Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 luglio 2017, n. 33299

In caso di condanna per evasione fiscale non può essere applicata in modo automatico la recidiva anche se l’imputato ha commesso più volte lo stesso reato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 luglio 2017, n. 33299

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1154/15 del 19 marzo 2015 della Corte di appello di Bologna;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa FILIPPI Paola, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;

sentito altresi’ per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Parma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Bologna ha confermato, con sentenza del 19 marzo 2015, la decisione con la quale il Gup del Tribunale di Parma, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ad una complessa serie di reati fiscali da lui commessi, relativi sia alla violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 sia alla violazione dell’articolo 4 del medesimo Decreto Legislativo che, infine, alla violazione dell’articolo 10-quater sempre dello stesso Decreto Legislativo n. 74 del 2000, commessi nella qualita’ ora di legale rappresentante della (OMISSIS) Srl, ora di legale rappresentante della (OMISSIS) srl, condannandolo, ritenuta la continuazione fra i vari reati contestati e ritenuta la recidiva reiterata e specifica equivalente alle attenuanti generiche, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, tenuto, altresi’, conto della diminuente derivante dalla scelta del rito.

Nel motivare la propria decisione la Corte territoriale ha evidenziato che le ragioni di gravame formulate dal ricorrente attenevano esclusivamente alla determinazione della pena ed al giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva, al qual proposito la Corte emiliana ha rilevato che la concessione delle attenuanti generiche era stata giustificata, nonostante i precedenti penali dell’imputato, proprio al fine di contenere la pena, atteso che la gravita’ dei fatti e l’ampio arco di tempo nel quale i reati si erano consumati avevano comportato, con riferimento alla contestata recidiva, una valutazione di accentuata pericolosita’ sociale dell’imputato, tale da fare ritenere rilevante, quale elemento sintomatico della maggiore pericolosita’ del reo, la recidiva stessa.

Ha interposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), contestando, sotto il profilo della erronea applicazione dell’articolo 99 cod. pen., la legittimita’ della sentenza in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Osserva, preliminarmente, la Corte che la sentenza impugnata e’ stata censurata esclusivamente con riferimento al fatto che la Corte territoriale emiliana abbia inteso confermare, pur considerandola equivalente all’esito del giudizio di valenza alle concesse attenuanti generiche, la recidiva reiterata e specifica a carico del prevenuto.

Da cio’ deriva, stante la omessa impugnazione della sentenza della Corte di Bologna sul punto, l’avvenuto definitivo accertamento della penale responsabilita’ del prevenuto in ordine alla materialita’ dei reati da lui commessi.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la Corte territoriale emiliana ha affermato la sussistenza della recidiva come elemento sintomatico della proclivita’ del prevenuto a delinquere sulla base – si riporta sul punto il testuale passaggio argomentativo contenuto nella sentenza impugnata – della “gravita’ dei fatti (contestati)” e dell'”ampio arco di tempo nel quale si sono consumati”, comportando cio’ “una valutazione di pericolosita’ sociale dell’imputato, tale da (fare) ritenere sussistente la contestata recidiva”.

Tale forma di argomentare e’ assolutamente in contrasto con i consolidati orientamenti interpretativi di questa Corte in tema di rilevazione della recidiva.

In diverse occasioni, infatti questa Corte ha precisato che, una volta resasi facoltativa la rilevazione della recidiva, intesa questa come elemento sintomatico di un’accentuata pericolosita’ sociale del prevenuto in quanto dotato di una maggiore capacita’ criminale, e non come fattore meramente descrittivo della esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la esistenza di tale condizione deve essere accertata caso per caso.

Lo sforzo dimostrativo del giudicante dovra’, pertanto, essere indirizzato alla verifica, in relazione a ciascuna fattispecie concreta, e soprattutto in base ai criteri direttivi di cui all’articolo 133 cod. pen., della circostanza se la reiterazione del reato, da parte di chi abbia gia’ subito una o piu’ condanne, esprima o meno una criminosita’ piu’ accentuata; a tale fine il giudice dovra’ condurre il suo esame sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la condanna o le condanne precedenti, per accertare se, ed eventualmente in quale misura, la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto la quale abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione della nuova condotta attualmente sub iudice.

In altre parole, il giudice, onde verificare se la reiterazione dell’illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un’accresciuta pericolosita’ del suo autore (Corte di cassazione, Sezione feriale, 27 agosto 2013, n. 35526; idem Sezione 6 penale, 7 dicembre 2010, n. 43338), non dovra’ limitarsi ad esaminare i fattori significativi della condotta sottoposta in quel momento al suo giudizio, ma dovra’ istituire una relazione fra tali fattori e quelli rivenienti dal pregresso corredo penale del prevenuto, esaminando dialetticamente gli uni con gli altri, onde accertare se – in ragione della natura dei distinti reati commessi, del tipo di devianza di cui essi sono espressione e della eventuale omogeneita’ di essa, della qualita’ e del grado di offensivita’ da essi dimostrato, della maggiore o minore distanza temporale intercorsa fa un fatto e l’altro nonche’ della occasionalita’ della ricaduta nel delitto ovvero della sua rispondenza, una volta comparati i nuovi fatti con quelli precedentemente commessi, a criteri di sostanziale sistematicita’ – sia possibile esprimere, correlando i fatti del passato con quelli attualmente sottoposti al suo scrutinio, l’esistenza di un legame fra di essi, tale da far ritenere accentuata, proprio in ragione delle inefficaci risposte soggettive del prevenuto alla comminatoria penale, una piu’ intensa pericolosita’ in capo al soggetto in quel momento giudicando.

Nel caso in esame, come evidenziato, la Corte di Bologna, trascurando completamente di esaminare la natura dei delitti precedentemente commessi dal (OMISSIS) neppure enunciati nella loro materialita’ criminale, ha, invece, valutato esclusivamente fattori, quali la gravita’ dei fatti ed il lungo arco temporale nel quale le condotte ora sub iudice sono state poste in essere.

Elementi questi che, sebbene certamente rappresentativi della ordinaria capacita’ criminale dell’agente, nulla esprimono di rilevante in ordine alla peculiare valutazione che deve essere fatta onde porre in luce, attraverso l’esame coordinato delle condotte pregresse con quelle attuali, la specifica indifferenza dell’agente alla efficacia special-preventiva e riabilitativa della condanna penale; indifferenza che giustifica, nella ragionevole previsione di una ulteriore ricaduta nel crimine, la piu’ intensa risposta punitiva, coeteris paribus, da parte dell’ordinamento alle condotte criminali poste in essere dal recidivo conclamato.

La difettivita’, invece, della analisi posta in essere dalla Corte di appello di Bologna sul punto, giustifica al riguardo l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al giudizio in merito alla riscontrabilita’ a carico del ricorrente dalla condizione di cui all’articolo 99 cod. pen., comma 4, con rinvio per i relativi incombenti ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, la quale, in esito alla verifica rimessale, provvedera’, all’occorrenza, anche in relazione alla rideterminazione della sanzione a carico del (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata quanto alla riconosciuta recidiva e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

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