Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 22 luglio 2016, n. 31865

La prova del dolo intenzionale deve essere ricavata da elementi ulteriori rispetto al comportamento non iure osservato dall’agente, che evidenzino la effettiva ratio ispiratrice del comportamento dell’agente, senza che al riguardo possa rilevare la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l’obiettivo principale dell’agente

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 22 luglio 2016, n. 31865

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1336/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 14/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per annullamento con rinvio al giudice civile;
Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS) di Cagliari;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) di Cagliari per (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 ottobre 2014, la Corte di Appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari dell’8 maggio 2013, ha assolto, perche’ il fatto non costituisce reato, (OMISSIS), dal reato di cui all’articolo 323 c.p., perche’, nella qualita’ di responsabile dell’Ufficio tecnico del comune di (OMISSIS), nonche’ di responsabile del procedimento avente ad oggetto l’istanza di concessione edilizia presentata in data 4 agosto 2006 da (OMISSIS) per la realizzazione di un albergo rurale mediante ristrutturazione di fabbricati rurali in Localita’ (OMISSIS) del medesimo comune, poneva in essere le seguenti condotte: a) senza giustificato motivo, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 20 e della L. n. 241 del 1990, articoli 10 bis, 22 e 25, ometteva di adottare entro i termini di legge una serie di atti istruttori, meglio descritti nel capo di imputazione, da intendersi qui riportato; 2) in violazione della L. n. 241 del 1990, articolo 1, aggravava inutilmente e pretestuosamente il procedimento suddetto ritenendo di dovere dare corso ad accertamenti istruttori ulteriori, in merito alla necessita’ di ottenere altre autorizzazioni paesaggistiche, gia’ escluse dalle autorita’ competenti, nonche’ di verificare le interferenze con il piano paesaggistico; 3) in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 20 non adottava alcun provvedimento definitivo dell’istanza di concessione, e solo con nota dell’8 aprile 2009 comunicava di dover mandare i progetto all’intesa di cui all’articolo 15, comma 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) delle NTA Piano Paesaggistico regionale, previo esame della commissione edilizia; in questo modo intenzionalmente procurando all’istante (OMISSIS) un ingiusto danno per la protratta incertezza sulla realizzazione del progetto imprenditoriale, conseguente alla mancata istruzione della domanda di concessione edilizia, in uno con l’inutile aggravamento del procedimento amministrativo ed al ritardo nella sua definizione; fatto commesso in (OMISSIS). Diversamente dal giudice di primo grado, che aveva ritenuta integrata la fattispecie di cui all’articolo 323 c.p., i giudici di appello, pur confermando la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto contestato, in particolare le violazioni di legge del menzionato iter amministrativo, hanno ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova dell’elemento psicologico del reato, non essendo emersa nel processo alcuna causale che potesse giustificare un accanimento del (OMISSIS) nei confronti dell’ (OMISSIS), ne’ un conflitto di interessi da parte del (OMISSIS), essendo rimasto privo di supporto probatorio il possibile coinvolgimento dello stesso, quale presunto socio occulto di una impresa edilizia intestata al fratello.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile (OMISSIS), rappresentato e difeso con procura speciale dall’Avv. (OMISSIS), chiedendo l’annullamento della sentenza ai soli effetti civili, per i seguenti motivi: 1) Inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto ex articolo 606 c.p.p., lettera b) e mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata ex articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione alla insussistenza del dolo intenzionale ritenuta dai giudici di appello, i quali, pur confermando la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio, hanno argomentato con motivazione illogica e contraddittoria che le omissioni e negligenze rilevate nel comportamento dell’imputato (OMISSIS) fossero da attribuire alla sua incompetenza professionale; infatti la fattispecie di cui all’articolo 323 c.p. richiede il dolo intenzionale, ma la prova dell’intenzionalita’ puo’ trovare conferma anche in elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell’agente, sussistente nel caso di specie, essendo il (OMISSIS) il responsabile dell’ufficio tecnico comunale.
3. In data 1 marzo 2016, la parte civile ha altresi’ presentato motivi nuovi, lamentando l’omessa valutazione da parte dei giudici di appello di prove essenziali, costituite da documenti contenuti nel fascicolo del dibattimento, in particolare la sentenza n. 61/08 del Tribunale di Cagliari del 14 ottobre 2008, agli atti del processo di merito, dalla quale risulta evidente l’interesse dell’imputato a ledere i diritti dell’ (OMISSIS): tale sentenza dichiara il fallimento di (OMISSIS), in quanto socio di fatto illimitatamente responsabile di una societa’ che operava nel campo dell’edilizia, e quindi in concorrenza con l’attivita’ della persona offesa, come del resto descritto nella requisitoria del pubblico ministero in primo grado.
4. L’imputato (OMISSIS), per il tramite dei propri difensori di fiducia, ha depositato, in data 1 marzo 2016, una memoria difensiva ex articolo 121 c.p.p., con la quale ha sostenuto l’inammissibilita’ del primo motivo proposto dalla parte civile, perche’ tale parte finisce per sollecitare, nella sostanza, una nuova valutazione di merito della vicenda, non risultando ravvisabile alcuna violazione di legge in riferimento all’articolo 323 c.p., quanto alla mancata sussistenza nel caso di specie del dolo intenzionale, che richiede che venga accertato che il pubblico ufficiale abbia agito con lo scopo immediato e finale di non perseguire una finalita’ pubblica, con la rappresentazione e la volizione dell’evento di altrui danno. Nel caso di specie, la Corte di appello ha preso atto della mancanza di prova circa la volonta’ del (OMISSIS) di danneggiare con tale suo comportamento la parte offesa; l’imputato ha anche allegato lo stralcio del verbale di udienza di primo grado contenente le dichiarazioni della parte offesa, dalle quali non emerge che l’asserito comportamento abusivo dell’imputato abbia procurato un vantaggio ingiusto al medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che in relazione all’elemento soggettivo nel delitto di abuso di ufficio, e’ stato affermato che “la prova del dolo intenzionale deve essere ricavata da elementi ulteriori rispetto al comportamento “non iure” osservato dall’agente, che evidenzino la effettiva “ratio” ispiratrice del comportamento dell’agente, senza che al riguardo possa rilevare la compresenza di una finalita’ pubblicistica, salvo che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l’obiettivo principale dell’agente” (cfr. Sez. 2, n. 23019 del 5/5/2015, Adamo, Rv. 264280). E’ stato anche precisato che e’ necessario che il perseguimento dell’interesse pubblico costituisca il fine primario dell’agente affinche’ possa essere ritenuto insussistente l’elemento soggettivo del dolo (in tal senso: Sez.6, n. 14038/15 del 2/10/2014, De Felicis e altro, Rv. 262950).
2. In sintesi, il dolo sussiste quando l’ingiusto vantaggio proprio od altrui, ovvero l’ingiusto danno altrui siano stati rappresentati e voluti dall’agente come obiettivo primario della propria condotta. Tale intenzione va desunta dal complessivo svolgersi dei comportamenti, soprattutto quando, come nel caso di specie, sia stato rilevato – concordemente dai giudici di primo e secondo grado un iter procedimentale illegittimo e caratterizzato da plurime condotte omissive e dilatorie dell’imputato. La reiterazione dei comportamenti, la evidente illegittimita’ di essi, nonche’ le altre circostanze afferenti i rapporti tra agente e soggetto favorito o danneggiato ed, in caso di compresenza di piu’ fini’, dalla comparazione dei rispettivi vantaggi o svantaggi (cfr. Sez. 6, n. 41365 del 9/11/2006, Fabbri, Rv. 235434), costituiscono, pertanto, evidenti indici della sussistenza del dolo, anche se non e’ necessario che il fine che deve animare l’agente sia esclusivo.
3. Come gia’ questa Corte ha affermato, ritenere che l’agente debba agire “al solo scopo di”, equivarrebbe ad una sostanziale disapplicazione della fattispecie delittuosa (in tal senso: Sez. 3, n. 13735 del 26/2/2013, p.c. in proc. Fabrizio e altro, Rv. 254856). Di fatti, va ribadito il principio che, poiche’ l’abuso di ufficio e’ un reato proprio che puo’ essere commesso solo dal pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle proprie rispettive funzioni, in qualche modo finisce per risultare sempre manifestata una finalita’ pubblicistica, e cio’ non solo quando tale pubblica finalita’ sia utilizzata per mascherare il vero, ma diverso, fine di avvantaggiare il soggetto privato, ma anche quando il medesimo obiettivo pubblico venga strumentalizzato quale scusante o limite del mancato riconoscimento delle ragioni o diritti del privato, e quindi con l’intenzione di provocare al privato un danno.
4. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno omesso di svolgere il menzionato giudizio di “finalita’ prevalente” in merito all’iter procedimentale dagli stessi riconosciuto illegittimo, in quanto hanno ritenuto che mancassero elementi di prova relativi alla sussistenza, in capo all’imputato, dell’obiettivo di danneggiare l’attivita’ imprenditoriale della parte offesa, danneggiamento in verita’ avvenuto, posto che a seguito dell’illegittimo procedimento mai piu’ concluso – fatto non riconducibile ad alcuna finalita’ pubblicistica, visto che il procedimento di intesa ai sensi del Piano paesaggistico regionale era stato promosso per altra coeva iniziativa edilizia – era stato provocato uno stato di incertezza tale da porre nel nulla il progettato intervento imprenditoriale volto alla realizzazione di strutture ricettivo-turistiche.
5. La parte civile ricorrente ha evidenziato l’esistenza, agli atti del processo penale, di elementi di prova relativi alla presenza di un conflitto di interessi: la verifica giudiziale da parte del Tribunale fallimentare della veste di socio di fatto in una societa’ operante nell’edilizia del (OMISSIS) stesso, attestata dalla sentenza acquisita; elemento questo che avrebbe dovuto, di contro, essere valutato al fine di esaminare per l’appunto l’esistenza o meno di un prevalente fine privato nella gestione illegittima dell’iter procedimentale da parte del soggetto responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS).
6. Attesa la fondatezza della censura di omesso esame di un elemento di prova sussistente, ed invece negato dalla Corte di appello, rende fondato il ricorso, con conseguente annullamento della sentenza, ai soli effetti civili, e rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile (OMISSIS), da liquidare in Euro 3.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, nonostante non sia stata depositata la relativa richiesta di liquidazione con indicazione dell’importo.
7. Va infatti ricordato che “poiche’ l’articolo 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullita’ o inammissibilita’ per l’inosservanza del dovere della parte civile di produrre l’apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, ne’ va escluso il rimborso delle spese vive” (cfr. Sez. 3, n. 8552 del 23/1/2002, Montirosi, Rv. 221262).
P.Q.M.

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