Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 20 luglio 2017, n. 35757

Esclusa la particolare tenuità per il titolare della ditta individuale che omette di installare una serie di misure antinfortunistiche, che non ha provveduto, pur avendo rimediato alle omissioni, a pagare la sanzione amministrativa. La non punibilità è stata negata, malgrado le attenuanti generiche, per la pena comminata superiore al minimo edittale a causa di precedenti penali benché non della stessa specie

Sentenza 20 luglio 2017, n. 35757

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4733/15 del Tribunale di Torino del 26 ottobre 2015;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

sentito, altresi’, per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del foro di Torino, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 26 ottobre 2015 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha condannato, riconosciute al medesimo le attenuanti generiche, alla pena di giustizia (OMISSIS), avendolo ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 122, perche’, in qualita’ di titolare di ditta individuale, avendo omesso di istallare una serie di misura antinfortunistiche a tutela dei propri dipendenti, non ha poi provveduto, pur avendo rimosso le predette omissioni, al versamento della sanzione prevista per le stesse in via amministrativa.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), deducendo la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta qualificazione del fatto commesso come di particolare tenuita’, ai sensi dell’articolo 131 – bis c.p., ed alla conseguente dichiarazione di non punibilita’ del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, nei limiti in cui lo stesso e’ stato formulato dal ricorrente, e’ fondato e, pertanto, esso, entro il predetto confine concettuale, deve essere accolto.

Osserva, infatti, il Collegio, onde delimitare l’ambito del presente giudizio, che il ricorrente, lungi dal contestare la materialita’ della sua condotta e la sua astratta rilevanza penale, ha solamente dedotto la inadeguatezza della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento della non punibilita’ del fatto commesso, stante la sua particolare tenuita’, o, meglio, stante la particolare tenuita’ della offesa da esso cagionata al bene interesse tutelato dalla norma violata (si veda, infatti, a tale proposito, al di la’ della rubrica dell’articolo 131 – bis c.p., in cui si parla di particolare tenuita’ del fatto – ma e’ cosa nota che la rubrica di una disposizione normativa non ha valore di fonte del diritto: cfr. Corte di cassazione, Sezione 1 penale, 20 aprile 2015, n. 16372 – il testo del novellato articolo 131 – bis c.p., il quale espressamente si riferisce alla “offesa di particolare tenuita’”).

Sotto tale profilo deve, pertanto, osservarsi come non sia piu’ discutibile, in termini astratti la sussistenza del fatto e la sua attribuibilita’ al prevenuto; pertanto, sul punto l’accertamento di merito e’ oramai divenuto definitivo, risultando esclusivamente contestata dal ricorrente la idoneita’ della vicenda attribuita al (OMISSIS) a costituire una valida causa per la irrogazione della sanzione penale a carico dell’odierno ricorrente.

Fatta questa premessa, osserva il Collegio, in tal senso sollecitato dal motivo di impugnazione presentato dal (OMISSIS), che il Tribunale subalpino, il quale ha, pure, dato atto che nella fattispecie era stata richiesta dalla difesa dell’imputato in sede di conclusioni dibattimentali la applicazione dell’articolo 131 – bis c.p., ha del tutto omesso di rispondere sul punto, mancando di enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto di dovere disattendere la richiesta in tal senso a lui indirizzata dalla difesa del ricorrente.

Potrebbe osservarsi, data la circostanza che il Tribunale – sebbene abbia riconosciuto il (OMISSIS) meritevole delle circostanze attenuanti generiche a cagione della solerte eliminazione delle situazioni di pericolo e della pronta ottemperanza alle prescrizioni a tale scopo impartite al prevenuto dalla competente Asl – ha inflitto al medesimo la sanzione di cui egli era meritevole partendo da una pena base superiore al minimo edittale, valga quale implicita esclusione della ricorrenza della particolare tenuita’ della offesa inferta dall’imputato al bene interesse tutelato.

Tale argomento, che in linea di principio gia’ e’ stato utilizzato da questa Corte, onde escludere la qualificabilita’ di un determinato fatto di reato entro l’ambito della particolare tenuita’ ai sensi dell’articolo 131 – bis c.p. (si veda infatti in tal senso: Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 1 ottobre 2015, n. 39806, ove si legge che l’esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 – bis c.p. non puo’ essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l’esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuita’ del fatto), non appare, pero’ pertinente al caso ora in esame.

Infatti la Corte, anche a volere prescindere dalla circostanza che nella fattispecie, diversamente che nella ipotesi or ora ricordata, il (OMISSIS) e’ stato insignito delle circostanze attenuanti generiche – dato questo che di per se’ non sarebbe ovviamente ostativo alla esclusione della applicazione dell’articolo 131 – bis c.p., osserva che la ragione per la quale la pena nel caso ora in scrutinio e’ stata determinata sulla base di una sanzione superiore al minimo edittale e’, expressis verbis, legata al fatto che il (OMISSIS) vanta dei precedenti penali, sia pure legati a reati aventi diversa natura rispetto a quello ora in discorso.

Ritiene la Corte che un simile ordine di argomentare, pur in se’ legittimo, non possa nel caso ora in esame valere quale implicita risposta alla richiesta di applicazione della particolare causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 – bis c.p..

Invero, come questa Corte ha in piu’ di una occasione precisato, il criterio di commisurazione della pena basato sulla capacita’ criminale del prevenuto, pur pienamente corretto se considerato in relazione alla predetta finalita’ dosimetrica (sulla rilevanza ai fini della determinazione della pena dei precedenti penali dell’imputato, persino nel caso in cui lo stesso abbia ottenuto la riabilitazione: Corte di cassazione, Sezione 6 penale, 9 aprile 2013, n. 16250), si fonda, tuttavia, su elementi estranei alla materialita’ del reato commesso e sulla gravita’ o meno della lesione inferta tramite esso al bene interesse tutelato.

Infatti va precisato, calando il principio nella presente fattispecie, che la rilevata presenza di numerosi precedenti penali a carico del (OMISSIS) non puo’ costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell’imputato di applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell’articolo 131 – bis c.p., hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalita’ e particolare tenuita’ della condotta, esiguita’ del danno), mentre quelli connessi al corredo penale gravante sull’imputato attengono ad aspetti evidentemente collegati ai profili soggettivi del reo e, pertanto, non significativi ai fini della valutazione concernente la tenuita’ o meno della offesa arrecata attraverso la commissione del reato, dovendosi infatti tenere distinto il piano della valutazione della personalita’ del reo da quello avente specificamente ad oggetto la offensivita’ della condotta dal medesimo posta in essere (Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 28 ottobre 2016, n. 45533; idem Sezione 4 penale, 26 febbraio 2016, n. 7905).

Sulla base del rilievo ora esposto deve escludersi che la circostanza che a carico del (OMISSIS) il Tribunale subalpino abbia ritenuto, in ragione del fatto che lo stesso fosse gravato da precedenti penali, di dovere irrogare una pena commisurata ad una sanzione superiore, quale sua base di calcolo, alla pena edittale minima, possa valere quale implicita legittima motivazione volta ad escludere che la fattispecie potesse essere sussunta entro l’ambito della non punibilita’ ex articolo 131 – bis c.p..

A causa di tale omissione motivazionale la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla mancata valutazione in merito alla particolare tenuita’ della offesa connessa alla commissione del reato ascritto al (OMISSIS), con rinvio al Tribunale di Torino che, in applicazione dei principi sopra esposti ed in diversa composizione personale, provvedera’ a formulare il giudizio sino ad ora omesso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilita’ dell’articolo 131 – bis c.p., e rinvia al Tribunale di Torino.

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