Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 6 febbraio 2017, n. 5434

La previsione dell’art. 9 D.Lgs. 74/2000, contenente una deroga rispetto alla disciplina comune del concorso di persone, non si applica nei casi in cui sia ascrivibile al medesimo soggetto tanto l’emissione quanto l’utilizzazione di fatture false per operazioni oggettivamente inesistenti. Nell’ipotesi in trattazione, pacifica risulta, dunque, la doppia punibilità: per il reato di cui all’art. 2 e per il reato di cui all’art. 8 D.Lgs. 74/2000.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 6 febbraio 2017, n. 5434

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/11/2014 della Corte di Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe Riccardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/11/2014 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 22/09/2011, condannava (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, contestato al capo 1 dell’imputazione, limitatamente alla dichiarazione del 2006, per avere, in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., indicato nelle dichiarazioni annuali elementi passivi mediante utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; dichiarava non doversi procedere in ordine agli altri reati contestati in relazione all’anno d’imposta 2005 ovvero ad altre fattispecie incriminatrici (articolo 8), contestati ai capi 1 e 2 dell’imputazione.

2. Avverso tale provvedimento il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9: lamenta che la Corte territoriale erroneamente non abbia applicato l’articolo 9 cit., in quanto all’imputato era stata applicata la pena su richiesta con sentenza del Tribunale di Perugia ex articolo 444 c.p.p. in relazione all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, tra cui anche la n. 4 del 01/06/2006, la stessa indicata nell’imputazione per il reato di cui all’articolo 2 oggetto del presente procedimento; nel caso in esame, la connessione tra le due condotte sarebbe evidente, essendo la fattura stata emessa nel 2006 ed utilizzata poi per la dichiarazione annuale del 2007; ricorrerebbe, dunque, un concorso apparente di norme, e, essendo stato l’imputato gia’ giudicato per l’emissione, una violazione del principio del ne bis in idem.

2.2. Vizio di motivazione: lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale veniva richiesta l’applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9.

2.3. Violazione di legge processuale: erroneamente e’ stata valutata la sentenza di patteggiamento del Gup del Tribunale di Perugia del 11/03/2014 quale prova della fittizieta’ della fattura n. (OMISSIS); la sentenza di patteggiamento non implica un vero e proprio giudizio ed un accertamento dei fatti; inoltre, il richiamo all’articolo 238 bis c.p.p. sarebbe erroneo, concernendo la valutazione dei verbali di prove di altri procedimenti; in ogni caso, la sentenza di patteggiamento fornirebbe prova del reato di cui all’articolo 8, non del reato di cui all’articolo 2.

2.4. Vizio di motivazione: lamenta l’omessa motivazione in ordine al carattere fittizio della fattura utilizzata per la dichiarazione fraudolenta, limitandosi la sentenza a richiamare la sentenza di patteggiamento, senza tener conto dell’effettiva esistenza dell’operazione finalizzata al contenimento dei costi di terminazione delle chiamate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.

2. I primi due motivi, che meritano una valutazione congiunta, avendo ad oggetto la questione dell’applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9 sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati.

Sotto il profilo della violazione di legge dedotta, va rammentato che l’ambito di operativita’ del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9 e’ stato delineato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 9, contenente una deroga alla regola generale fissata dall’articolo 110 c.p. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, Desiati, Rv. 252545); il regime derogatorio previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 9 non trova applicazione quando l’amministratore della societa’ che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa societa’ che le abbia successivamente utilizzate (Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, Cetti Serbelloni, Rv. 255396; Sez. 3, n. 47862 del 06/10/2011, Ercolini, Rv. 251963: “In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 9 non si applica laddove amministratore delle societa’, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica”).

Tanto premesso, la sentenza impugnata ha evidenziato, con motivazione esaustiva e conforme ai principi richiamati, che la non operativita’ dell’articolo 9 cit. derivava dalla circostanza che all’imputato era contestato il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 in relazione alla fattura n. (OMISSIS) quale legale rappresentante della ” (OMISSIS) s.r.l.”, quindi in veste di utilizzatore della fattura per operazione oggettivamente inesistente, mentre, nel procedimento definito con sentenza di patteggiamento dinanzi all’A.G. di Perugia, gli era stato contestato il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, in qualita’ di amministratore di fatto della ” (OMISSIS) s.r.l.”, la societa’ cartiera emittente le fatture false.

3. Il terzo ed il quarto motivo, che meritano una valutazione congiunta, avendo ad oggetto la questione della prova del carattere fittizio della fattura sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati.

Invero, e’ pacifico che la sentenza di patteggiamento puo’ essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell’articolo 238-bis c.p.p., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna (Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Mazzola, Rv. 264058), e che rientrano tra le sentenze divenute irrevocabili che possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esso accertato ai sensi dell’articolo 238 bis c.p.p., anche le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento (Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Macri’, Rv. 261480).

Richiamandosi espressamente alla norma di cui all’articolo 238 bis c.p.p., ed all’elaborazione giurisprudenziale formatasi al riguardo, la sentenza ha fatto buon governo del principio, rilevando che la sentenza di patteggiamento acquisita aveva attestato il carattere fittizio della fattura n. (OMISSIS) emessa dalla (OMISSIS) il (OMISSIS) nei confronti di ” (OMISSIS)”, relativamente a cessioni di traffico telefonico in realta’ mai eseguite; peraltro, la sentenza non manca di rilevare che la sentenza di patteggiamento si inseriva in una piu’ ampia base probatoria, gia’ evidenziata anche dal giudice di primo grado, che ricostruiva il complesso sistema di “frode carosello” del quale l’imputato era parte.

4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l’articolo 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilita’, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilita’ dichiarata ex articolo 606 c.p.p., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilita’ pronunciata ex articolo 591 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

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