Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 aprile 2017, n. 16552

L’opposizione proposta dal solo abogado non può essere dichiarata inammissibile per mancanza della dichiarazione di intesa con un legale italiano se questa viene fornita al primo atto di difesa dell’assistito

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 3 aprile 2017, n. 16552

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 12/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Aldo Aceto;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Velletri, ufficio G.i.p., per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 12/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che ha dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta avverso il decreto penale di condanna del 03/06/2013 di quel medesimo G.i.p. emesso per il reato di cui all’articolo 659 cod. pen., commesso in (OMISSIS).

1.1. Con il primo motivo eccepisce l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, articolo 8, comma 2, nella parte in cui prevede che l’intesa di cui al comma primo deve risultare da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati anche al primo atto di difesa dell’assistito, non essendo necessario che la dichiarazione preceda la costituzione della parte, come sostenuto dal G.i.p. a giustificazione della decisione impugnata.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce il vizio di mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione che non indica le ragioni della diversa interpretazione della norma e della non conformita’ ad essa della dichiarazione allegata all’opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato.

3. I due motivi, comuni per l’oggetto, possono essere esaminati congiuntamente.

3.1.Con decreto del 03/06/2013, il (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di 300,00 Euro di ammenda per il reato di cui all’articolo 659 cod. pen..

3.2. Il 10/01/2014, l’imputato ha proposto opposizione con atto sottoscritto dal solo Abogado (OMISSIS) al quale era stata allegata la dichiarazione di intesa datata 07/10/2014 sottoscritta anche dall’Avv. (OMISSIS).

3.3. Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. ha dichiarato inammissibile l’opposizione perche’ proposta da persona non legittimata in quanto la dichiarazione di intesa non era stata effettuata con le modalita’ prescritte dal Decreto Legislativo n. 96 del 2001, articolo 8, comma 2, (testualmente: “scrittura privata o dichiarazione resa da entrambi i difensori all’autorita’ procedente e anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”).

3.4. Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, articolo 8, (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e’ stata acquisita la qualifica professionale), recita: “1. Nell’esercizio delle attivita’ relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonche’ nei procedimenti disciplinari nei quali e’ necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorita’ adita o procedente e nei confronti della medesima e’ responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. 2. L’intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorita’ procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito”.

3.5. Il tenore letterale della norma, reso palese dall’uso del disgiuntivo “ovvero”, non lascia dubbi sul fatto che la dichiarazione di intesa possa essere sottoscritta anteriormente alla costituzione della parte rappresentata o, in alternativa, in occasione del primo atto di difesa dell’assistito.

3.6.Ne consegue che nel caso di specie, l’opposizione era stata presentata da persona munita di “jus postulandi”.

3.7.L’ordinanza impugnata deve percio’ essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso.

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