Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 14 settembre 2016, n. 38135

Non può essere ritenuta ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte, ma non consentita, allorché risulti che la parte stessa l’abbia deliberatamente voluta e propriamente denominata

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 14 settembre 2016, n. 38135

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di PIACENZA in data 22/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 22/10/2012, depositata in pari data, il Tribunale di Piacenza dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’articolo 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), condannandolo alla pena di Euro 150,00 di ammenda, in relazione a fatti accertati in data (OMISSIS).
2. Ha proposto appello (OMISSIS) a mezzo del difensore fiduciario cassazionista – procuratore speciale, impugnando la sentenza predetta con cui deduceva tre motivi.
2.1. Deduceva, con il primo motivo di appello, la nullita’ della sentenza per carenza di motivazione e manifesta illogicita’ della stessa, con conseguente violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 516 c.p.p., lettera e) e articolo 192 c.p.p. nonche’ vizio di travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove e mancanza di prova in ordine al reato contestato, oltre all’omesso esame di elementi a discarico ed insussistenza del reato di cui all’articolo 659 c.p..
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sosteneva l’appellante, la motivazione sarebbe solo apparente, basata su una ricostruzione dei fatti suggestiva ed esclusivamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, dell’ispettore di polizia e del gestore del bar, accolte pedissequamente dal giudice senza sottoporre a vaglio critico; la persona offesa aveva infatti interesse alla condanna dell’imputato; non sarebbe emerso che ad attivare il volume all’interno dell’auto fosse stato il reo, non visto da nessuno compiere il gesto; l’auto era con le portiere aperte ed era facilmente accessibile da chiunque e la piazza in quel momento era gremita di giovani, peraltro essendovi nella stessa piazza parcheggiate altre autovetture da cui avrebbe potuto provenire la musica; nella piazza era frequente la pratica del cosiddetto tuning e dunque era verosimile che ivi si trovassero delle persone intente a tale pratica; il giudice avrebbe valutato come prova cio’ che invece era una “impressione” dell’agente operante, in assenza per di piu’ di una prova certa (una consulenza tecnica d’ufficio) che, sola, avrebbe potuto stabilire l’intensita’ del suono; infine, tra l’abitazione della querelante e la piazza vi erano altri fabbricati, la cui presenza avrebbe interrotto la propagazione del rumore; non sarebbe stata pertanto superata la regola dell’ogni oltre ragionevole dubbio.
2.2. Chiedeva, con il secondo motivo di appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, finalizzata a determinare la reale distanza tra l’abitazione della querelante e la piazza, onde accertare la effettiva intensita’ del rumore nonche’ a stabilire in che misura i fabbricati posti tra i due luoghi potevano determinare una riduzione.
2.3. Con il terzo motivo d’appello, infine, chiedeva il minimo della pena ed i benefici di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, cosi’ convertito l’atto d’appello, dev’essere dichiarato inammissibile.
4. Ed invero, trattasi di sentenza inappellabile ex articolo 593 c.p.p.
L’impugnazione e’ stata infatti rivolta con atto di appello avverso sentenza inappellabile ex articolo 568 c.p.p., comma 5, essendo stata irrogata dal giudice la sola pena dell’ammenda, donde avverso la stessa era ammissibile il solo ricorso per cassazione.
I motivi proposti dall’appellante, sono, tuttavia, di merito, in quanto svolgono censure che presuppongono, per la risoluzione, lo svolgimento di apprezzamenti di fatto del tutto incompatibili con la funzione devoluta a questa Cote di legittimita’. Tali sono, in particolare, le doglianze (non soltanto quelle relative all’espletamento di attivita’ istruttoria, come quella rivolta alla Corte d’appello ex articolo 603 c.p.p. oggetto del secondo motivo, ma anche quelle con cui si invoca un piu’ mite trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento dei benefici di legge di cui al terzo motivo), ivi incluse quelle dedotte con il primo motivo, con cui ad esempio si prospetta la censura di travisamento del fatto o di errata valutazione delle prove, tipiche di un giudizio di merito o, ancora, quella relative alla presunta estraneita’ del reo al fatto addebitato che, all’evidenza, richiederebbero apprezzamenti fattuali che sfuggono al sindacato di questa Corte Suprema.
5. Trova, pertanto, applicazione il principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, il precetto di cui all’articolo 568 c.p.p., comma 5 secondo cui l’impugnazione e’ ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del “nomen juris” non puo’ pregiudicare l’ammissibilita’ di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta “etichetta”, abbia effettivamente inteso avvalersi: cio’ significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volonta’ della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perche’ la disposizione indicata e’ finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volonta’ reale dell’interessato, al giudice non e’ consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non puo’ parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica “ope iudicis”, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilita’ (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997 – dep. 26/01/1998, Nexhi, Rv. 209336).
Ne discende, pertanto, che non puo’ essere ritenuta ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte, ma non consentita, allorche’ risulti che la parte stessa l’abbia deliberatamente voluta e propriamente denominata (Sez. 1, n. 5242 del 28/09/1999 – dep. 28/10/1999, Trimboli, Rv. 214565; Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007 – dep. 27/02/2007, Parma, Rv. 236521).
6. Il ricorso dev’essere, pertanto dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

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