Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 29 settembre 2016, n. 40697

Via libera al sequestro per evasione fiscale per il calciatore che non dichiara i maggiori compensi pagati al suo procuratore nel passaggio da una squadra all’altra

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 29 settembre 2016, n. 40697

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/02/2016 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DI STASI Antonella;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. FIMIANI Pasquale che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto 21.12.2015 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva nei confronti di (OMISSIS), indagato per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 per aver evaso l’imposta sul reddito relativa all’anno 2012 avendo omesso di dichiarare i maggiori compensi ricevuti e consistenti nell’ottenere che la societa’, in occasione del suo trasferimento quale calciatore professionista dall’ (OMISSIS) all’ (OMISSIS) pagasse il corrispettivo al suo procuratore (OMISSIS) (capo 83 dell’imputazione provvisoria), il sequestro del profitto del reato della somma di denaro di Euro 321.068,27 nella sua disponibilita’ e nel caso in cui tale somma, profitto diretto del reato, non venisse rinvenuta nella sua disponibilita’ immediata il sequestro per equivalente della somma equivalente al predetto profitto del reato sui beni del valore equivalente nella disponibilita’ dell’indagato.
Con ordinanza del 18.2.2016, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta dall’indagato, annullava il predetto decreto e ordinava la restituzione dei beni sequestrati, argomentando che gli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare non integravano il fumus commissi delicti con riferimento alla qualita’ di agente del (OMISSIS) in favore di (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione per omessa valutazione di una prova decisiva in relazione alla asserita insufficienza della prova della qualita’ di procuratore sportivo del (OMISSIS) in capo a (OMISSIS), prova costituita dal contenuto del verbale di spontanee dichiarazioni rese dall’indagato ai sensi dell’articolo 350 c.p.p., comma 7 in sede di esecuzione del decreto di sequestro.
Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha rassegnato ex articolo 611 c.p.p. proprie conclusioni, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto teso a censurare il merito del provvedimento congruamente motivato.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria difensiva del 15.7.2016 nella quale contesta la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Va premesso che, a norma dell’articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Inoltre, nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’articolo 321 c.p.p., il giudice del riesame non puo’ avere riguardo alla sola astratta configurabilita’ del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria; cio’ pero’ non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilita’ di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, dep. 27/11/2014, Rv. 261677; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, Rv. 247134).
In particolare, con riferimento all’ipotesi che qui ci occupa e, cioe’, dell’emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, e’ stato osservato che non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell’articolo 273 c.p.p., ma e’ comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del “fumus delicti” in concreto, verificando in modo puntuale e coerente tutti gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serieta’ degli indizi” costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari reali (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Rv. 260945).
3. Nella specie, il Tribunale, nell’accogliere la richiesta di riesame con conseguente annullamento del decreto di sequestro preventivo impugnato, ha omesso di prendere in considerazione, ai fini della valutazione del fumus commissi delicti, il contenuto del verbale di spontanee dichiarazioni rese da (OMISSIS) alla Polizia Giudiziaria in sede di esecuzione del decreto di sequestro e di verificarne la portata in relazione alle ulteriori emergenze processuali.
Va ricordato che le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall’articolo 350 c.p.p., comma 7, sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari (Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, dep. 13/01/2009, Rv. 241884).
Trattasi non di censura di mero fatto e percio’ inammissibile avverso gli apprezzamenti di merito del Tribunale, bensi’ di legittima denunzia della carenza della motivazione, per il profilo di contraddittorieta’ del ragionamento giustificativo della decisione con atto del processo specificamente indicato dal ricorrente, che appare, invece, pienamente sindacabile in sede di controllo di legittimita’ del provvedimento impugnato, alla stregua del disposto dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), (Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, Rv. 237684; Sez. 1, 14/7/2006, n. 25117, Stojanovic; Sez. 1, 15/6/2007, Musumeci.)
Infatti, l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto, sui quali e’ stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 325 c.p.p., comma 1 allorquando il provvedimento impugnato non contiene, come nella specie, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione su un punto decisivo per il giudizio ed il cui esame sia stato del tutto pretermesso (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011).
4. Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli.

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