Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 13 giugno 2017, n. 29213

La violazione dell’obbligo di esporre il cd. cartello di cantiere che indica gli estremi del titolo abilitativo assume rilevanza penale qualora tale prescrizione sia imposta dal regolamento edilizio o dal titolo stesso e sia stata commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 13 giugno 2017, n. 29213

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24 marzo 2016 il Tribunale di Asti ha assolto, perché il fatto non sussiste, M.M. dal reato di cui all’art. 44, comma 1 lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione all’art. 61 della delibera del consiglio comunale di Monterosso d’Asti, nonché in violazione del permesso a costruire.
2.1. Col motivo di censura il ricorrente si è richiamato alla tesi dominante (Ndr: testo originale non comprensibile) assumendo che l’omessa apposizione del cartello di cantiere, contestata al M. quale titolare della concessione e di committente dei lavori, non può ritenersi condotta estranea alla concreta attività di modificazione del territorio, e che quindi la violazione contestata ha mantenuto rilievo penale contravvenzionale.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. Lo stesso provvedimento impugnato ha dato atto del contrario insegnamento di legittimità in merito alla rilevanza penale dell’omessa esposizione del cd. cartello di cantiere, qualora detta prescrizione sia prevista dal provvedimento sindacale (come si evince in specie dal richiamo, contenuto nel capo d’imputazione, alla prescrizione contenuta nel permesso di costruire n. 4 del 2011).
In proposito, infatti, la violazione dell’obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è tuttora punita dall’art. 44, lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori (Sez. 3, n. 29730 del 04/06/2013, Stroppini, Rv. 255836; anche più recentemente, ad es. Sez. 3, n. 13963 del 29/01/2016, Carotenuto ed altri; Sez. 3, n. 10713 del 16/01/2015, Zanussi ed altri). Ciò in quanto sussiste continuità normativa tra l’art. 4, comma 4, dell’abrogata legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la nuova fattispecie contemplata dall’art. 27, comma 4, del citato d.P.R. 380 del 2011 (Sez. 3, n. 46832 del 15/10/2009, Thabet e altro, Rv. 245613; quanto alla previsione normativa iniziale, Sez. U, n. 7978 del 29/05/1992, Aramini e altro, Rv. 191176).
Tant’è che integra il reato anche l’esposizione, in maniera non visibile, del cartello indicante il titolo abilitativo e i nominativi dei responsabili, ancorché esso risulti presente all’interno del cantiere (Sez. 3, n. 40118 del 22/05/2012, Zago e altri, Rv. 253673).
2.1. In particolare, quanto al contestato rilievo penale (v. provvedimento impugnato, pag. 2) delle sole norme violatrici delle prescrizioni concernenti la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, a suo tempo fu posto l’accento, nel contesto normativo in allora rappresentato dalla legge n. 47 del 1985, sull’art. 4 della stessa. Detta norma, intitolata “vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell’autorizzazione”, prevedeva, all’ultimo comma, che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dessero immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al sindaco ove nei luoghi di realizzazione delle opere non fosse esibita la concessione ovvero non fosse stato apposto il prescritto cartello, “ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia”. In tal modo testualmente consentendo di desumere, in particolare, come anche la sola violazione dell’obbligo di apposizione del cartello fosse appunto considerata dal legislatore come ipotesi di presunta violazione urbanistico-edilizia e, come tale, di particolare rilevanza ai suindicati fini.
A riprova era stato altresì notato come la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell’attività costruttiva presso il cantiere, consentisse una vigilanza rapida, precisa ed efficiente dell’attività, rispondendo allo scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori fossero o meno stati autorizzati dall’autorità competente. Di qui, dunque, la riconducibilità della condotta omissiva in questione all’interno dell’allora precetto dell’art. 20 lett. a) della legge 47 del 1985, in relazione alla inosservanza delle norme di cui alla stessa legge.
Né tali conclusioni potevano mutare ove si abbia riguardo alla sopravvenuta normativa rappresentata dal d.P.R. n. 380 del 2001, posto che l’art. 27, comma 4, del d.P.R. stesso) ha riprodotto la previsione del previgente art. 4 cit. relativa alla immediata comunicazione agli enti competenti da parte degli ufficiali ed agenti di p.g. della mancata apposizione del cartello così come di “tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico – edilizia”, restando quindi confermata l’appartenenza della violazione in questione alla attività edilizio – urbanistica e, dunque, la sanzionabilità della stessa all’interno delle ipotesi di cui all’art. 44 lett. a) del d.P.R. cit., così acquistando rilievo determinante la previsione di essa all’interno dei regolamenti edilizi o della concessione (cfr., in motivazione, n. 10713 del 2015 cit.).
La sentenza impugnata, che ha disatteso siffatto consolidato insegnamento in ordine alla riconducibilità dell’apposizione del cartello al campo delle violazioni in materia urbanistica ed edilizia, va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio – a norma dell’art. 623 lett. d) cod. proc. pen. – al competente Tribunale di Asti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Asti.

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