Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 25 maggio 2016, n. 21950

Legittimo il sequestro dei documenti fiscali, contabili ed extracontabili se necessari a ricostruire le mosse di una complessa organizzazione costituita per evadere l’Iva sui carburanti

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 25 maggio 2016, n. 21950

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 18/3/2015 del Tribunale di Macerata;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 marzo 2015 il Tribunale di Macerata ha respinto l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS), quale legale rappresentante della S.r.l. (OMISSIS), nei confronti del decreto di sequestro del 20 febbraio 2015 del Pubblico Ministero di Macerata, avente ad oggetto documenti fiscali, contabili ed extracontabili, disposto in relazione a procedimento relativo ai reati di cui all’articolo 416 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8.

Il Tribunale, sulla premessa che gli indizi dei reati, prospettati dal Pubblico Ministero (di evasione dell’imposta sul valore aggiunto attraverso la creazione di strutture societarie utilizzate per l’approvvigionamento di carburanti senza l’applicazione di tale imposta sugli acquisti, mediante l’emissione e la consegna di false dichiarazioni di intenti ai depositi fornitori di carburante), erano desumibili dalle informative della Guardia di Finanza richiamate nel decreto impugnato, ha evidenziato che tale provvedimento reca la specifica indicazione dei beni da sequestrare e della loro natura di cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti, con la conseguente adeguata esplicitazione della finalita’ probatoria del provvedimento (per essere i documenti sequestrati necessari per acquisire riscontri circa i rapporti tra le varie imprese coinvolte e tra queste e gli indagati) e del nesso di pertinenzialita’ tra quanto sequestrato ed i delitti ipotizzati.

Il Tribunale ha poi evidenziato l’irrilevanza della estraneita’ della ricorrente (OMISSIS) alle indagini, per essere la societa’ dalla stessa amministrata coinvolta in rapporti con gli indagati e le societa’ partecipanti al sodalizio illecito, respingendo di conseguenza l’istanza di riesame.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso personalmente la (OMISSIS), denunciando vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli articoli 247, 252 e 253 c.p.p., lamentando l’omessa indicazione nel decreto di sequestro dei fatti alla stessa ascritti, del nesso con la societa’ da essa amministrata ed anche del rapporto di pertinenzialita’ tra i reati ipotizzati e quanto sequestrato, essendo, tra l’altro, come si ricavava dal verbale di sequestro del 25 febbraio 2015, stati sequestrati il libro di lavoro nel quale venivano annotate le buste paga dei dipendenti ed una polizza assicurativa, di cui non era dato comprendere la valenza probatoria ai fini delle indagini ed il rapporto con i reati ipotizzati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.

Il decreto di perquisizione e sequestro del 20 febbraio 2015, cui questa Corte ha accesso in relazione all’error in procedendo denunziato dalla ricorrente, giacche’ con riguardo a tale censura la Corte di cassazione e’ giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, puo’ accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, Sentenza n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 4, Sentenza n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568), venne disposto dal Pubblico Ministero di Macerata nell’ambito delle indagini per i reati di cui all’articolo 416 c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8, per ricercare ed acquisire documentazione fiscale, contabile ed extracontabile relativa alla attivita’ delle imprese coinvolte negli illeciti, tra cui la S.r.l. (OMISSIS) amministrata dalla ricorrente, con particolare riferimento alla commercializzazione di carburanti ed ai rapporti tra tali societa’ nel periodo compreso tra il primo gennaio 2010 e la data di esecuzione del sequestro, nonche’ corrispondenza, atti negoziali, appunti, materiale informatico di archiviazione dati, costituente riscontro degli elementi fino a tale momento acquisiti.

Sulla base di tale contenuto del provvedimento, oggetto della richiesta di riesame formulata dalla (OMISSIS), il Tribunale la ha respinta con l’ordinanza impugnata, evidenziando sia l’indicazione dei gravi indizi dei reati in relazione ai quali la perquisizione ed il sequestro erano stati disposti, sia la sufficiente indicazione dei beni da apprendere e, in particolare, la loro natura di cose pertinenti ai reati necessarie per l’accertamento dei fatti, ritenendo di conseguenza sufficiente l’esplicitazione delle esigenze probatorie e del nesso di pertinenzialita’ tra le cose ed i delitti ipotizzati. Al riguardo il Tribunale ha ulteriormente sottolineato che, in considerazione dei reati in relazione ai quali il Pubblico Ministero procedeva (di natura associativa e tributaria), il complesso della documentazione fiscale, contabile ed extracontabile, negoziale o comunque relativa ai rapporti tra le societa’ coinvolte nelle indagini, e’ legata da nesso di pertinenzialita’ ai reati ipotizzati, essendo strumentale sia all’accertamento dei fatti, sia alla ricostruzione dei rapporti tra tali societa’ e tra i soggetti indagati.

A fronte di tali rilievi, idonei a giustificare la permanenza del vincolo, la ricorrente ha lamentato mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla corretta applicazione degli articoli 247, 252 e 253 c.p.p. e violazione di tali disposizioni.

La denuncia di vizio di motivazione e’, in questa fase, inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere il complesso argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710. V. anche Sez. 3, Sentenza n. 29084 del 2015, Favazzo, Rv. 264121; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255), e, nella specie, la motivazione non puo’ dirsi ne’ del tutto mancante od omessa, ne’ incoerente, incompleta o irragionevole.

Le altre censure formulate dalla ricorrente, relative a violazione di legge, risultano anch’esse inammissibili, per la loro genericita’, giacche’ non tengono conto della motivazione della ordinanza impugnata, con la quale nel ricorso e’ stato omesso qualsiasi confronto, tantomeno critico.

La ricorrente ha, infatti, ribadito la doglianza relativa alla mancata indicazione dei fatti storici che le sarebbero stati ascritti ed anche del vincolo di pertinenzialita’ tra quanto sequestrato ed i reati ipotizzati, omettendo di considerare quanto indicato nella ordinanza impugnata, circa gli elementi indiziari evidenziati dal Pubblico Ministero ed emergenti dalle informative della Guardia di Finanza, nonche’ in ordine alla irrilevanza della veste di terza della (OMISSIS), non sottoposta ad indagini ma nei cui confronti era stato disposto il sequestro quale amministratrice della S.r.l. (OMISSIS), coinvolta negli illeciti, ed anche in ordine alla necessita’ di accertare i rapporti tra tutte le societa’ coinvolte, con la conseguente strumentalita’ del sequestro di tutti i documenti utili a ricostruirli, ivi compresi quelli relativi a rapporti di lavoro ed assicurativi; al riguardo la ricorrente ha censurato l’acquisizione dei documenti sequestrati alla GI.BA., contestandone genericamente la riconducibilita’ alla nozione di cose pertinenti al reato, di cui pero’ e’ stata, sia pure in termini generali, giustificata l’acquisizione con l’esigenza di accertare i rapporti esistenti tra tutte le societa’ coinvolte, con motivazione che risulta adeguata e non e’, dunque, censurabile in questa fase.

La natura di cose pertinenti al reato necessarie all’accertamento dei fatti, di cui e’ consentito il sequestro per finalita’ probatorie, va, infatti, verificata in relazione e con riferimento alle concrete fattispecie per cui si procede.

Ora, nella vicenda in esame, l’indagine nell’ambito della quale e’ stato disposto il sequestro oggetto delle doglianze della ricorrente riguarda l’ipotesi di una organizzazione piuttosto articolata, costituita allo scopo di evadere l’iva sui carburanti, attraverso strutture societarie di comodo, tra loro collegate, che emettevano false dichiarazioni di intento ai depositi fornitori di carburante; pare evidente dunque che, nell’ambito delle indagini volte ad accertare l’attivita’ di tale organizzazione ed i partecipanti alla stessa, tutti i documenti riguardanti l’attivita’ delle societa’ coinvolte possono, nella fase delle indagini preliminari, rivestire utilita’, proprio nella indicata prospettiva dell’accertamento dei rapporti e dei collegamenti tra tali societa’, derivanti dalla partecipazione al capitale o alla gestione, in forma palese o occulta, con la conseguenza che detti documenti, comprese le polizze assicurative ed il libro del lavoro, possono rientrare nell’ampia nozione di cose pertinenti al reato necessarie all’accertamento dei fatti, nel senso indicato ed in relazione alla fattispecie complessa oggetto di indagine.

Ne consegue, in conclusione, l’inammissibilita’ anche di tale profilo della censura, a causa della sua genericita’ e manifesta infondatezza.

Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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