Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 22 giugno 2016, n. 25808

Nella c.d. frode fiscale il nucleo costitutivo e’ concretato dalla dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in forme artificiose, ed il reato si perfeziona nel momento nel quale la dichiarazione dei redditi e’ presentata agli uffici finanziari, traducendosi in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente, per porsi quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato; ne consegue che la condotta e’ compiutamente attuata ed esaurita con la presentazione della fraudolenta dichiarazione dei redditi, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato, sicche’ neppure l’accertamento della frode dispiega alcuna influenza sulla data di consumazione dell’illecito. Essendo, dunque, il reato di frode fiscale un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell’evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 22 giugno 2016, n. 25808

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10 luglio 2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCARDI Giuseppe;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 luglio 2015 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione, condizionalmente sospesa, emessa, in data 28 gennaio 2015, dal Tribunale di Milano nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2, per avere, in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.c.a.r.l., utilizzato una nota di credito del valore di Euro 425.484, 90 per operazioni inesistenti per l’anno di imposta 2007.
2. Avverso tale provvedimento il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge: sul rilievo che la societa’ era cessata, in quanto cancellata dal registro delle imprese, e che le S.U. civili (con sentenza n. 4062 del 2010) hanno affermato la non fallibilita’ della societa’ dopo un anno dalla cancellazione e l’estinzione del debito tributario, viene invocata l’inoffensivita’ in concreto della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il motivo proposto e’ generico, oltre che manifestamente infondato.
Invero, il richiamo alla inoffensivita’ della condotta in ragione della cessazione dell’attivita’ sociale appare oscuro, e non appare affatto pertinente il richiamo giurisprudenziale invocato, secondo il quale in tema di societa’ di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della societa’, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4, che, modificando l’articolo 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non puo’ attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le societa’ cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data (Sez. U, Sentenza n. 4060 del 22 febbraio 2010, Rv. 612083).
Peraltro, confondendo i piani della responsabilita’ penale, individuale, dell’amministratore della societa’ e della responsabilita’ amministrativa, della societa’, il ricorso omette di considerare che la societa’ e’ stata cancellata nel 2010, laddove la condotta di utilizzazione fraudolenta della nota di credito e’ avvenuta nel 2008, con riferimento al periodo di imposta 2007.
Nel merito della questione va evidenziato che nella c.d. frode fiscale il nucleo costitutivo e’ concretato dalla dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in forme artificiose, ed il reato si perfeziona nel momento nel quale la dichiarazione dei redditi e’ presentata agli uffici finanziari, traducendosi in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente, per porsi quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato; ne consegue che la condotta e’ compiutamente attuata ed esaurita con la presentazione della fraudolenta dichiarazione dei redditi, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato, sicche’ neppure l’accertamento della frode dispiega alcuna influenza sulla data di consumazione dell’illecito (in tal senso, seppur con riferimento alla disciplina precedente al 2000, Sez. U, n. 2333 del 3 febbraio 1995, Aversa, Rv. 200260).
Essendo, dunque, il reato di frode fiscale un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell’evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo (Sez. 2, n. 5656 del 11 gennaio 2007, Perrozzi, Rv. 236126), non rileva l’effettivita’ dell’evasione, ne’, tanto meno, l’esito dell’accertamento amministrativo.
In ogni caso, il motivo con il quale viene dedotta la pretesa inoffensivita’ della condotta costituisce mera riproposizione della medesima doglianza contenuta nell’atto di appello; in tal senso, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilita’ delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericita’ delle doglianze che, cosi’ prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18 luglio 2014, Cariolo, Rv. 260608).
Invero, nel caso in esame il motivo di ricorso appare identico a quello sollevato con l’appello, e motivatamente respinto dalla sentenza impugnata, con la quale non propongono un reale e motivato confronto argomentativo, limitandosi a contestazioni avulse dal concreto tessuto motivazionale.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00: infatti, l’articolo 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilita’, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilita’ dichiarata ex articolo 606 c.p.p., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilita’ pronunciata ex articolo 591 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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