, Sentenza n. 10205 del 18/01/2013 dep. 04/03/2013) Rv. 255225.

Come affermato da questa Corte, “avverso il sequestro preventivo e’ legittimato a proporre ricorso per cassazione, oltre al soggetto cui le cose sono state sequestrate o cui dovrebbero essere restituite, anche l’imputato o l’indagato, sempre che abbia un concreto interesse alla proposizione del gravame. Ne consegue che, nella ipotesi in cui egli non sia titolare del bene sottoposto a sequestro, in tanto puo’ impugnare, in quanto il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica, si che la eventuale eliminazione o riforma del provvedimento stesso abbia l’effetto di render possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. Sez. 1, Ordinanza n. 36038 del 21/09/2005 Cc. (dep. 05/10/2005) Rv. 232254 la difesa dei ricorrenti, partendo dalla finalita’ pacificamente riconosciuta della procedura del riesame in presenza di sequestro probatorio, ossia quella di evitare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo di indisponibilita’ del bene, ritiene che esse non coincidano con la sussistenza di un interesse giuridicamente tutelato alla restituzione, bensi’ con l’interesse a che venga riconosciuta e dichiarata l’illegittimita’ del sequestro con conseguente restituzione del materiale all’avente diritto, in considerazione della illegittimita’ del procedimento acquisitivo dei documenti, avvenuto prima ancora che fosse emesso il decreto di sequestro, in violazione di norme costituzionali e procedurali, quali i rapporti fra accertamenti e verifiche amministrative ed indagini penali (articolo 220 dip. att. c.p.p.), in materia di sequestro di corrispondenza e di documentazione tutelata dal segreto professionale (articoli 254, 254 e 256 c.p.p.) Sussiste, secondo la difesa dei ricorrenti, un interesse concreto degli indagati a che il materiale sequestrato che entri a far parte del fascicolo del Pubblico Ministero, sul quale potranno fondarsi nuovi provvedimenti cautelari, e sul quale il PM dovra’ operare le sue valutazioni ai fini dell’esercizio dell’azione penale o meno, sia stato acquisito legittimamente, nel rispetto delle norme in materia.

Tale opinione, che porta ad identificare l’interesse ad impugnare il provvedimento ablativo con l’esigenza di un regolare procedimento di acquisizione delle prove, non e’ condivisibile. La giurisprudenza di questa Corte ha piu’ volte affermato che l’interesse concreto ed attuale che deve sussistere ai fini della proposizione dell’istanza di riesame del sequestro non puo’ essere identificato nell’interesse, non gia’ alla restituzione del bene, bensi’ ad assicurare il regolare svolgimento della procedura di acquisizione delle prove, attraverso la verifica che ogni mezzo diretto alla formazione delle prove sia acquisito regolarmente, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge.

“E’ inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame di sequestro probatorio volta ad ottenere non gia’ la restituzione del bene sequestrato, bensi’ una pronuncia sulla legittimita’ od utilizzabilita’ della prova acquisita essendo tale ultima valutazione riservata al solo giudice del processo ed essendo di contro la procedura di riesame destinata unicamente ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo d’indisponibilita’ del bene. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro di documentazione custodita nei computer in uso agli indagati ed eseguito mediante la sola estrazione di copia degli “hard disks” e, conseguentemente, senza l’asportazione di alcun bene materiale). Sez. 2, Sentenza n. 24958 del 14/06/2007 dep. 27/06/2007) Rv. 236759.

In particolare, deve negarsi che l’incidente cautelare in tema di sequestro probatorio possa essere utilizzato per ottenere una pronuncia indiretta sulla legittimita’ dei mezzi di prova, o sull’utilizzabilita’ della prova acquisita, che abbia un effetto generale nel procedimento, poiche’ tali pronunce sono estranee alle attribuzioni del giudice innanzi al quale viene impugnato il sequestro (cfr. Cass. sez. 2A, sent. n. 1480 del 30 aprile 1999).

E’ nota al Collegio l’esistenza di un precedente contrario (Cass. sez. 6 , sent. n. 36775 dep. il 1 luglio 2003), secondo cui e’ ammissibile l’istanza di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio di documentazione, successivamente restituita dal Pubblico Ministero previa estrazione di copie, sussistendo l’interesse del richiedente a verificare che l’uso del mezzo tendente all’acquisizione della prova sia avvenuto nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge.

Tale indirizzo non e’ condivibile poiche’ un siffatto interresse di natura processuale e’ privo del requisito della concretezza che deve caratterizzare l’interesse ad impugnare il sequestro. Difatti l’eventuale declaratoria di illegittimita’ del sequestro in sede di riesame non comporterebbe alcuna conseguenza giuridicamente favorevole per i ricorrenti,non determinandosi per effetto dell’annullamento del sequestro, alcuna reintegrazione della loro sfera giuridica; inoltre gli effetti di una eventuale qualificazione d’illegittimita’ o inutilizzabilita’ indirettamente attribuita alla prova acquisita mediante il sequestro revocato o mai eseguito sarebbero destinati ad esaurirsi nel procedimento incidentale. Il giudicato cautelare riguarda infatti il solo provvedimento cautelare, e ordinariamente non produce alcun effetto diverso, esaurendo completamente la propria efficacia con la pronuncia sul singolo provvedimento.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Segue per la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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