Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 11 giugno 2014, n. 13242

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul- ricorso 17560-2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS) SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 100/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/04/2008, R.G.N. 272/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice di Pace di Pescara, a seguito dell’opposizione proposta da (OMISSIS), nella qualita’ di titolare del Ristorante-Pizzeria “(OMISSIS)”, avverso il decreto ingiuntivo n. 12 del 2003, emesso su ricorso monitorio della s.n.c. ” (OMISSIS) per il pagamento di euro 2.540,97 siccome dovute per due mensilita’ di canone, relative all’anno 2002, di un contratto di affitto di azienda corrente fra le parti, con sentenza del novembre del 2003 dichiarava la propria incompetenza per materia, annullava l’opposto decreto e rimetteva dinanzi al Tribunale di Pescara le parti per il prosieguo del giudizio, nel quale l’opponente e qui ricorrente aveva introdotto una domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 50.000,00 o di quella maggiore o minore accertanda, a titolo di risarcimento di danni derivati a suo dire da numerosi inadempimenti della concedente al contratto di affitto.
2. Il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Pescara dalla s.n.c. ” (OMISSIS), e, nella costituzione del (OMISSIS), che eccepiva l’incompetenza territoriale di quel Tribunale a beneficio di quella del Tribunale di Teramo (quale luogo dell’azienda oggetto di affitto), il Tribunale di Pescara – evidentemente ignorando l’articolo 45 c.p.c. – declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Teramo, davanti al quale sempre la detta s.n.c. riassumeva il giudizio.
3. Il Tribunale di Teramo, nella costituzione del (OMISSIS), disposto il passaggio della causa alla trattazione con il rito di cui all’articolo 447-bis c.p.c., con sentenza del febbraio 2006 rigettava la riconvenzionale del (OMISSIS) e, in accoglimento della domanda gia’ proposta in via monitoria dalla s.n.c., condannava il medesimo al pagamento della somma gia’ oggetto del decreto ingiuntivo oltre accessori e con gravame delle spese.
4. Sull’appello del (OMISSIS), la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo con sentenza del 24 aprile 2008.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.
L’intimata non ha resistito al ricorso.
 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 
1. Con il primo motivo s denuncia, “violazione dell’articolo 2909 c.c., nonche’ degli articoli 20 – 38 – 42 – 50 – 633 – 637 – 645 – 653 e 654 c.p.c., nonche’ dell’articolo 447-bis c.p.c. quanto al rito adottato, il tutto in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, avendo illegalmente il giudice di merito delibato il merito della causa relativamente al contenuto di un ricorso pe decreto ingiuntivo dichiarato nullo dal giudice che l’aveva emesso con sentenza passata in giudicato.”.
1.1. Il motivo, che si dilunga per cinque pagine e, quindi, propone per una pagina quattro quesiti, senza, peraltro, raccordarli espressamente alla congerie di vizi che, in ragione della complessa intestazione e del numero di norme indicate dovrebbe enunciare, si risolve nella postulazione di un preteso errore di applicazione delle norme del procedimento che avrebbe compiuto la Corte territoriale e, prima di essa il giudice di primo grado, nel ritenere che, una volta declinata la competenza per materia dal Giudice di Pace investito dell’opposizione al decreto ingiuntivo e caducato quest’ultimo, il giudizio riassunto non potesse riguardare piu’ il credito gia’ azionato monitoriamente dalla s.n.c. ” (OMISSIS), perche’ su di esso restava preclusa (per quanto si legge nel terzo quesito), per formazione di giudicato interno, ogni possibilita’ di statuizione di merito della controversia.
In pratica, la prospettazione che si esprime nell’illustrazione del motivo postula che alla declaratoria di incompetenza del giudice adito in via monitoria e, quindi, alla caducazione del decreto in ragione del difetto di competenza, non possa seguire, come accade di regola quando il giudice declina la competenza, la translatio iudicii con la tecnica della riassunzione davanti al giudice indicato come competente, che, semmai, par di capire, avrebbe potuto riguardare solo la domanda riconvenzionale dello stesso qui ricorrente.
1.2. Il motivo, in disparte ogni valutazione di sussistenza della conformita’ al modello dell’articolo 366-bis c.p.c. del mancato raccordo dei plurimi quesiti alla congerie di norme di cui si denuncia la violazione, propone una ricostruzione della declinatoria di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo manifestamente priva di fondamento, atteso che essa e’ smentita dalla proclamazione dell’articolo 645 c.p.c. che l’opposizione apre la strada ad un giudizio che e’ regolato dalle norme sull’ordinario processo di cognizione, naturalmente secondo il ritto appropriato alla trattazione della controversia.
Poiche’ fra le regole in questione vi e’ quella – emergente dagli articoli 44 e 45 c.p.c. -per cui l’incompetenza non e’ ragione di invalidita’ della domanda, che resta valida e deve solo essere trattata dal giudice competente, l’apertura con l’opposizione al decreto di un normale giudizio di cognizione impone l’applicazione di detta regola, giustificando soltanto che, per il carattere anche impugnatorio dell’opposizione, il giudice dell’opposizione che e’ quello che emise il decreto debba dichiararlo caducato, perche’ altrimenti – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, peraltro sovente criticata dalla dottrina – si avrebbe che un altro giudice, quello dichiarato competente, dovrebbe giudicare sul provvedimento emesso dal primo giudice.
Il principio di diritto che domina la materia e che contraddice la prospettazione del motivo, rendendo pienamente legittima la decisione della Corte d’Appello, la’ dove ha disatteso la stessa prospettazione del (OMISSIS) in sede di appello, e’ il seguente, dal quale si evince che la translatio e’ possibile anche se il giudice del decreto non dichiari formalmente nullo il decreto emesso da giudice incompetente: La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex articolo 645 cod. proc. civ. – configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilita’ del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 2005 -, determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre ne’ quel giudice ne’ le parti. Ne consegue che, qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l’eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l’opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice “ad quem” e’ tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell’atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell’azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte. (Cass. (ord.) n. 16744 del 2009; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 16762 del 2012; in generale, per l’affermazione che La disposizione dell’articolo 50 c.p.c., secondo cui il processo proposto dinanzi al giudice incompetente continua dinanzi al giudice dichiarato competente, purche’ riassunto entro il termine indicato dalla legge o fissato nella sentenza dichiarativa dell’incompetenza, si applica anche nel caso in cui, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto stesso debba essere dichiarato nullo per incompetenza del giudice che lo emise (si veda gia’ Cass. n. 88 del 1969).
Il motivo e’, pertanto, rigettato.
2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 – 1453 – c.c., articolo 112 c.p.c., articoli 633 – 641 – 645 – 653 e 654 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente e contraddittoriamente il giudice di merito accolto la domanda attorea in virtu’ della mutato libelli d’indole risolutiva della controversia locatizia, in luogo della domanda di adempimento originariamente proposta, pur ritenendo fondata la stessa in conformita’ della configurazione data dal ricorrente nella opposta ingiunzione.”.
2.1. Il motivo, che anche in questo caso si dilunga per cinque pagine e, quindi, propone per una pagina quattro quesiti, senza, peraltro, raccordarli espressamente alla congerie di vizi e che gia’ sotto tale profilo si presenterebbe di dubbia ammissibilita’, atteso che non ci si preoccupa di raccordare ciascuno di essi alle norme di cui si dice nell’intestazione, risulta inammissibile per l’inosservanza della norma dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, in ordine al requisito della indicazione specifica degli atti su cui si fonda.
Infatti, esso si fonda: a) sul contenuto della sentenza di primo grado, di cui riporta una parte della motivazione, ma riguardo ad essa quale non indica se e dove essa si stata prodotta (anche ai diversi effetti di cui dell’articolo 369 c.p.c., comma 1, n. 4) in questo giudizio di legittimita’, in modo da poter essere esaminata dalla Corte; b) sul contenuto dell’atto di appello, del quale si dice, pero’, del tutto genericamente che la motivazione della decisione di primo grado era stata censurata con il “motivo n. 2”, ma senza che si riproduca ne’ direttamente ne’ indirettamente il suo tenore e senza che si dica se e dove lo stesso atto di appello sarebbe esaminabile.
In tale situazione l’articolo 366 c.p.c., n. 6 risulta violato, perche’ esso, che costituisce norma che rappresenta il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione dei motivi di ricorso per cassazione, imponeva al ricorrente sia di indicare dove, se prodotta, la sentenza di primo grado sarebbe esaminabile e di individuare in uno dei due modi alternativamente indicati il contenuto del motivo di appello, nonche’ di precisare dove esso sarebbe esaminabile (eventualmente indicando, sempre ai sensi del detto articolo 366, n. 6 se si sia inteso fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio, presenza che, secondo Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 consente per gli atti processuali di omettere il deposito ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 citato ma sempre restando fermo l’onere di indicazione dell’articolo 366, n. 6).
2.2. Il motivo e’, pertanto, inammissibile, perche’ la Corte non e’ messa in condizione di comprenderne ne’ il senso, ne’ di verificarlo sulla base dei due atti evocati, ne’ di percepire, gradatamente, se la questione prospettata faceva parte ed in che termini di quanto devoluto al giudice d’appello: i dati che avrebbero dovuto permettere alla Corte una simile percezione avrebbero dovuto tutti emergere dall’illustrazione del motivo.
Peraltro, la stessa intestazione del motivo propone riassuntivamente, come del resto, gli stessi quesiti, una questione che gia’ a livello di enunciazione risulta del tutto oscura, dato che non e’ possibile comprendere come ad una domanda di adempimento fosse stata sostituita una risolutiva, se il primo giudice, per quanto si enuncia nell’esposizione del fatto, aveva accolto la domanda relativa al credito oggetto dell’ingiunzione.
3. Il terzo motivo prospetta “violazione e falsa applicazione degli articoli 101 – 163 -414 – 415 – 441 bis c.p.c., nonche’ del’articolo 125 disp. att. c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 per avere erroneamente il giudice di merito ritenute ammissibili le due riassunzioni del giudizio le quali per il loro contenuto e per le loro conclusioni non erano idonee al raggiungimento dello scopo con conseguente lesione del diritto al contraddittorio”.
Anche questo motivo si dilunga per tre pagine e, quindi, propone quattro quesiti, senza, peraltro, raccordarli espressamente alla congerie di vizi di violazione di norme che indica la sua intestazione ed anzi indicando in uno di essi l’articolo 50 c.p.c., del quale non v’e’ traccia in essa.
3.1. In disparte anche in tal caso il dubbio di ammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366-bis c.p.c., atteso che non ci si preoccupa di raccordare ciascuno dei quesiti alle norme di cui si dice nell’intestazione, il motivo risulta nuovamente inammissibile per l’inosservanza della norma dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, in ordine al requisito della indicazione specifica degli atti su cui si fonda, dato che la censura e’ relativa al contenuto dell’atto di riassunzione del 21 settembre 2004 dinanzi al Tribunale di Teramo, del quale, pero’, si provvede a trascrivere quelle che si definiscono «le dichiarazioni e le conclusioni formulate dalla Societa’ (OMISSIS) Snc, senza precisare a quale parte del contenuto dell’atto la trascrizione corrisponda e, soprattutto senza indicare se e dove detto atto sia stato prodotto in questo giudizio di legittimita’ (anche ai diversi effetti dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Ne deriva la Corte non e’ messa in grado di percepire dove l’atto sarebbe esaminabile.
Inoltre, si omette di indicare se, come e dove la questione era stata prospettata al giudice di primo grado e, soprattutto se e dove era stata prospettata al giudice di appello, onde sotto tale profilo risulta del tutto carente la stessa allegazione di come e perche’ detta questione possa ora prospettarsi in questo giudizio di cassazione.
E cio’ non senza che debba rilevarsi, su un piano ultroneo a quello della rispondenza del ricorso al paradigma dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 e relativo, invece, allo stesso contenuto necessario del ricorso per cassazione come impugnazione, che esso deve proporre questioni che, se relative al giudizio di primo grado, siano state tenute “vive” dapprima nel corso di esso e, quindi, in sede di giudizio di appello. Non potendo altrimenti, salvo che si tratti di questioni proponibili in ogni stato e grado del giudizio, introdursi in sede di giudizio di legittimita’.
3.2. Il motivo e’, dunque, dichiarato inammissibile.
4. Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 1453- 1577 – 1578 – 1584 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 per avere erroneamente la Corte territoriale rigettato la domanda di risoluzione contrattuale per vizi della cosa locata, nonche’ quella coeva di autoriduzione del canone. Carente motivazione sotto ogni profilo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 in relazione a punti decisivi della controversia prospettati dalla parte e o esaminati dal giudice anche con riferimento al documentale prodotto.”.
L’illustrazione si sviluppa dalla meta’ della pagina 25 alla meta’ della pagina 31.
Seguono cinque quesiti di diritto, fino a due terzi della pagina 32 e, quindi, sette proposizioni che si dicono evidenziatrici delle circostanze di fatto su cui la motivazione dell’impugnata sentenza e’ carente e/o insufficiente.
4.1. Il motivo – che pertiene alla motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale del ricorrente per mancanza di prova dei suoi fatti costituivi – e’ inammissibile nuovamente per inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
Infatti il motivo si fonda: a) su una serie di documenti che si dicono prodotti gia’ dalla comparsa di costituzione davanti al Giudice di Pace di Pescara, ma riguardo ad essi non si fornisce l’indicazione specifica ne’ del loro contenuto ne’ del se e dove siano stati mantenuti come produzioni nel corso di tutte le fasi di merito e, quindi, eventualmente prodotti in questo giudizio d legittimita’, dato che si allude, peraltro genericamente, solo alla reiterazione delle richieste istruttorie nella comparsa di costituzione dell’11 novembre 2004 davanti al tribunale di Teramo; b) su una non meglio specificata prova testimoniale articolata nella comparsa davanti al Giudice di Pace su una richiesta di c.t.u. riguardo alle quali, non solo non si riproduce il loro contenuto, ma nemmeno si indica – salvo nuovamente per quanto attiene alla reiterazione nella comparsa davanti al Tribunale – se e come venero mantenute nel prosieguo del giudizio; c) su una prova per interrogatorio formale che si assume dedotta nella comparsa davanti al detto Tribunale, di cui non si fornisce l’indicazione quanto al contenuto e nuovamente ragguagli circa l’atteggiarsi nel corso del giudizio di merito.
Si rileva, poi, che, dopo tali insufficienti indicazioni, si omette qualsiasi riferimento al modo in cui nel giudizio di primo grado vennero trattate le istanza istruttorie ed al modo in cui venero esaminati di documenti, nonche’ alla decisione riguardo alle une ed agli altri fatta dal primo giudice che decise nel merito la causa.
Si passa, infatti, subito a riferire indirettamente del contenuto dell’atto di appello, ma senza raccordo con le sue parti, se non per un generico riferimento al punto 3 e nuovamente astenendosi dall’indicare se e dove l’atto di appello sia stato prodotto e sia esaminabile.
Peraltro, nelle pagine dalla 27 alla 31, cioe’ fino alla chiusura dell’illustrazione si riferisce indirettamente del contenuto dell’atto senza precisare in quale parte di esso l’indiretta riproduzione troverebbe riscontro e, soprattutto senza che si colga in quanto riferito in che termini e si era doluti riguardo alle istanze istruttorie ed ai documenti.
Il motivo, in conseguenza, non evidenzia alcunche’ che palesi quali questioni riguardo ad esse ed ai documenti erano state devolute al giudice d’appello, di da evidenziare conseguentemente una critica pertinente alla motivazione resa dalla Corte territoriale e, prima ancora, pertinente a quello che, in ragione del tenore dell’appello rappresentava l’oggetto del dovere decisorio di quella Corte.
4.2. Il motivo e’, dunque, inammissibile.
5. Il ricorso e’, conclusivamente rigettato.
6. Non e’ luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

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