Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 17 novembre 2016, n. 48593

In conseguenza della entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, l’omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce illecito amministrativo se l’importo omesso non e’ superiore a Euro 10.000 annui, applicandosi, in tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000 (articolo 3, comma 6).

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 17 novembre 2016, n. 48593

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la ordinanza del GIP del tribunale di MILANO in data 9/06/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI M., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 9/06/2015, depositata in pari data, il GIP presso il tribunale di MILANO rigettava l’istanza di rimessione in termini ex articolo 175 c.p.p. presentata in data 29/05/2015 dal (OMISSIS) al fine di poter proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna notificatogli a mezzo posta, con ritiro del plico da parte della madre convivente, in data 8/03/2015.

2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il (OMISSIS), deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., in particolare evocando il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), sotto il profilo dell’inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 175 c.p.p. e articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e correlato vizio di illogicita’ manifesta e contraddittorieta’ della motivazione.

3. Con requisitoria scritta depositata preso la cancelleria di questa Corte in data 17/12/2015, il P.G. presso la S.C. di Cassazione ha chiesto rigettarsi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso, pur inammissibile, dev’essere accolto per sopraggiunta abolitio criminis del reato per cui e’ stato emesso il decreto penale di condanna.

5. Ed invero, risulta dallo stesso atto di impugnazione che il decreto penale di condanna in relazione al quale e’ stata promossa istanza di restituzione in termini per proporre opposizione riguarda il reato di cui agli articolo 81 c.p., cpv., Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463 articolo 2, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei mesi di agosto e novembre 2009 per un ammontare complessivo inferiore, per quanto qui rileva, a 10.000,00 Euro.

6. In conseguenza della entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, l’omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce illecito amministrativo se l’importo omesso non e’ superiore a Euro 10.000 annui, applicandosi, in tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000 (articolo 3, comma 6).

7. Secondo quanto dispone l’articolo 8, comma 1, le disposizioni del Decreto Legislativo n. 8 del 2016 che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

8. In tal caso il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento con la formula “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato” e dispone la trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa competente, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla data di entrata in vigore del decreto (06/02/2016; articolo 9).

9. Nel caso di specie, l’importo dei versamenti omessi e’ inferiore, nell’anno, alla nuova soglia di punibilita’ (somma non versata Euro 849,00 complessivi per l’anno di imposta di riferimento).

10. Ritiene questa Corte di poter dunque, in applicazione dei poteri conferitile dal combinato disposto degli articolo 673 c.p.p. e articolo 620 c.p.p., lettera l), procedere direttamente, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e revocando il decreto penale di condanna per non essere il fatto previsto dalla legge come reato.

11. Poiche’ per le mensilita’ retributive in contestazione i termini di prescrizione non sono maturati, deve essere disposta per esse la trasmissione degli atti alla competente sede provinciale dell’INPS (MILANO).

12. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione e’ redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l’esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici gia’ affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca il decreto penale di condanna n. 471/15 del 4/02/2015 perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

Dispone trasmettersi gli atti in copia alla Direzione provinciale INPS di Milano. Motivazione semplificata

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *