Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 27 ottobre 2016, n. 45428

Nell’ipotesi di archiviazione per prescrizione di un reato edilizio il giudice non può disporre né la confisca né la demolizione del manufatto

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 27 ottobre 2016, n. 45428

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRILLO Renato – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 17/02/2014 e la successiva ordinanza 26/11/2014 del Gip presso il Tribunale di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MOCCI Mauro;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2014, il GIP presso il Tribunale di Bari disponeva l’archiviazione di un procedimento penale a carico di (OMISSIS), essendo il relativo reato di abuso edilizio estinto per prescrizione, disponendo la contestuale demolizione e confisca dei beni in sequestro. Con successiva ordinanza del 26 novembre 2014, ordinava il dissequestro, ai fini della riduzione in pristino.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), lamentando, per un verso, l’esercizio da parte del giudice di una potesta’ riservata dalla legge ad organi amministrativi (articolo 606 c.p.p., lettera a)) e, per altro verso, la pretermissione del principio della presunzione d’innocenza.

Nel suo parere, reso per iscritto, il Procuratore Generale ha sollecitato la declaratoria di rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo e’ fondato.

Giova rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 2015, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma 2, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 9, 32, 41 e 42 Cost., e articolo 117 Cost., comma 1, dalla Corte di cassazione, terza sezione penale; e del pari inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2, sollevata, in riferimento all’articolo 117 Cost., comma 1, dal Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica.

La Corte Costituzionale, nella sentenza in commento, ha in particolare osservato che “nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilita’ logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilita’. Quest’ultimo, anzi, e’ doveroso qualora si tratti di disporre una confisca urbanistica”. Sul punto, il giudice delle leggi ha precisato che “Decidere se l’accertamento vi sia stato, oppure no, e’ questione di fatto, dalla cui risoluzione dipende la conformita’ della confisca rispetto alla CEDU (oltre che al diritto nazionale). Ed e’ appunto questo compito, che istituzionalmente le spetta in ultima istanza, che la Corte di Strasburgo ha assolto nel caso di specie, concludendo per la violazione del diritto, dato che era mancato un congruo accertamento di responsabilita’. Ne’ va tralasciato che il giudice Europeo deve essere messo nella condizione di valutare con cognizione la natura della sentenza dichiarativa della prescrizione, affinche’ sia posto in luce il contenuto di accertamento che essa puo’ assumere (ed ha eventualmente assunto nel caso a giudizio) ove il legislatore lo richieda quale condizione per applicare contestualmente una sanzione amministrativa. Si tratta quindi non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell’accertamento. La stessa Corte di Strasburgo, pronunciandosi in altra occasione sulla compatibilita’ con la presunzione di non colpevolezza di una condanna alle spese adottata nonostante la prescrizione del reato, ha infatti escluso di poter decidere la controversia sulla base della sola natura in rito della sentenza adottata dal giudice nazionale, senza invece valutare come quest’ultimo avesse motivato in concreto (sentenza 25 marzo 1983, Minelli contro Svizzera)”.

Pertanto, anche a fronte di una decisione definitiva, ma in mancanza di qualunque motivazione che consenta di capire se il provvedimento ablatorio sia stato disposto legittimamente oppure no – ossia in conformita’ ai canoni, gia’ espressi dal diritto vivente sul tema della confiscabilita’ dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, anche quando non si pervenga alla condanna o alla irrogazione della pena – l’ordinanza dovrebbe essere annullata.

Nella specie, a maggior ragione, in presenza di un’archiviazione per prescrizione, il GIP non avrebbe potuto disporre ne’ la confisca, non essendo un compito a lui spettante, ne’ tantomeno la demolizione, stante la coeva declaratoria di prescrizione.

Il secondo motivo resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio ed elimina la confisca e l’ordine di demolizione dell’area in sequestro

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