Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 1 ottobre 2014, n. 40552

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di FIRENZE in data 10/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO A., che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza, limitatamente alle statuizioni civili, ed il rigetto del ricorso, nel resto;
udite, per la parte civile, le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso:
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso, eccependo anche l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza della Corte d’appello di FIRENZE, emessa in data 10/01/2013, depositata in data 14/05/2013, con cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di PISA del 29/03/2010, a seguito del riconoscimento dell’attenuante della minore gravita di cui dell’articolo 609 bis c.p., u.c., veniva rideterminata la pena inflitta al ricorrente nella misura di anni 3 di reclusione per il delitto di violenza sessuale continuata ed aggravata ai danni di due donne, posta in essere nell’esecuzione di un tatuaggio in zona contigua alle parti intime delle medesime (fatto contestato come commesso il (OMISSIS)) nonche’ per il medesimo delitto posto in essere ai danni di una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, con condotta posta in essere con modalita’ sostanzialmente analoghe a quelle contestate nell’altro episodio (fatto commesso in data (OMISSIS) e contestato all’ud. 16/11/2009).
2. Con il ricorso, proposto dal difensore cassazionista dell’imputato, vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera d), per mancata assunzione di una prova decisiva.
In particolare, la difesa del ricorrente si duole per aver inutilmente chiesto, davanti ad entrambi i giudici di primo e secondo grado, di acquisire agli atti una perizia tecnica in ordine alle modalita’ di esecuzione dei tatuaggi, al funzionamento del c.d. dermografo, alle posizioni assunte dal tatuatore e dai clienti per procedere all’incisione nonche’, infine, alle varie tecniche di rilassamento, trattandosi di pratica dolorosa; ambedue i giudici di merito avrebbero ritenuto tale perizia ininfluente in quanto tali informazioni non avrebbero scalfito il narrato delle pp.oo. costituitesi parti civili e degli altri testi; diversamente, sostiene il ricorrente, l’assunzione di tali informazioni avrebbe avuto importanza, in quanto avrebbe dimostrato che il tatuatore sarebbe stato impossibilitato a porre in essere le condotte contestate, avendo ambedue le mani impegnate dal funzionamento del dermografo; analogamente sarebbe stata utile per dimostrare l’impossibilita’ di riportare ferite o lesioni permanenti attesa la retrattilita’ dell’ago e la circostanza che lo stesso lavora ad una profondita’ di mm. 2 sulla pelle.
Non sarebbe possibile, quindi, credere alla soggezione delle due donne, che avrebbero potuto urlare, scappare ed allontanarsi dalla stanza; non sarebbe possibile per l’eta’ e per il fatto di essere stata una delle due ragazze richiamata dallo stesso tatuatore che la rimproverava di passeggiare per lo studio con le sole mutandine per mostrare il disegno alla cugina.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.
In particolare, la difesa del ricorrente si duole per aver la sentenza impugnata erroneamente valutato l’attendibilita’ dei testi; in particolare, le testimoni assunte in dibattimento sarebbero state indicate agli inquirenti da una delle p.o. e la circostanza che le stesse si conoscessero non esclude che le ragazze coinvolte non avessero escogitato una costruzione calunniosa per estorcere denaro al ricorrente, cosi’ insinuandosi il ragionevole dubbio che avrebbe dovuto portare ad escludere la responsabilita’ del ricorrente medesimo; cio’ sarebbe confermato dalla deposizione dell’unico teste ritenuto slegato dalle due pp.oo. e dalle testimoni da esse indicate (tale (OMISSIS)), che aveva riferito che, in caso di dolore durante l’incisione, sapeva di dover strizzare il ginocchio del ricorrente o comunque massaggiare tale zona per il proprio rilassamento; l’inattendibilita’ delle testimonianze deriverebbe anche dalla singolarita’ del comportamento della teste (OMISSIS) che si sarebbe recata per tre volte in dieci anni presso lo studio del ricorrente dunque, nonostante le molestie subite, tornando ugualmente sul luogo; la sentenza non avrebbe tenuto conto di quanto riferito dall’imputato ed avrebbe escluso qualsiasi rilevanza delle dichiarazioni rese dalla teste (OMISSIS), ritenuta inattendibile solo per aver indicato il giorno successivo al fatto; infine, non vi sarebbe certezza che le due testimoni (le sorelle (OMISSIS)) si fossero sottoposte ad incisione presso lo studio del ricorrente, non essendo stato rinvenuto alcun registro che potesse confermare quanto avvenuto dieci anni prima de fatto ne’ il ricorrente ha riferito di averle mai viste nello studio, cio’ che avrebbe avuto rilievo per destituire il convincimento che i testi non si conoscessero tra loro e, quindi, non avrebbero potuto architettare una congiura ai danni del ricorrente.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione quanto alle statuizioni civili.
In particolare, la difesa del ricorrente si duole per non aver la sentenza impugnata speso alcuna argomentazione sulla mera conferma della sentenza di primo grado a fronte della rideterminazione della pena inflitta in primo grado; non si comprendono le ragioni per le quali, a fronte della riduzione della pena a seguito del riconoscimento dell’attenuante della minore gravita del fatto, non sia seguita una corrispondente riduzione delle statuizioni civili che vengono, invece, confermate immotivata mente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev’essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
4. Ed invero, procedendo – nell’ordine logico e cronologico – dall’esame del primo motivo di ricorso, con cui, in sintesi, il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera d), per aver omesso di disporre l’accertamento peritale richiesto, e’ sufficiente in questa sede, al fine di rilevare la manifesta infondatezza del motivo, come la stessa sentenza di appello fornisca coerentemente una spiegazione delle ragioni per le quali (v. pag. 8, in particolare) detta richiesta non fosse accoglibile. In particolare, si legge in sentenza come appariva ininfluente la perizia richiesta al fine di appurare da un tatuatore professionista le posizioni da assumere durante l’applicazione o i rischi di una mossa repentina del cliente in quanto – ad avviso dei giudici di appello -si sarebbe trattato di informazioni che non avrebbero scalfito il racconto delle pp.oo. ed anche delle altre ragazze udite in fase di indagine, le quali non si conoscevano tra loro, le quali avevano riferito di identiche manovre da parte del ricorrente anche per tatuaggi in altre parti del corpo (in particolare, si precisava in motivazione che la (OMISSIS), sottopostasi all’applicazione di un tatuaggio sulla spalla sx e sul polso sx – dunque in zone diverse da quelle ove erano stati praticati i tatuaggi nel presente giudizio e, pertanto, lontane da zone tipicamente erogene – aveva riferito di analoghe manovre lascive del ricorrente che le aveva praticato massaggi sulla schiena e fino ai glutei).
Trattasi di motivazione corretta ed immune da vizi logici, per tale ragione, sufficiente ad escludere la necessita’ di un accertamento peritale in sede di appello.
A tal proposito deve, infatti, ricordarsi che la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non e’ censurabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione – come nel caso in esame -, e’ insindacabile in Cassazione (Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013 – dep. 14/02/2013, Sciarra, Rv. 255152).
5. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente muove censure di presunta inattendibilita’ del narrato delle persone offese nonche’ sulla mancanza di effettiva rilevanza delle deposizioni degli altri testi assunti, l’infondatezza del motivo discende dalle seguenti considerazioni. Sul punto, la sentenza impugnata spiega puntualmente le ragioni per le quali la Corte ha ritenuto dotate di attendibilita’ intrinseca ed estrinseca, in quanto riscontrato dalle dichiarazioni di altri testimoni, il narrato delle persone offese. In particolare, dalla lettura dell’impugnata sentenza (pagg. 7 ss.) emergono le seguenti considerazioni. La Corte territoriale ha evidenziato come non potesse sussistere alcun dubbio sulla credibilita’ delle ragazze, non essendovi, anzitutto, alcuna giustificazione o movente per una ricostruzione calunniosa a danno del ricorrente da parte non tanto delle cugine (OMISSIS), costituitesi parte civile, ma soprattutto da parte delle ulteriori clienti rintracciate dalla PG in fase di indagine, e con le parti civili prive di alcun collegamento, le quali avevano confermato le medesime manovre lascive del tatuatore nei loro confronti, in tempi diversi.
Ne’, osserva la Corte d’appello, ad escludere la sussistenza dei fatti, utili argomenti possono essere tratti dalle dichiarazioni rese in sede di esame dal ricorrente, in quanto – si precisa in motivazione – la sua opera di tatuatore, per quanto potesse essere delicata e necessitante di accorgimenti anche di natura psicologica per far rilassare la cliente, non poteva essere cosi’ equivocata dalle ragazze, circa il massaggio praticato sulla coscia dall’imputato, circa la manovre da questi poste in essere intorno al pube e, per una delle due ragazze, fin dentro la vagina, nella quale inseriva con mossa repentina e subdota il proprio dito. Non poteva, all’evidenza, trattarsi di tecniche di rilassamento, se solo si considera -puntualizzano i giudici di appello – che l’ingresso della moglie del ricorrente nella stanza ove erano in corso le attivita’ del tatuatore, lo aveva indotto a cambiare “registro”: e’ chiaro, infatti, che se non vi fosse stato nulla di lascivo nel suo agire, osserva la Corte territoriale, egli avrebbe potuto lasciare le sue clienti scoperte cosi’ come si trovavano, e rispondere tranquillamente alle domande della moglie, senza interrompere il massaggio in contemporanea.
Orbene, a fronte di tale argomentazione, all’evidenza immune da qualsiasi vizio di contraddittorieta’ o di manifesta illogicita’, il ricorrente contrappone una serie di censure che – all’evidenza – manifestano, ancora una volta, il tentativo della difesa, in processi di questo tipo, di far apparire come esistenti dei vizi motivazionali ma che, in realta’, si risolvono in (ancorche’ argomentate e puntuali, ma pur sempre) manifestazioni di “motivato” dissenso in ordine al risultato della valutazione degli elementi probatori da parte dei giudici di merito, operazione, com’e’ noto, non consentita davanti a questa Corte.
Ed infatti, ritenere che i giudici di appello abbiano errato nell’attribuire credibilita’ alle pp.oo. per il fatto di non aver correttamente valutato (o di non aver tenuto conto, a seconda dei casi, di elementi che avrebbero potuto essere “letti” o “considerati” in maniera diversa, significa, da un lato, muovere censure che si allontanano dalla possibilita’ di un sindacato valutativo di questa Corte di legittimita’ e, dall’altro, non tenere conto del principio secondo cui, ai fini della correttezza e della logicita’ della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma e’ indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997 – dep. 22/12/1997, Todini e altri, Rv. 209490). Dette operazioni sono, dunque, sottratte – a fronte di un giudizio ricostruttivo dei fatti operato in assenza di una illogicita’ “manifesta” o di profili di contraddittorieta’ rispetto ai quali la Corte territoriale abbia fornito una spiegazione logica e convincente, in adesione agli elementi di prova acquisiti – al giudizio di questa Corte Suprema.
Non va, infatti, dimenticato, come purtroppo troppo spesso invece accade in processi di questo tipo, che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimita’ e non possono essere investiti dalla censura di difetto, manifesta illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione solo perche’ contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilita’ dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruita’ e logicita’ della motivazione, nel caso di specie agevolmente superato (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). E’ stato, infatti, piu’ volte ribadito da questa Corte che non e’ sindacabile in sede di legittimita’, salvo il controllo sulla congruita’ e logicita’ della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilita’ delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Ne discende, quindi, che nessuno dei prospettati vizi motivazionali e’ ravvisabile nel caso in esame, laddove si consideri, del resto, che il sindacato della Cassazione e’ sempre e soltanto di legittimita’, si’ che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e piu’ adeguata valutazione delle risultanze processuali (v., tra le tante: Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007 – dep. 14/06/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Cio’, del resto, discende dal fatto che il controllo del giudice di legittimita’, pur dopo la novella dell’articolo 606 c.p.p., ad opera della Legge n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralita’ di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralita’ di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale “esistenza” della motivazione ed alla “resistenza” logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006 – dep. 23/06/2006, Bosco, Rv. 234148).
6. Deve, infine, essere esaminato il terzo ed ultimo motivo di ricorso che, a differenza dei precedenti, si appalesa, a giudizio della Corte, fondato. Con tale motivo, in particolare, il ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza quanto alle statuizioni civili, in particolare per la mancata riduzione della somma assegnata a ciascuna delle parti civili costituite dal primo giudice, nonostante il giudice di appello abbia ritenuto di inquadrare la fattispecie penale nella previsione attenuata di cui dell’articolo 609 bis c.p., u.c.. Sul punto, in effetti, la sentenza di appello non contiene alcuna valutazione, essendosi limitati i giudici di appello a liquidare le spese di costituzione e difesa delle parti civili nel grado.
La doglianza coglie nel segno laddove si consideri che, pur in assenza di uno specifico motivo di appello con riferimento alle statuizioni civili, l’intervenuta riduzione della pena in appello – come nel caso di specie – comporta l’obbligo del giudice di procedere alla rideterminazione delle statuizioni civili, in quanto le stesse sono collegate ex articolo 185 c.p., (nel caso in esame e’ stato, in particolare, liquidato il solo danno non patrimoniale) alla commissione di un reato; l’avvenuto riconoscimento in appello di una circostanza attenuante come quella di cui dell’articolo 609bis c.p., u.c., dunque, comporta l’obbligo per il giudice di appello di procedere ad una rideterminazione della somma determinata a titolo di danno risarcibile.
Trattasi di un obbligo che discende, ex lege, dalla previsione di cui all’articolo 574 c.p.p., u.c., che, sotto la rubrica “Impugnazione dell’imputato per gli interessi civili”, prevede espressamente che “l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato”.
Cio’ significa, dunque, che qualora l’imputato proponga impugnazione ai fini penali, tale gravame, ai sensi dell’articolo 574 c.p.p., comma 4, produrra’ effetti anche nei confronti delle statuizioni civili che siano connessi con il capo o il punto impugnato: la stretta connessione, ai sensi dell’articolo 185 c.p., tra la pronuncia in punto di responsabilita’ penale e quella relativa alle restituzioni e al risarcimento del danno determina, in sede d’impugnazione, la stringente implicazione tra le doglianze dirette contro i due richiamati ordini di statuizioni e, conseguentemente, l’implicita afferenza dell’impugnazione del capo penale anche alle statuizioni civili.
E’ stato, del resto, gia’ affermato da questa Corte che la sentenza di appello che escluda la sussistenza di una circostanza aggravante deve essere qualificata come pronuncia incidente sulla responsabilita’ penale dell’imputato, concorrendo a definire la concreta configurazione di tale responsabilita’, sicche’, per l’effetto devolutivo di cui all’articolo 574 c.p.p., comma 4, ha diretta efficacia sulla quantificazione del risarcimento del danno (Sez. 5, n. 1917 del 18/11/2010 – dep. 21/01/2011, Rondelli, Rv. 249098).
Ad analogo approdo deve pervenirsi, dunque, nelle ipotesi – come quella in esame – in cui il giudice di appello abbia riconosciuto una circostanza attenuante. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: “La sentenza di appello che riconosca la sussistenza di una circostanza attenuante deve essere qualificata come pronuncia incidente sulla responsabilita’ penale dell’imputato, concorrendo a definire la concreta configurazione di tale responsabilita’, sicche’, per l’effetto devolutivo di cui all’articolo 574 c.p.p., comma 4, ha diretta efficacia sulla quantificazione del risarcimento del danno”.
7. Per completezza, infine, dev’essere affrontata la questione sollevata in limine litis dal ricorrente, il quale ha eccepito l’intervenuta decorso del termine di prescrizione massima, ritenendo applicabile ratione temporis la vecchia disciplina di cui all’articolo 157 c.p..
Il motivo e’ inammissibile.
Ed infatti, ne’ nella disciplina previgente, ne’ in quella attuale, l’eventuale riconoscimento di una circostanza attenuante ad effetto speciale incide sul computo della prescrizione (solo per le circostanze aggravanti ad effetto speciale il comma 2 dell’attuale articolo 157 c.p. prevede che le stesse vengano considerate in relazione alla determinazione del tempo necessario a prescrivere: Sez. 3, n. 12285 del 20/10/2011 – dep. 02/04/2012, P., Rv. 252339).
8. L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, in parte qua annullata, con rinvio ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Dispone, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, che – a tutela dei diritti o della dignita’ degli interessati – sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalita’ e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

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