Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 19 settembre 2016, n. 38733

In caso di abuso edilizio l’annullamento dell’ordine di demolizione con sentenza irrevocabile o la concessione del permesso in sanatoria, intervenuti prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo di demolizione, lasciano impregiudicata la possibilità per l’imputato di usufruire della sospensione condizionale della pena

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 19 settembre 2016, n. 38733

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRILLO Renato – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 03/03/2015 del tribunale di Tivoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, ha rigettato l’istanza con la quale l’interessata chiedeva dichiararsi l’estinzione del reato di cui alla sentenza del 31 ottobre 2006 del tribunale di Tivoli, confermata con la sentenza del 13 maggio 2008 della Corte di appello di Roma e divenuta irrevocabile in data 19 dicembre 2008, di condanna per reati edilizi alla pena di venticinque giorni di arresto ed Euro 8500 di ammenda con ordine di demolizione dei manufatti abusivi.
2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza la ricorrente articola uno unico complesso motivo con il quale deduce l’erronea applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 167 c.p.) sul rilievo che la stessa non aveva provveduto alla demolizione imposta dalla sentenza avendo ottenuto tempestivamente dal Tar l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e correlativamente la sanatoria, provvedendo al pagamento degli oneri previsti dalla legge, con la conseguenza che, stante il contrasto tra giudicati, non doveva provvedere alla demolizione ordinata con la sentenza ed invece poteva, come previsto dalla legge, ottenere i benefici connessi alla sanatoria richiesta (ed ottenuta) ed alla sentenza n. 697 del 2010 del Tar di annullamento dell’ordine di demolizione. In siffatto contesto, del tutto pacifico, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 c.p. e non invece ritenere irrilevante l’annullamento dell’ordine di demolizione disposto dal Tar sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto invece ottemperare all’ordine di demolizione contenuto in sentenza e non eseguito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. La Corte di cassazione ha costantemente affermato (per tutte, Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, De Francisci, Rv. 264024) il principio, cui si e’ evidentemente ispirato il giudice dell’esecuzione, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia stata subordinata la concessione del beneficio di cui all’articolo 163 c.p. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena la quale, operando di diritto, preclude che possa essere dichiarato l’effetto estintivo di cui all’articolo 167 c.p., rendendo di conseguenza irrilevante il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria. La ragione di cio’ si rinviene nel fatto che il termine per l’adempimento, sulla base del principio di obbligatorieta’ ed effettivita’ della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante. E’ tuttavia fatta salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilita’ non dipendente da atto volontario dell’interessato, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione e’ tenuto a motivare su questioni, invocate nel caso di specie dalla ricorrente (annullamento da parte del Tar dell’ordine di demolizione e conseguimento postumo del permesso in sanatoria) che investano l’esistenza di cause che abbiano reso impossibile l’adempimento.
Ne deriva che l’annullamento dell’ordine di demolizione con sentenza irrevocabile del giudice amministrativo oppure la legittima concessione del permesso in sanatoria, intervenuti prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo di demolizione, esplicano la loro efficacia impedendo, per fatto sopravvenuto indipendente dalla volonta’ dell’interessato, la revoca del beneficio di cui all’articolo 163 c.p., e lasciando pertanto impregiudicata la possibilita’ di avvalersi dell’effetto estintivo di cui all’articolo 167 c.p..
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non ha motivato su tali decisivi punti con la conseguenza che a cio’ dovra’ porre riparo il giudice del rinvio il quale si atterra’ al seguente principio di diritto: l’annullamento dell’ordine di demolizione con sentenza irrevocabile del giudice amministrativo oppure la legittima concessione del permesso in sanatoria, intervenuti prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo di demolizione, esplicano la loro efficacia rappresentando valide cause che ne rendono impossibile l’osservanza, sicche’ impediscono, per fatto sopravvenuto indipendente dalla volonta’ del condannato, la revoca del beneficio di cui all’articolo 163 c.p., lasciando pertanto impregiudicata la possibilita’ per l’interessato di avvalersi, sussistendone le condizioni, dell’effetto estintivo di cui all’articolo 167 c.p..
P.Q.M.

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